Bancarotta Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di bancarotta fraudolenta. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso basato su motivi generici, che si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda due amministratrici di una società, condannate in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello di Torino aveva confermato la loro responsabilità penale. Le imputate, non accettando la decisione, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente vizi nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della loro colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che le doglianze presentate dalle ricorrenti erano “generiche ed assertive”, ovvero prive della specificità richiesta dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In sostanza, le imputate non hanno mosso critiche puntuali e argomentate alla sentenza d’appello, ma si sono limitate a esprimere un generico dissenso e a riproporre le stesse tesi difensive già ampiamente discusse e respinte dai giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione sulla Bancarotta Fraudolenta
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, evidenziando come la sentenza impugnata avesse già fornito risposte esaurienti a tutte le questioni sollevate. I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è sufficiente reiterare gli stessi argomenti, ma è necessario un “effettivo confronto” con le ragioni giuridiche e fattuali esposte nella decisione che si intende contestare.
La Specificità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della pronuncia risiede nel richiamo ai requisiti di specificità del ricorso. Un’impugnazione in Cassazione non può essere una semplice riedizione del processo di merito. Deve, al contrario, individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente, dimostrando come questi abbiano viziato la decisione. In questo caso, i ricorsi mancavano di tale analisi critica.
La Configurazione della Bancarotta Impropria
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio in materia di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. Ha chiarito che integra tale reato la condotta dell’amministratore che espone in bilancio dati non veritieri al fine di occultare perdite significative. Tale condotta, permettendo la continuazione dell’attività d’impresa in assenza dei presupposti legali (come la ricapitalizzazione o la liquidazione), porta a un inevitabile accumulo di ulteriori perdite. L’evento del reato, quindi, non è solo la causazione del dissesto, ma anche il suo semplice aggravamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha un forte valore pratico. Insegna che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Pertanto, un ricorso che non si confronta specificamente con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre vecchie tesi, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso delle imputate è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e assertivi, privi dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. Le ricorrenti si sono limitate a reiterare argomenti già discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza d’appello.
Cosa integra il reato di bancarotta impropria da reato societario secondo la Corte?
Secondo la Corte, questo reato è integrato dalla condotta dell’amministratore che espone dati falsi nel bilancio per nascondere perdite e consentire la prosecuzione dell’attività aziendale senza interventi di ricapitalizzazione o liquidazione. Tale comportamento porta a un aggravamento del dissesto, che è sufficiente a configurare il reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per le ricorrenti a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CONDOVE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili dei reati di bancar fraudolenta e documentale;
Considerato che i ricorsi proposti dalle imputate, con il quale le stesse denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sono generici assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) co pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine al valutazione delle prove, reiterando aspetti già ampiamente dibattuti nei giudizi merito ed affrontati nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, senza operare un effettivo confronto – in particolare – con la sentenza impugnata in cui si sono fornite risposte esaurienti alle questioni qui riproposte; la risposta alle censu formulate col primo motivo sulla bancarotta distrattiva si rinvengono a pagg. 7 e sg della sentenza impugnata in cui la Corte di merito analizza con ampiezza di argomenti le questioni relative al falso in bilancio che superano i punti indicati in rico risposte alle censure qui formulate col secondo motivo sulla bancarotta fraudolent documentale si rinvengono a pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata; le risposte alle genericissime censure qui formulata col terzo motivo sulla bancarotta impropria da reato societario si rinvengono a pag. 12 della sentenza impugnata; d’altra par integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condo dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell’attività di impres assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumul di perdite ulteriori, poiché l’evento tipico di questa fattispecie delittuosa comp non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (tra tante, Sez. 5, n. 42811 del 18/06/2014, Rv. 261759 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigli e estensore GLYPH Il Presidente