Bancarotta fraudolenta: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di bancarotta fraudolenta e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, ma debba attenersi a censure precise sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato dal legale rappresentante di una società fallita.
Il caso: dalla condanna al ricorso per cassazione
Il legale rappresentante di una S.r.l., dichiarata fallita nel 2020, è stato condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La condotta contestata consisteva nell’aver sottratto le scritture contabili della società, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio e dell’attivo fallimentare, con evidente danno per i creditori.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali: presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata e un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, la difesa chiedeva di riqualificare il reato nella fattispecie meno grave di bancarotta semplice.
I motivi della decisione della Cassazione sulla bancarotta fraudolenta
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
1. Genericità del ricorso e mancanza dei requisiti di legge
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la natura stessa del ricorso. I giudici hanno ritenuto l’atto “generico per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Il ricorrente, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logica e corretta, non ha indicato in modo specifico gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la sua censura. In altre parole, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione; è necessario spiegare perché la motivazione sarebbe errata, consentendo così al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio controllo.
2. Il divieto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità
Il secondo e cruciale punto è che il ricorso mirava, di fatto, a ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito. La Corte di Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove e ricostruire la vicenda, ma solo di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata. Tentare di proporre una valutazione dei fatti diversa da quella del giudice di merito è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le motivazioni
Nel merito della distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice, la Corte ha evidenziato come la decisione dei giudici d’appello fosse ineccepibile. La sottrazione delle scritture contabili non è stata considerata una mera negligenza, ma una condotta dolosa, finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio societario. Questa volontà di rendere impossibile l’accertamento dell’attivo è ciò che qualifica il reato come fraudolento, distinguendolo dalla bancarotta semplice, che presuppone una condotta connotata da semplice violazione del dovere di diligenza.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che per contestare una condanna in Cassazione è indispensabile formulare un ricorso specifico, dettagliato e fondato su vizi di legittimità, e non su una diversa interpretazione dei fatti. In secondo luogo, ribadisce la linea di demarcazione tra bancarotta fraudolenta e semplice: la prima è caratterizzata dall’intento fraudolento di danneggiare i creditori, come nel caso della volontaria sottrazione dei libri contabili, mentre la seconda si lega a comportamenti colposi o imprudenti. La decisione finale, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sulla necessità di proporre ricorsi fondati e non meramente dilatori.
Perché il ricorso contro la condanna per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non specificava gli elementi a sostegno della censura, e perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di sola legittimità.
Qual è la differenza tra bancarotta fraudolenta e semplice secondo la Corte?
La Corte ha chiarito che la condotta di sottrarre le scritture contabili, volta a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, configura la bancarotta fraudolenta perché dimostra un’intenzione fraudolenta. La bancarotta semplice, invece, richiede un comportamento meno grave, limitato alla semplice violazione del dovere di diligenza.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti del processo. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME nato a MAFALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Campobasso ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2020;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità dell’imputato e erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata riqualificazione del reato contestato nella meno grave figura di bancarotta semplice, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, inoltre, che l’unico motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni de suo convincimento (in particolare, la Corte ha chiarito, da un lato, come l’imputato, sottraendo al fallimento le scritture contabili, abbia voluto rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario e, dall’altro, ha negato la riqualificazion nella più mite fattispecie di bancarotta semplice in forza del fatto che questa condotta richiede un contenimento della condotta del fallito nell’alveo della semplice violazione del dovere di diligenza). Infatti, esula dai poteri della Corte d cassazione quello di una `rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (pe tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024