Bancarotta Fraudolenta per Debiti Fiscali: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta derivante dal mancato pagamento di debiti fiscali, stabilendo principi chiari sull’ammissibilità dei ricorsi basati su contestazioni fattuali. La decisione sottolinea come l’omesso versamento di imposte possa integrare un grave reato e come le difese proposte in sede di legittimità debbano concentrarsi su questioni di diritto, non su una rivalutazione delle prove.
Il Caso: Dissesto Societario e Omissioni Fiscali
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta impropria. L’accusa era quella di aver causato o, quantomeno, aggravato il dissesto finanziario della sua società attraverso il sistematico mancato pagamento di ingenti importi dovuti all’Erario. In sostanza, l’accumulo di debiti fiscali non onorati aveva contribuito in modo determinante a portare l’azienda verso il fallimento.
I Motivi del Ricorso e la Tesi della Società Inattiva
Di fronte alla condanna confermata dalla Corte d’Appello, l’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su due punti principali:
1. Contestava l’effettiva esistenza e consistenza del debito tributario.
2. Sosteneva che la società, negli anni 2008 e 2009, fosse di fatto inattiva e che, di conseguenza, non avrebbe dovuto versare alcuna imposta.
L’imputato, quindi, tentava di smontare l’impianto accusatorio proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti, suggerendo che l’assenza di operatività aziendale rendeva ingiustificata la pretesa fiscale e, di conseguenza, la stessa accusa di bancarotta.
La Decisione della Cassazione sulla bancarotta fraudolenta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo completamente le argomentazioni difensive. I giudici hanno evidenziato come le critiche mosse dall’imputato fossero semplici ‘censure di mero fatto’. Egli, infatti, non contestava un’errata applicazione della legge da parte dei giudici di merito, ma chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
La Prova Decisiva: l’Emissione delle Fatture
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che il ricorrente ha completamente omesso di confrontarsi con un elemento probatorio decisivo, già valorizzato dalla Corte d’Appello: l’emissione di almeno 40 fatture da parte della società nel solo anno 2008. Questo dato, secondo la Cassazione, smentiva palesemente la tesi della ‘società inattiva’ e, da solo, giustificava l’esistenza di un’attività economica e dei conseguenti obblighi fiscali. La difesa non ha fornito alcuna prova che, a fronte dei ricavi attestati dalle fatture, i costi fossero stati superiori, unica circostanza che avrebbe potuto, in astratto, giustificare il mancato pagamento delle imposte.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è un ‘terzo grado’ di merito. La Corte non può riesaminare i fatti e le prove, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato giudicato reiterativo e versato in fatto, poiché riproponeva questioni già esaminate e respinte, senza individuare vizi di legge. L’incapacità del ricorrente di contestare efficacemente la prova documentale delle fatture emesse ha reso la sua argomentazione una mera ‘congetturale ricostruzione alternativa’, insufficiente a scalfire la solidità della decisione di condanna.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per gli imprenditori e i loro difensori. In primo luogo, l’omesso versamento di debiti fiscali rilevanti è una condotta che può integrare il grave reato di bancarotta fraudolenta, con conseguenze penali significative. In secondo luogo, la strategia difensiva in Cassazione deve essere rigorosamente impostata su questioni di diritto. Sostenere tesi fattuali, come l’inattività di un’azienda, è inutile se esistono prove documentali contrarie e se tali prove non vengono adeguatamente contestate nei gradi di merito. La decisione conferma che l’attività economica, anche se minima, genera obblighi fiscali il cui inadempimento può portare a una grave responsabilità penale in caso di fallimento.
Può un imprenditore essere condannato per bancarotta fraudolenta se non paga le imposte?
Sì, secondo l’ordinanza, l’omesso versamento di rilevanti importi dovuti all’Erario è una condotta che può cagionare o aggravare il dissesto della società, integrando il reato di bancarotta fraudolenta ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2 della Legge Fallimentare.
Affermare che la società era inattiva è una difesa valida per non pagare le tasse e evitare la condanna?
No, non è una difesa valida se esistono prove contrarie. Nel caso di specie, la tesi della società inattiva è stata smentita dall’emissione di almeno 40 fatture in un anno, dimostrando un’attività economica che generava obblighi fiscali.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano ‘censure di mero fatto’, ovvero chiedevano una nuova valutazione delle prove, cosa non permessa in Cassazione. Inoltre, il ricorso era ripetitivo e non si confrontava con l’elemento probatorio decisivo (le fatture) che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47109 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVOLI il 01/10/1968
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 I.fall., per aver cagionato o aggravato il dissesto della falli versando rilevanti importi dovuti all’Erario;
Considerato che l’imputato, con l’unico motivo proposto, ripropone censure di mero fatto in ordine all’effettiva esistenza e consistenza del debito nei conf dell’Erario e lamenta che negli anni 2008 e 2009 la società è stata inattiva, ra per la quale non avrebbe versato le imposte;
Rilevato che tale motivo, oltre ad essere reiterativo e versato in fatto, ome di confrontarsi con la circostanza decisiva, valorizzata dalla decisione di me dell’emissione nell’anno 2008 di almeno n. 40 fatture da parte della società, che di per sé non giustificava il mancato pagamento delle imposte, non essendo stato dimostrato, né peraltro allegato dal ricorrente, che si è limitato a rip una congetturale ricostruzione alternativa della vicenda, che i costi erano inferiori ai ricavi, in modo da non giustificare il pagamento delle imposte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 27/11/2024