Bancarotta Fraudolenta: Quando un Ricorso Generico Diventa Inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla bancarotta fraudolenta e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un’impugnazione, per essere esaminata nel merito, non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza di condanna. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro la decisione.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la sentenza, ritenendo provata la natura distrattiva di alcune operazioni e la volontà di nascondere la reale situazione contabile dell’azienda. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Questo giudizio severo si basa sulla mancata capacità del ricorso di scalfire la solida costruzione logico-giuridica della sentenza impugnata.
Il Primo Motivo: La Bancarotta Fraudolenta Patrimoniale
Il ricorrente contestava la natura distrattiva della sua condotta. In particolare, la difesa sosteneva l’esistenza di un contratto di locazione per beni acquisiti in leasing dalla società fallita. La Corte ha osservato che l’imputato non ha mai fornito prove concrete di tale contratto, né del pagamento effettivo dei canoni, al di là di una mera asserzione. Inoltre, i giudici hanno sottolineato un punto cruciale: anche se il contratto fosse esistito, l’imputato non si è mai attivato per riscuotere i canoni successivi dalla società fallita. Questa omissione è stata correttamente interpretata come un atto di distrazione, in quanto ha privato l’azienda di risorse dovute, danneggiando i creditori.
Il Secondo Motivo sulla Bancarotta Fraudolenta Documentale
Anche il secondo motivo, relativo alla bancarotta documentale, è stato rigettato. L’imputato chiedeva una riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave (bancarotta semplice), ma la sua argomentazione è stata giudicata assertiva e congetturale. La Corte ha chiarito che, una volta dimostrato il disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità (elemento che caratterizza la bancarotta fraudolenta), non vi è alcun obbligo per il giudice di motivare specificamente il diniego della riqualificazione nel reato minore.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello o una critica generica. Deve invece individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata, confrontandosi in modo puntuale con ogni passaggio argomentativo. Nel caso di specie, il ricorrente non è riuscito a farlo, limitandosi a contrapporre la propria versione dei fatti senza smontare la logica della Corte d’Appello. È stato inoltre chiarito che eventuali negligenze del curatore fallimentare nel recupero dei beni sono irrilevanti, poiché intervengono quando il reato di bancarotta è già stato consumato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna. La specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili. Per un’efficace difesa in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione dei giudici di merito, ma è necessario dimostrare, con argomenti tecnici e puntuali, dove e perché la loro motivazione sia illogica, contraddittoria o in violazione di legge. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato giudicato generico?
Il ricorso è stato considerato generico perché non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre obiezioni già valutate o a formulare critiche assertive e congetturali, senza fornire prove concrete a sostegno delle proprie tesi.
La negligenza del curatore fallimentare nel recuperare i beni può escludere il reato di bancarotta?
No. La Corte ha stabilito che le eventuali negligenze del curatore nel recuperare i beni distratti sono irrilevanti ai fini della configurabilità del reato, poiché tali omissioni avvengono dopo la consumazione della bancarotta e non ne eliminano la sussistenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 16/11/1967
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Rilevato che il primo motivo, con cui vengono dedotti vizi di motivazione sulla ritenuta natura distrattiva della condotta contestata a titolo di bancarotta patrimoniale, è invero generico e per certi versi manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non si confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera logica, sulla base delle evidenze esposte, ha anzitutto fondato la propria decisione sulla ritenuta mancanza della prova della effettiva stipulazione del contratto di locazione dei beni acquisiti in leasing dalla fallita e della attendibilità del documento rinvenuto press la società che dovrebbe comprovare il negozio. Ed in proposito la Corte ha tutt’altro che ignorato l’obiezione della difesa che, a riprova dell’effettività del negozio, aveva evocato il pagamento della prima mensilità del canone di locazione, evidenziando però come la circostanza sia stata semplicemente asserita dall’imputato, mentre nei motivi d’appello e pervero nemmeno con il ricorso – il ricorrente non ha precisato quali ulteriori ed oggettive risultanze processuali dimostrerebbero tale pagamento. Né comunque viene precisata la decisività dell’obiezione pretermessa, posto che, anche qualora volesse darsi credito a quanto eccepito dal ricorrente, comunque, come sottolineato dai giudici del merito, l’imputato non si sarebbe attivato per riscuotere i successivi canoni asseritamente dovuti alla fallita, omissione correttamente ritenuta integrare gli estremi della distrazion penalmente rilevante.
Rilevato poi che è manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata attivazione da parte della curatela per rientrare in possesso dei beni distratti. L’omessa confutazione di tale obiezione è infatti irrilevante nella misura in cui si trattava di cens manifestamente infondata, atteso che, a tutto concedere, le eventuali negligenze del curatore sopravvengono alla consumazione del reato e risultano dunque ininfluenti ai fini della sua configurabilità.
Rilevato che è generico e manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Una volta esposte le ragioni della ritenuta configurabilità del più grave delitto previsto dall’art. 216 le fall. alcun particolare onere nnotivazionale gravava sulla Corte in merito al diniego della riqualificazione del fatto in quello di cui all’art. 217 della stessa legge. E tanto la senten
impugnata quanto quella di primo grado, con la cui motivazione già i motivi d’appello non si erano compiutamente confrontati, hanno evidenziato le ragioni del disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità alla curatela, ragioni avversate solo in maniera assertiva e congetturale con il gravame di merito e nemmeno considerate, con riguardo all’apparato argomentativo articolato dalla Corte territoriale, con il ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende