Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48926 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48926 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2011, escludend però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l’entità del trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità del COGNOME tanto in relazione alla riconducibilità delle condotte all’imputato quanto sotto il pro della sussistenza dell’elemento soggettivo -, è inammissibile, in quanto non solo parzialmente inedito sotto il profilo della specificità del dolo e, quindi, in tal senso, deducibile ex art. 606 co. 3 c.p.p., ma altresì formulato in fatto e reiterativo di doglia già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disattese: la Corte di merito ha dato atto, con motivazione esente da vizi logici, della natura distrattiva delle operazion risalenti agli anni 2007 e 2008 – quando l’imputato rivestiva il ruolo di amministratore della fallita – stante la consistenza dei debiti tributari all’epoca riscontrabile e l’as di dichiarazioni alternative da parte dell’imputato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare p 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2023.