Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 3444  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME ad ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 novembre 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che aveva condanNOME COGNOME NOME per il reato di bancarotta fraudolenta
documentale, in relazione al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 30 settembre 2015.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore e di legale rappresentante della società -, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditor avrebbe sottratto i libri e le altre scritture contabili.
 Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Rappresenta che: nel 2011, l’imputato, a seguito di condanna emessa dal Tribunale di Trapani, era stato interdetto dagli uffici direttivi delle person giuridiche e delle imprese per un periodo di sei mesi; la società dal 2011 non aveva più svolto alcuna attività.
Tanto premesso, sostiene che l’imputato, a partire dal 2011, si sarebbe disinteressato delle vicende societarie e, in ogni caso, non potrebbe più essere considerato effettivamente amministratore della società.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto derubricare il reato contestato in quello di bancarotta documentale semplice, atteso che l’imputato’ dopo la condanna penale con la conseguente interdizione dei pubblici uffici, si era astenuto dal partecipare alla vita della società e non aveva avuto conoscenza neppure della dichiarazione del fallimento, atteso che la notifica della sentenza sarebbe stata eseguita presso la sede sociale, che, però, era di fatto inesistente.
 AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato motivi nuovi.
3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione alll’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della corretta condotta processuale dell’imputato.
3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 99 cod. pen.
Sostiene che i giudici di merito sarebbero caduti in errore applicando la recidiva, nonostante avessero posto in continuazione il reato oggetto del presente procedimento con quello oggetto della sentenza di condanna emessa, nei confronti
dell’imputato, dalla Corte di appello di Palermo il 29 gennaio 2014, irrevocabile il 15 aprile 2014.
Il ricorrente, infatti, assume che vi sarebbe assoluta incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione.
 Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Entrambi i motivi del ricorso originario – che possono esser trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono inammissibili.
In primo luogo, i motivi si presentano del tutto generici, essendo basati su mere asserzioni del ricorrente, secondo il quale, dall’istruttoria, sarebbe emerso che l’imputato, a partire dal 2011, si sarebbe completamente disinteressato della vita della società e non avrebbe avuto neppure conoscenza del fallimento.
Si tratta di mere asserzioni del ricorrente, che non ha indicato da quali specifici atti dovrebbero dedursi tali circostanze né, tantomeno, ha allegato tali atti al ricorso. Il ricorrente, inoltre, non ha chiarito per quali motivi una pronuncia emessa in primo grado (la sentenza del 2011 del Tribunale di Trapani) avrebbe dovuto automaticamente sollevare l’imputato dagli obblighi su di lui gravanti per effetto della qualifica formale rivestita. Va, peraltro, rilevato che, dalla sentenza di appello, emerge che l’imputato, fin dal 2010, «avesse posto in essere condotte di sottrazione del compendio contabile», al fine di recare pregiudizio ai creditori.
Con particolare riferimento alla richiesta di derubricazione del reato, va rilevato che il motivo si presenta anche privo della necessaria specificità estrinseca, atteso che si limita a riproporre la medesima censura sollevata con il gravame, alla quale la Corte di appello ha risposto con motivazione corretta in diritto e congrua in fatto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che non poteva ritenersi integrata la meno grave fattispecie della bancarotta semplice, atteso che era emerso che l’imputato, fin dal 2010, «avesse posto in essere condotte di sottrazione del compendio contabile», al fine di recare pregiudizio ai creditori.
Quanto alla presunta inattività della società, nel periodo successivo al 2011, va ricordato che l’obbligo di tenuta delle scritture contabili viene meno solo quando
la cessazione della attività commerciale viene formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, COGNOME, Rv. 250086).
1.2. I motivi aggiunti sono inammissibili per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, va rilevato che «l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi origin per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME Giacinto, Rv. 277850).
Con particolare riferimento al primo motivo aggiunto, inoltre, va rilevato che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 4:3952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata nonché pagina 8 della sentenza di primo grado).
Con particolare riferimento al secondo motivo aggiunto, inoltre, va ribadito che «non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera “fictio iuris” a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 ottobre 2023.