Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10133 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato NOME per avere concorso nell commissione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla socie “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 24 aprile 2018;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che, con entrambi i motivi, il ricorrente ha articolato alcune censure, che oltre a es intrinsecamente generiche sono dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fon probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di ap (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilet degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via escl riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risult processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la va del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di p contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» ( 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, quanto alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrent linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richieden al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi p (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurispruden di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha amp di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternati mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca i manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, 270108); che, in ordine alla sussistenza del dolo, in ogni caso, la Corte territoriale h un’ampia motivazione, articolando argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, co quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagine 17 e 18 della sen impugnata); – che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
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