Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità in materia di bancarotta fraudolenta. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. Tale sentenza aveva confermato la condanna di un soggetto per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 110 del codice penale e 223, comma 1, del R.D. n. 267/1942. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile del reato.
In particolare, i motivi del ricorso si concentravano su un presunto vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e all’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il fatto illecito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso per Bancarotta Fraudolenta
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giudicandoli manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un vero errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma miravano a ottenere una inammissibile ‘rilettura’ dei fatti e una ricostruzione della vicenda basata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito.
Citando un principio consolidato (Sez. U, n. 6402 del 1997), la Corte ha ricordato che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici e giuridici, non di sostituire la propria valutazione a quella del tribunale o della corte d’appello.
La Valutazione del Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la sentenza di appello aveva esplicitato in modo chiaro e coerente le ragioni del proprio convincimento. I giudici di secondo grado avevano ritenuto corrette e condivisibili le conclusioni del tribunale di primo grado, basate su solidi elementi emersi durante l’istruttoria. Di contro, la versione difensiva proposta dal ricorrente è stata considerata inconferente e del tutto priva di riscontri documentali a supporto, e quindi non in grado di scalfire la robustezza dell’impianto accusatorio confermato in appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dal ricorrente erano finalizzate a provocare un nuovo giudizio sul fatto, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica, coerente e giuridicamente corretta, avendo adeguatamente spiegato perché gli elementi probatori raccolti dimostravano la colpevolezza dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, non deriva da un’analisi del merito della colpevolezza, ma dalla constatazione che le doglianze sollevate esulavano dai poteri della Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma con forza i confini del proprio sindacato. Un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Per avere successo, deve evidenziare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione, senza tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto nei precedenti gradi di giudizio. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma definitiva della condanna per bancarotta fraudolenta, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati e tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di errori di diritto.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
Secondo la sentenza, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono alla base della decisione impugnata, poiché la valutazione del merito è riservata in via esclusiva al giudice dei gradi precedenti (tribunale e corte d’appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/01/1973
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, del R.D. n. 267/1942 (capo C);
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunziando, nello specifico, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi e all’elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondati perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944) il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) avendo ritenuto corrette e pienamente condivisibili le conclusioni tratte dal giudice di prime cure, le quali, ampiamente sostenute dagli elementi emersi in istruttoria, non possono essere inficiate dalla versione difensiva avanzata dal ricorrente, che appare, invece, inconferente e del tutto priva di riscontri documentali a supporto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
NOME COGNOME NOME
Il Cohsigliére estehsors
Il Presidente