Bancarotta fraudolenta: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di bancarotta fraudolenta, fornendo chiarimenti cruciali sulla responsabilità dell’amministratore ‘di diritto’ e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha confermato la condanna di un amministratore, dichiarando il suo ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione di argomenti già respinti in appello. Questa decisione sottolinea l’importanza del dovere di vigilanza e le conseguenze di operazioni distrattive ai danni dei creditori.
I Fatti del Caso
Un amministratore di società veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L’accusa principale riguardava la sua partecipazione, in qualità di amministratore di diritto, a un’operazione di distrazione di beni immobili appartenenti alla società, ormai in stato di insolvenza. Tale operazione era stata realizzata attraverso un contratto di cessione con accollo di debito, che però non liberava la società cedente dai suoi obblighi.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione nella sentenza d’appello. Tuttavia, i suoi argomenti sono stati giudicati dalla Suprema Corte come una mera riproposizione di quelli già esaminati e rigettati dalla Corte d’Appello, senza introdurre una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha confermato la condanna dell’imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri principali: l’inammissibilità formale del ricorso per carenza di specificità e l’infondatezza manifesta delle censure nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza sulla Bancarotta Fraudolenta
La Corte ha articolato le sue motivazioni seguendo un percorso logico-giuridico chiaro, che tocca sia aspetti procedurali che sostanziali.
La non specificità dei motivi di ricorso
Il primo punto, di carattere prettamente processuale, è la ragione per cui il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: il ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze già sollevate in appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, evidenziando gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. In mancanza di questa critica mirata, il ricorso è solo apparente e, quindi, inammissibile.
La responsabilità dell’amministratore per la bancarotta fraudolenta
Nel merito, la Corte ha definito le censure manifestamente infondate. Ha sottolineato che il giudice d’appello aveva correttamente valorizzato la condotta omissiva dell’amministratore di diritto. La sua responsabilità penale non deriva solo da azioni dirette, ma anche dal non aver adempiuto ai suoi doveri di vigilanza sull’operato dell’amministratore di fatto. La consapevole partecipazione dell’imputato alla condotta distrattiva è stata desunta sia dalla violazione di tali doveri, sia dalle sue concrete conoscenze dei fatti, come accertato nel giudizio di merito.
La distrazione di beni tramite accollo non liberatorio
Infine, la Corte ha confermato che l’operazione di cessione degli immobili integrava pienamente il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L’accollo del debito da parte dell’acquirente non era ‘liberatorio’, il che significa che la società venditrice rimaneva obbligata nei confronti dei suoi creditori. L’operazione, quindi, ha avuto l’effetto di sottrarre un bene di valore dal patrimonio sociale senza una contropartita adeguata, diminuendo la garanzia patrimoniale per i creditori in un momento in cui la società era già insolvente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima, di natura processuale, è un monito per chi intende ricorrere in Cassazione: è inutile riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, serve una critica puntuale e specifica della sentenza di secondo grado. La seconda, di natura sostanziale, riguarda gli amministratori di società: la carica formale comporta un inderogabile dovere di vigilanza. Ignorare o tollerare le condotte illecite di chi gestisce di fatto l’azienda espone a gravi responsabilità penali, specialmente nel contesto di una crisi d’impresa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per non specificità dei motivi?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando si limita a una pedissequa reiterazione delle argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice precedente, omettendo di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
L’amministratore di diritto risponde per gli atti dell’amministratore di fatto nella bancarotta fraudolenta?
Sì, la sua responsabilità emerge dalla condotta omissiva e dalla violazione dei doveri di vigilanza che gravano su di lui. La sua consapevole partecipazione alla condotta distrattiva può essere provata anche dalle concrete conoscenze dei fatti che aveva o avrebbe dovuto avere.
La cessione di un bene con accollo del debito può costituire bancarotta fraudolenta?
Sì, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione quando una componente attiva del patrimonio di una società già insolvente viene distaccata, sottraendola alla garanzia dei creditori, senza un’adeguata compensazione. Ciò avviene, ad esempio, se l’accordo di accollo del debito non è idoneo a liberare la società venditrice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2954 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2954 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/10/1973
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, le fa Il.
Entrambi i motivi di ricorso – che deducono violazione di legge e vizi di motivazione ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non sono deducibili in quanto fon su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 de 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01).
Per quanto concerne, in particolare, le censure relative al ruolo rivestito dall’impu all’interno della società fallita, il ricorso è manifestamente infondato, posto che il Giu merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha valorizzato la condotta omis dell’imputato rispetto alle azioni dell’amministratore di fatto, evidenziando come la consapevole partecipazione alla condotta distrattiva di cui al capo D) emerga sia dalla violazion dei doveri di vigilanza gravanti sull’amministratore di diritto, sia dalle concrete conosc accertate dalla Corte territoriale, secondo quanto esposto dalla motivazione, (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), solo genericamente contestata in ricorso e priva di profili di illogi
Quanto, poi, alle operazioni di cessione dei beni immobili contestate al capo D), la Cort territoriale ha evidenziato come l’accollo non fosse liberatorio. Ne consegue che le censur relative alla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta sono manifestamente infondat atteso che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delit bancarotta fraudolenta per distrazione il distacco di una componente attiva del patrimonio dell società che già versi in stato di insolvenza, con la conseguente sottrazione della medesima all funzione di garanzia dei creditori, non adeguatamente compensata dalla stipula di un accordo inidoneo a liberare la società accollata e anzi preordinato alla diminuzione di valore del ces (si veda in motivazione Sez. 5, n. 48061 del 2/10/2019, Rossi, Rv. 278313 – 01).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente