Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di bancarotta fraudolenta e sui limiti del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea come le censure basate su una rivalutazione dei fatti siano inammissibili e come la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo insieme questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato dal Tribunale di Padova per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Venezia, successivamente adita, confermava la condanna, riformando parzialmente la sentenza di primo grado solo per quanto riguarda le pene accessorie. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Bancarotta Fraudolenta
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre doglianze specifiche:
1. Vizio di motivazione: Il ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello fosse viziata nella sua motivazione, contestando le argomentazioni della Corte territoriale.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si denunciava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Eccessività della pena: Infine, il ricorrente lamentava che la sanzione inflitta fosse sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le argomentazioni difensive. Gli Ermellini hanno chiarito che il primo motivo di ricorso non mirava a evidenziare un vizio logico nella sentenza, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione dei fatti. Tale operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e non può estendersi a un nuovo esame del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, relativi alle attenuanti e all’entità della pena. La motivazione della decisione si fonda su un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto al proprio onere motivazionale. La sentenza impugnata, infatti, conteneva un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi per la determinazione della pena, in particolare la complessità e la gravità della condotta tenuta dall’imputato. Pertanto, la decisione del giudice di merito è stata giudicata immune da vizi logici e correttamente motivata.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Le doglianze che si traducono in una richiesta di rivalutazione dei fatti sono destinate all’inammissibilità. Inoltre, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena, un potere che può essere censurato solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. La condanna per bancarotta fraudolenta è stata quindi resa definitiva, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo penale?
No. La Corte di Cassazione, come confermato in questa ordinanza, giudica solo la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità) e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
La scelta di concedere o meno le attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito è illogica o priva di motivazione. In questo caso, la Corte ha ritenuto che il giudice avesse adeguatamente giustificato la sua decisione di non concederle, basandosi sulla gravità e complessità della condotta, rendendo la doglianza infondata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VELLETRI il 18/02/1968
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 2 febbraio 2023 ha riformato parzialmente la pronunzia del Tribunale di Padova in punto di pene accessorie, confermando la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
rilevato che in data 21 novembre 2023 il difensore avv. NOME COGNOME ha fatto pervenire motivi aggiunti.
-Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione in merito alle censure proposte con l’atto di appello è costituito da mere doglianze in punto di fatto volte ad una rivalutazione di merito non consentita in questa sede delle argomentazioni immuni da vizi logici della sentenza impugnata.
-Considerato il secondo motivo e il terzo con cui il ricorrente denuncia la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena, è manifestamente infondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata avuto riguardo alla complessità e alla gravità della condotta tenuta).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il GLYPH nsigliere estensore