Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1792 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo.4: , /1″, s t-‘ 17, O
udi • ifensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 28 settembre 2022, confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha rit responsabile NOME COGNOMECOGNOME n.q. di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 18 luglio 2011, dei delitti di bancarotta fr patrimoniale e documentale specifica.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensor di fiducia, articolando sette motivi, proposti tutti a norma dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e qui riportati, ai sensi dell’art. 173 disp. at pen., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione.
2.1. Con il primo motivo concernente, nello specifico, il trasferimento d immobili nel 2010 dalla società al fratello dell’imputato, NOME COGNOME COGNOME convenuto di euro 100.000,00 (di cui euro 69.552,11, secondo prospettazione accusatoria, mai corrisposti nonostante l’attestazione, ri falsa, nell’atto notarile dell’ integrale pagamento del COGNOME), rileva il che non sarebbe configurabile né l’elemento oggettivo né l’elemento sogget in quanto, al momento della stipulazione della compravendita, lo stat insolvenza non si era ancora manifestato (il fallimento è stato dichiara 2011 e la società aveva cessato ogni attività nel 2009) e, pertanto, n configurabile in capo al ricorrente la volontà di dare al patrimonio socia destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
2.2. Con il secondo motivo proposto con riferimento al contratto compravendita stipulato dalla società con la nipote dell’imputato, NOME COGNOME, il ricorrente rappresenta che la Corte non avrebbe considerato il che il COGNOME, non entrato nelle casse sociali, era stato diviso tra i frate essendo questi creditori di ingenti somme nei confronti della società e, per il COGNOME ricavato dalla vendita dell’immobile sarebbe stato utilizza estinguere i crediti di natura privilegiata che i soci vantavano nei co dell’ente. Anche in questo caso non sussisterebbe in capo all’imputa consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una diversa destinazi rispetto a quella di garanzia delle obbligazioni contratte. In subordine, sarebbe da configurarsi una bancarotta fraudolenta preferenziale, ex art. comma 3, I. fall., posto che la condotta dell’imputato sarebbe stata esclusivamente allo scopo di favorire alcuni creditori ai danni di altri.
2.3. Con il terzo motivo, proposto con riferimento all’addebito concern prelievi dai conti correnti societari privi di giustificazione, si lamenta ch d’appello, nonostante le testimonianze rese da alcuni dipendenti, avr disatteso le affermazioni dell’ imputato nonché di NOME COGNOMECOGNOME dichiarare che i dipendenti e i fornitori venivano generalmente pagati in con
Si rileva poi che l’imputato è stato ritenuto responsabile di tutti i prelievi sui conti correnti e societari senza tenere conto che, secondo quanto dichia dal curatore, all’imputato erano riferibili solo i prelievi per euro 114.805,00
2.4. Con il quarto motivo proposto con riferimento ai presunti canoni di locazi asseritamente riscossi dall’imputato, si rileva nel ricorso che non sarebbe raggiunta la benché minima prova di tale riscossione in quanto, peraltro, mo immobili erano stati dati in comodato gratuito e in ogni caso la pubblica acc non avrebbe offerto la prova dell’effettivo pagamento delle somme nelle mani dell’imputato da parte dei conduttori.
2.5. Con il quinto motivo, con riferimento alla distrazione dei beni indicat libro cespiti e dei veicoli intestati alla società, si rileva che la Corte di ritenere responsabile l’imputato avrebbe utilizzato elementi del tutto generic di più non riferiti al ricorrente.
2.6. Col sesto motivo si lamenta sempre la violazione della legge fallimentare relazione alla bancarotta fraudolenta documentale specifica. Si rappresenta ch come riconosciuto dal curatore, l’impresa era cessata nel 2009 per cui il manc aggiornamento dei registri contabili non sarebbe dipeso dalla volontà di rende impossibile la ricostruzione delle vicende societarie, bensì dalla sostan inattività della società e dal deteriorarsi dei rapporti con il commercialist stessa. In subordine, si deduce che la condotta avrebbe dovuto essere qualific come bancarotta semplice per irregolare e incompleta tenuta dei libri e de scritture contabili prescritti dalla legge nei tre anni antecedenti alla dichia di fallimento. L’imputato si sarebbe limitato solo a non aggiornare i libri con e a non incaricare un nuovo professionista per lo svolgimento di tale compito.
2.7. Col settimo motivo si lamenta infine che le attenuanti generiche non er state concesse sulla sola base della mancata collaborazione da par dell’imputato con il curatore. La Corte avrebbe omesso di valutare che l’imputa non aveva conseguito alcun profitto dai fatti addebitatigli diversamente fratello a cui erano state, invece, concesse le suddette attenuanti. La avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti del minimo edittale con concessione delle generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
4. Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi articolati dal ricorrente lamentano la violazione della legge fallimentare.
Orbene, conformemente a quanto affermato in modo costante dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio di cui all’art. 606, co lett. b), cod. proc. pen. concerne «l’erronea interpretazione della legge p sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione d stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del f
la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), sicché la den di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un’erronea applicazione legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattis concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultan causa denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 0711012016, Altoè, Rv. 268404 – 01; Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea a ricorso in esame.
Orbene, il ricorrente, nel lamentare sempre ed esclusivamente la violazione legge, non deduce il vizio di motivazione nei termini sopra indicati, reiterando sostanzialmente i medesimi motivi proposti con il ricorso in appel censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenz degli elementi richiamati dalla Corte d’appello e sull’erronea valutazione d elementi probatori di talché il ricorso deve ritenersi nel suo compl inammissibile. Deve peraltro rilevarsi, ad ogni buon conto, che la motivazio resa dalla Corte d’appello, fungi dal ritenersi mancante o priva dei req minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito, è invece completa, coerente e ragionevole là dove, dopo aver richiamato la motivazione del Tribunale – che in modo completo ha esamiNOME la versione dell’imputato e, raffrontando la stess con le prove raccolte nel corso dell’istruttoria, ne ha ravvisato l’a inconsistenza – ha riportato, con dovizia di particolari, le dichiarazioni res curatore del fallimento, evidenziando, contrariamente a quanto dedotto i ricorso, che l’imputato era da ritenersi perfettamente a conoscenza, nel 201 cioè al momento dei trasferimenti immobiliari (al fratello, senza pagament integrale del COGNOME pattuito, comunque di gran lunga inferiore al valor mercato; alla nipote, mai dichiaratasi creditrice della società, senza versam del COGNOME nelle casse sociali) e delle altre operazioni ciistrattive all’imputazione, del grave pregiudizio che siffatte condotte avrebbero pot causare ai creditori, anche considerando che «lo stato di insolvenza si manifestato già dall’inizio dell’anno 2007, che !a società era inattiva dal che il bilancio della fallita al 31 dicembre 2009 si era chiuso con un debi complessivi euro 628.059,00» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Analoghe considerazioni, anche in ordine alla completezza e logicità del motivazione, valgono con riferimento a tutte le altre censure svolte sempre c riferimento al vizio di violazione di legge e a cui il Giudice distrettuale ha una puntuale risposta con cui il ricorrente non si confronta minimament essendosi limitato a reiterare le medesime deduzioni senza apportare alcu elemento di novità.
Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presid