Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La bancarotta fraudolenta rappresenta uno dei reati più gravi nel contesto del diritto fallimentare, sanzionando chi agisce a danno dei creditori impoverendo il patrimonio aziendale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti per la configurabilità del reato e i limiti dell’impugnazione, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore e offrendo importanti spunti interpretativi. Analizziamo la vicenda e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso Giudiziario
Un imprenditore veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Inizialmente, gli era stata contestata anche la bancarotta documentale, ma questo capo d’imputazione è stato riqualificato in bancarotta semplice e dichiarato prescritto. La Corte territoriale, pur concedendo un’attenuante, aveva confermato la sua responsabilità per aver sottratto risorse all’impresa, causandone il depauperamento. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione su due fronti principali.
Le Doglianze del Ricorrente
Il ricorso si fondava essenzialmente su due motivi, entrambi volti a smontare l’impianto accusatorio confermato in secondo grado.
Primo Motivo: La genericità della censura
L’imprenditore lamentava una violazione di legge in merito alla sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sosteneva che le sue critiche, già esaminate e respinte in Appello, non fossero state adeguatamente considerate.
Secondo Motivo: La presunta violazione del principio di correlazione
Il secondo motivo, più tecnico, denunciava la violazione del principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza emessa. L’imputato contestava, in sostanza, di essere stato condannato con una qualifica giuridica (ad esempio, come concorrente esterno nel reato) diversa da quella originariamente contestata (quella di amministratore di fatto), pur rimanendo invariato il fatto materiale della distrazione di beni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla bancarotta fraudolenta
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Le motivazioni offrono chiarimenti fondamentali su due aspetti centrali del reato di bancarotta fraudolenta.
L’irrilevanza del nesso causale con il fallimento
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche le Sezioni Unite: ai fini della sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra i singoli atti di distrazione e il successivo fallimento dell’impresa. È sufficiente che l’agente abbia consapevolmente impoverito il patrimonio aziendale, destinando le risorse a scopi estranei all’attività d’impresa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già accertato che il drenaggio di risorse era avvenuto ‘in assenza di qualsivoglia giustificazione’, rendendo la condotta penalmente rilevante a prescindere dal suo impatto diretto sulla dichiarazione di fallimento.
La corretta applicazione del principio di correlazione
Sul secondo motivo, i giudici hanno definito la censura ‘fuori fuoco’. La Corte ha chiarito che non vi è alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se un soggetto viene condannato come concorrente esterno nel reato anziché come amministratore di fatto, a condizione che l’azione distrattiva contestata rimanga la stessa. Il fatto storico al centro del processo non cambia, muta solo la qualificazione giuridica del ruolo del partecipe. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito e non può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi in materia di bancarotta fraudolenta e di procedura penale. In primo luogo, la soglia per la configurabilità del reato è la semplice distrazione di beni senza giustificazione, un atto che depaupera l’impresa a prescindere dal suo peso specifico nel determinare il dissesto finale. In secondo luogo, il diritto di difesa non è violato se il ruolo dell’imputato viene diversamente qualificato in sentenza, purché il nucleo del fatto illecito rimanga immutato. La decisione serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su vizi di legittimità specifici e non possono trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda. Un ricorso generico o manifestamente infondato conduce solo a una declaratoria di inammissibilità e a un’ulteriore condanna economica.
Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario un nesso causale tra la distrazione dei beni e il fallimento?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che è sufficiente che l’agente abbia causato il depauperamento dell’impresa, destinando le sue risorse a scopi estranei all’attività aziendale, senza che sia richiesta la prova di un legame causale diretto con il successivo fallimento.
Cambiare la qualifica giuridica dell’imputato da ‘amministratore di fatto’ a ‘concorrente esterno’ viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza?
No, secondo la Corte, non si viola tale principio se la condanna avviene per lo stesso fatto di distrazione di beni originariamente contestato. La decisione di condannare un soggetto come concorrente esterno anziché come amministratore di fatto non altera l’azione illecita ascritta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione generico e manifestamente infondato?
Un ricorso con tali caratteristiche viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta che la Corte non entra nel merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello d Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione giurid del fatto oggetto dell’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quello d bancarotta semplice, dichiarato estinto per prescrizione, lo ha ritenuto responsabile del deli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, con la concessione dell’attenuante speciale di cu all’art. 219 ult. co . L.F., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge riferimento all’affermazione di reità per il delitto di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 L.F. è generico, perché reiterativo di censure già analizzate con enunciati razionali dalla pronunz impugnata ed è manifestamente infondato, perché ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fat di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); la Corte territoriale ha logicament e congruamente chiarito che il drenaggio di risorse – non limitato all’importo di euro 4000 favore dell’imputato è avvenuto “in assenza di qualsivoglia giustificazione” (pagg.3 e 8);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge penale – art. 606 lett. b) cod. proc. pen. – in relazione alla assunta violazione del pr ncipio di correlazio accusa e sentenza è fuori fuoco e manifestamente infondato, perché, per un verso, avrebbe dovuto essere richiamato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. altro verso, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato u soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutal:a l’azione distrattiva ascritta (Sez. 5 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073); che, in ogni caso, la valutazione operata dalla Corte di merito (pag.8) risulta immune da censure in questa sede, esulando dal perimetro delle attribuzioni della Corte di Cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, la cui delibazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senz possa radicare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorren adeguato apprezzamento delle risultanze processualm;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23