Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3671 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BERGAMO il 18/02/1966
NOME COGNOME nato a BERGAMO il 06/07/1972
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la condanna
di NOME e NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica di cui al capo B) d’imputazione, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo C), commessi il primo nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita con sentenza nel 2013, e di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita nel 2014; mentre, la seconda nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Limitatamente alla posizione di COGNOME la sentenza impugnata ha, altresì, confermato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) d’imputazione relativo al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha, da un lato, assolto NOME dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e ha provveduto di conseguenza a rideterminare la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione; dall’altro lato, ha rideterminato la pena inflitta a NOME in anni quattro e mesi otto di reclusione.
Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati articolando sette motivi.
2.1 Con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione di NOME anche per i reati di cui ai capi B) e C), lamentando la non configurabilità di un ruolo gestorio in capo all’imputata nella società RAGIONE_SOCIALE
2.2 Con il secondo motivo si denunda violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva di cui al capo A) inerente alla sottrazione di una Mercedes SLK, autovettura concessa in leasing alla società RAGIONE_SOCIALE lamentando che i giudici di merito non avrebbero considerato che il bene non rientrava più nella disponibilità della fallita, in quanto il contratto di leasing sarebbe stato cedu alla RAGIONE_SOCIALE con il trasferimento del ramo d’azienda. Inoltre, si lamenta che la Corte territoriale, nel formulare il giudizio di responsabilità penale a carico degl imputati, avrebbe omesso di considerare il contributo da questi ultimi offerti nel ritrovamento del bene nella materiale disponibilità di COGNOME NOME, il quale sarebbe succeduto nel contratto di leasing in forza di un rapporto di collaborazione con la RAGIONE_SOCIALE
2.3 Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento alla sussistenza delle condotte distrattive di cui al capo C), sostenendo che le autovetture /7 oggetto di contestazione non sarebbero mai uscite dal patrimonio societario della RAGIONE_SOCIALE in quanto, successivamente alla dichiarazione di fallimento, esse
sarebbero state rinvenute nella materiale disponibilità di soggetti legati alla fallita, quali, contrariamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, avrebbero prontamente e in maniera spontanea provveduto alla riconsegna delle autovetture.
2.4 Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in riferimento al riconoscimento dell’elemento soggettivo doloso in capo agli imputati nella distrazione dei beni informatici di cui al capo C). In particolare, si osserva che i giudici di meri avrebbero fondato la prova della condotta dolosa in forza del mancato rinvenimento delle attrezzature informatiche presso la sede della RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare che tale circostanza troverebbe giustificazione nel fatto che la società era stata costretta a lasciare la sede aziendale a seguito di uno sfratto esecutivo.
2.5 Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano vizi di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta distrattiva delle somme di denaro di cui al capo C) inerenti al fallimento della RAGIONE_SOCIALE In riferimento all’importo di 276.000 euro, si lamenta che i giudici di merito non avrebbero confutato gli elementi forniti dalla difesa, la quale aveva giustificato l’esborso di tale somma in ragione della necessità di pagare le passività della EASI T., i cui debiti, secondo la difesa, erano ricompresi nel contratto di cessione del ramo d’azienda. In riferimento, invece, ai prelievi dai conti correnti delle ulteriori somme, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito un intento distrattivo e doloso a tali condotte, omettendo di considerare sia l’irrilevanza dei prelevamenti rispetto al successivo dissesto societario sia l’assenza di volontà degli imputati di recare pregiudizio ai creditori.
2.5 Con il sesto e settimo motivo, i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219 I. fall. nonché delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, si osserva che la Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata in merito al ruolo effettivamente gestorio assolto dall’imputata NOME in seno a RAGIONE_SOCIALE e circa la sua penale responsabilità nelle condotte di cui ai capi B) e C).
2.2 Analoghe conclusioni si possono formulare per il secondo motivo, in quanto il ricorso si limita a riproporre le censure già formulate con i motivi d’appello, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito
hanno già ampiamente dimostrato le ragioni per le quali il bene non è stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE ma era rimasto nella disponibilità materiale della fallita (cfr. pag.
13). Inoltre, si dà atto di come gli imputati, in realtà, non abbiano in alcun modo cooperato nel ritrovamento dell’autovettura – comunque avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento e, dunque, successivamente alla consumazione del reato – né abbiano favorito il rintraccio di Piana. Ancora, in relazione al subentro del Piana nel contratto di leasing, il ricorso non confuta quanto evidenziato nella pronuncia di merito, la quale ha già smentito tale eccezione, rilevando l’inesistenza negli atti di prove in grado di giustificare formalmente la disponibilità del bene da parte del Piana (cfr. pag. 14).
2.3 Le medesime carenze affliggono anche il terzo motivo di ricorso, in quanto la difesa non si confronta con la motivazione resa nella sentenza impugnata, la quale ha già adeguatamente confutato le doglianze formulate in ordine alla sussistenza delle contestate condotte distrattive (cf. pag. 15-16).
2.4 D quarto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è generico per indeterminatezza, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poichè, a fronte una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2.5 II quinto motivo è manifestamente infondato poiché la sentenza ha reso un coerente e logico sviluppo argomentativo in merito alla sussistenza delle ritenute condotte distrattive. Con particolare riguardo alla distrazione della somma di 276.000 euro, la sentenza impugnata (cfr. pagg. 16 e 17) ha già confutato l’eccezione difensiva, evidenziando come dalla documentazione in atti non emerga alcuna prova del fatto che i debiti della RAGIONE_SOCIALE fossero ricompresi nella cessione del ramo d’azienda.
In relazione ai contestati prelevamenti dai conti correnti, poi, i giudici di merito hanno dato ampia dimostrazione della natura distrattiva e della loro rilevanza rispetto al dissesto societario.
2.6 Inammissibili sono infine anche il sesto e il settimo motivo. Quanto al denegato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 legge fall. è manifestamente infondata l’obiezione difensiva per cui il danno cagionato al ceto creditorio dovrebbe essere valutato in relazione a quello complessivo del passivo fallimentare, essendo il consolidato insegnamento di legittimità, del quale la Corte territoriale ha fatto buon governo, esattamente di segno opposto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 52057 del 26/11/2019, COGNOME Rv. 277658). Con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, invece, quelle dei ricorrenti sono censure generiche e in fatto, comunque prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza sul punto (si veda pag. 18 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.