Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22675 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SERDIANA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Cagliari che – riducendo la durata delle pene accessorie – ha confermato la condann dell’imputato per il delitto previsto dall’art. 216, legge fall.;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in ordine a affermazione di responsabilità dell’imputato;
ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto versato in f e diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori da parte della Cor legittimità, dai cui poteri, nondimeno, esula la possibilità di una “rilettura” elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusi riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, motivazione);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta la mancata riqualificazio del delitto di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sostenendo i Giudici di appello non abbiano adeguatamente motivato in relazione alle censure dedotte con i motivi di appello;
ritenuto che esso sia del tutto generico atteso che in sede di legittimità n censurabile la sentenza di merito che abbia taciuto su una deduzione formulata dall Difesa che sia stata, però, disattesa implicitamente dalla motivazione della senten complessivamente considerata, atteso che la Corte territoriale, nella spec esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolent implicitamente motivato sulla insussistenza della bancarotta semplice;
rilevato che con il terzo motivo il ricorso contesta la correttezza della motivazi posta alla base della ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancaro ritenuto che esso sia generico e manifestamente infondato, dal momento che emerge chiaramente dalla motivazione delle sentenze di merito che l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale specifica, commesso con occultamento della documentazione contabile, in relazione al quale è richiesta l presenza del dolo specifico, la cui presenza è stata adeguatamente argomentata (v pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025.