Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3425 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 23/5/22, che, previa riduzione dell’entità delle pene accessorie, ha confermat l’affermazione di responsabilità dell’imputato, statuita in primo grado, per il delitto di artt. 216 primo comma nn. 1 e 2, 219 cpv. n. 1 r.d. n. 267/42, commesso in qualità di titola dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 18 dicembre 2013.
1.Sono stati dedotti tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente nec di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha lamentato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen relazione agli artt. 507 e 195 cod. proc. pen. – perché non sarebbe stata disposta l’escussion assolutamente necessaria e doverosa per legge, di taluni testimoni, richiesta in primo grado destinatari dell’assunta distrazione delle merci acquistate dal fallito.
1.2.11 secondo motivo ha investito – in rapporto al vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) proc. pen. – il profilo dell’affermazione di reità dell’imputato per il delitto di b fraudolenta documentale, difettando il dolo specifico preteso dalla norma incriminatrice potendo, al più, ravvisarsi il delitto di bancarotta semplice per irregolare tenuta delle scr contabili.
1.3.11 terzo motivo si è soffermato – con evocazione dei vizi di cui all’art. 606 primo com lett. b) ed e) cod. proc. pen. – sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quan non sarebbero state adeguatamente valutate l’incensuratezza del prevenuto e la condotta collaborativa, consistita nel consegnare al curatore qualche documento contabile in suo possesso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo non è consentito dalla legge ed è comunque manifestamente infondato. Con il ricorso per cassazione è stato denunciato il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in tesi difensiva, dall’audizione di taluni interlocutori commerciali COGNOME, citati dagli accertamenti del sottufficiale della Guardia di finanza nel cor dibattimento di primo grado GLYPH – di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. – ma s tratta di deduzione svolta per la prima volta con l’accesso al giudizio di legittimità specificamente formulata con i motivi di appello, pertanto inammissibile ai sensi dell’art. comma 3 cod. proc. pen..
Per altro verso, è consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che “in tema di ri per cassazione, deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determiNOME una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portant (Cass. sez.3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; sez.4, n. 6783 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323).
La censura di ricorso si limita a lamentare l’esistenza di una presunta lacuna probatoria, non si esprime sulla potenziale efficacia disarticolante che tale integrazione istrut produrrebbe sulla tenuta del costrutto argonnentativo delle sentenze dei gradi di merito peraltro in un contesto di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due senten di merito possono essere lette congiuntamente dalla’ Corte di Cassazione, costituendo un unico corpo decisionale, nel cui ambito la sentenza d’appello si richiama alla decisione del tribun ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (S 3, n. 44418 del 2013, COGNOME*, Rv. 257595).
Vi è in proposito da aggiungere che, in ogni caso, tale effetto dirompente sarebbe d escludere, dal momento che l’avvenuta distrazione delle merci è stata persuasivamente desunta dall’analitico esame delle (pur esigue) fatture di acquisto rese ostensibili dall’impu e dei conti correnti dell’impresa individuale, che hanno restituito evidenze di cospicue vend di beni non contabilizzate ed il cui corrispettivo è stato occultato e sottratto alle garanz creditori (pagg. 4 e 5 sent. primo grado).
2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato, perché, in primo luogo, omette in toto di confrontarsi con la ratio decidendi delle pronunce dei giudici di merito, che hanno illustrato, con esposizione circostanziata, logica ed esente dai vizi dedotti, che la sottra della contabilità – anche sotto forma di omessa tenuta – possieda univoca connotazione fraudolenta, inscrivendosi “in un contesto caratterizzato da un evidente intento truffaldino d COGNOME, il quale, tra il gennaio e il giugno 2012, ha effettuato consistenti acquisti di pagando quasi sempre con assegni che sono stati protestati per mancanza di provvista nella seconda metà del 2012″; le merci, incamerate senza pagarle, sono state successivamente disperse in assenza dei riscontri documentali costituiti dall’emissione e conservazione del fatture di vendita e di ogni documentazione accessoria, con la conseguente polverizzazione del prezzo introitato (pag. 5 sent. primo grado e pag. 2-3 sent. appello), in danno della massa d creditori della fallita.
Le conclusioni declinate dai provvedimenti giurisdizionali si sono conformate al costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la prova dell’elemento distint tra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione od omessa tenuta dell scritture contabili – connotata dall’elemento soggettivo del dolo specifico – e il re bancarotta documentale semplice può essere tratta dai dati oggettivi, i cc.dd. indici
fraudolenza (cfr. ex multis Cass. sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983), ravvisabili certamente in caso di avvenuta dissipazione o distrazione degli elementi dell’attiv dell’entità del passivo accumulato che, nel caso di specie, oltre all’entità delle fornitu pagate e al riscontro di numerosi assegni protestati, si è variamente esteso al mancat adempimento dei debiti erariali (cfr. dichiarazioni del curatore, ud. 21/10/2016, pagg. 18-2 allegate al ricorso).
Anche il terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, n sfugge al giudizio di manifesta infondatezza, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Cor di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 6 sent. primo grado e pag. 3 sen appello, che ha posto l’accento sull’assenza di positivi segnali di resipiscenza, costituti a da minimali offerte risarcitorie).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudi quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 d 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023
GLYPH
Il consiglière estensore
Il Presidente