Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 47070 del 2024 offre un’importante lezione sulla disciplina della bancarotta fraudolenta e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi dinanzi alla Suprema Corte. La decisione conferma un principio fondamentale: non basta lamentare genericamente un’ingiustizia, ma è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso: La Doppia Condanna per Bancarotta
Un imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Le corti di merito lo avevano ritenuto colpevole di aver sottratto beni al patrimonio della società fallita e di aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, arrecando così un grave pregiudizio ai creditori. Nonostante la condanna, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la valutazione della bancarotta fraudolenta
L’imputato basava il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla responsabilità per la bancarotta documentale.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta distrattiva.
3. Vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici d’appello avessero sbagliato nel valutare le prove e nel giustificare la sua colpevolezza, e che avessero errato nel non concedergli uno sconto di pena.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati tutti manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza l’inammissibilità dell’impugnazione. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi delle Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi alla responsabilità per la bancarotta fraudolenta, i giudici supremi hanno osservato che le censure del ricorrente erano generiche e non si confrontavano realmente con il contenuto della sentenza d’appello. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione solida, logica e dettagliata, immune da vizi, rispondendo adeguatamente a tutte le obiezioni già sollevate dalla difesa. Il ricorso in Cassazione, invece, si limitava a riproporre le stesse lamentele senza attaccare specificamente il ragionamento seguito dai giudici di secondo grado.
Anche il terzo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha ricordato che la decisione sulle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il suo diniego facendo riferimento a un elemento decisivo: i precedenti penali specifici dell’imputato. Inoltre, la graduazione della pena, secondo un principio consolidato, rientra nella piena discrezionalità del giudice, che la esercita sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove, ma ha solo il compito di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che per contestare efficacemente una condanna per bancarotta fraudolenta in Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso generico. È indispensabile articolare critiche precise e puntuali, dimostrando dove e perché la motivazione della sentenza impugnata sia errata dal punto di vista giuridico o logico. In assenza di una tale specificità, il ricorso si rivela uno strumento inefficace, con l’ulteriore conseguenza di costi aggiuntivi per il condannato.
Quando un ricorso in Cassazione per bancarotta fraudolenta viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ovvero quando non si confrontano specificamente con il contenuto della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure generiche, senza evidenziare vizi di legittimità o difetti logici nella motivazione dei giudici di merito.
È sufficiente lamentare un “vizio di motivazione” per ottenere l’annullamento di una condanna?
No, non è sufficiente. Il ricorrente deve dimostrare che la motivazione della sentenza d’appello è illogica, contraddittoria o carente in punti decisivi. Se la motivazione è adeguata, ben argomentata e immune da vizi, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione la considera insindacabile e respinge il ricorso.
In base a quali criteri il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche esercitando il suo potere discrezionale, basandosi su elementi concreti come la presenza di precedenti penali specifici dell’imputato. La decisione deve essere comunque motivata, facendo riferimento ai principi generali sulla graduazione della pena (artt. 132 e 133 del codice penale).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47070 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNICO il 23/01/1969
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del primo grado di giudizio, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942.
Considerato che il primo e il secondo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva risultano manifestamente infondati atteso che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto- come tale insindacabileimmune da vizi ha adeguatamente risposto alle avanzate censure (p.6, par.1 in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; p.7, par.2 in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva).
Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata quanto alla sussistenza di precedenti specifici);inoltre, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
IjGnsiglieeestensore Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente