Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RECANATI il 12/12/1982
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui l’imputato è stato condannato, all’esito di rito abbreviato, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, quale amministratore unico della società fallita RAGIONE_SOCIALE
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento alla consulenza tecnica, alla relazione del curatore e alla documentazione depositata dalla difesa – è inammissibile in quanto volto a chiedere un’inammissibile rivalutazione dei fatti, non scandita da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del quadro probatorio e con motivazione logica, priva di iati argomentativi, che non residuano dubbi circa la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge circa la sussistenza dell’elemento soggettivo – è anch’esso inammissibile in quanto volto ad ottenere un’alternativa rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità, anche in considerazione del fatto che la Corte ha evidenziato come, per la fattispecie in esame, non sia richiesto il dolo specifico ma sia necessario che il soggetto attivo abbia la consapevolezza di compiere atti che cagionino o possano cagionare danno ai creditori a mezzo di un depauperamento dell’impresa. Nel caso de quo può ritenersi che il dichiarato proposito dell’imputato di effettuare un investimento potenzialmente utile alla società non escluda la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi dei creditori tutelati dalla norma incriminatrice (si vedano, in particolare, pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duol della violazione di legge in ordine all’accertamento della particolare tenuità del – è manifestamente infondato, in quanto si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide. Questa Corte regolatrice ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolar tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. del 18/01/2013, COGNOME, Rv. 255063);
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5. Considerato che il quarto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza
attenuante del risarcimento del danno – è anch’esso manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo. Ai sensi dell’art. 62 n. 6 cod. pen., è
necessario che l’imputato si sia attivato per risarcire il danno prima dell’avvio del giudizio, mentre, nel caso di specie, ciò è avvenuto solo in un momento successivo;
6. Rilevato che il quinto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duol del vizio di motivazione in ordine all’erronea valutazione delle risultanze istruttorie i
relazione alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio – è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità;
7. Letta la memoria della difesa dell’imputato con cui si chiede la trasmissione del ricorso in sezione ordinaria, ritenendo l’ammissibilità, sulla base degli stessi motivi
già esaminati e ritenuti inammissibili;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
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