Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2120 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; o k CL, p LT o (24 che ha concluso chiedendo o il difensore – -)2A/0 y -C-0,aial n -) k,0 st. ‘ , Q n ( C-tc2 GLYPH C-L-CA ·
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RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 9 gennaio 2023, ha confermat la sentenza del Tribunale di Biella che ha ritenuto responsabile NOME COGNOME n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale, dichiarata fallita il 1 2013, del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere, al fin trarne profitto, distrutto e/o occultato la contabilità, regolarmente tenuta 31 dicembre 2012, omettendo di consegnarla al curatore fallimentare così non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume degli affari.
Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore fiducia, articolando un unico motivo, formulato a norma dell’art. 606, comma lett. b), cod. proc. pen. e qui riportato, ai sensi dell’art. 173 disp. att pen., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione.
Il difensore del ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata non avere la Corte d’appello ravvisato nella condotta dell’imputato al più il di bancarotta semplice. Entrambi i giudici di merito avrebbero, infatti, ri sussistente la bancarotta fraudolenta senza considerare, atteso il modesto l culturale del COGNOMEano che, in considerazione delle difficoltà econo dell’impresa, non aveva più potuto avvalersi di un contabile e che per tale m non aveva saputo gestire da solo la tenuta della contabilità. Si assume, i che l’imputato non aveva consapevolezza del ruolo e delle responsabilità assu nella conduzione dell’attività economica e che nessuna intenzione di prof ovvero nessuna volontà di danneggiamento del ceto creditorio sarebbero sta dimostrate. In conclusione, quindi, il comportamento dell’imputato, al avrebbe potuto rilevare a titolo di colpa con la conseguenza che sare configurabile, semmai, la bancarotta documentale semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il difensore del ricorrente lamenta, come si è detto, che la Corte di a avrebbe erroneamente sussunto nella fattispecie di bancarotta fraudole documentale una fattispecie concreta da qualificarsi invece bancaro documentale semplice ove si fosse considerato il livello culturale me dell’imputato che aveva curato da sé la contabilità dal momento in cui la
economica dell’impresa non gli aveva più consentito di avvalersi di un contabi Orbene, tale censura, inquadrata dal ricorrente come vizio di legge, in deve collocarsi nell’ambito dei vizi della motivazione posto che, nella spec buona sostanza, non si lamenta l’erronea interpretazione o inosservanza d legge penale ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concret dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del
concreto sotto la fattispecie astratta), bensì la carente ricostruzio
fattispecie concreta che avrebbe portato i giudici di merito a non considerare il livello culturale medio del ricorrente e la conseguente mancanza di consapevolezza del ruolo e delle responsabilità assunte nella conduzione dell’attività economica di cui era titolare. Tale denuncia è inquadrabile nell’ambito dei vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett e), cod. pro pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame che, per tale motivo, deve considerarsi inammissibile.
Si rileva, ad ogni buon conto, che la Corte distrettuale, rispondendo all’identica censura sollevata con il ricorso in appello, non si è sottratta minimamente al suo obbligo motivazionale là dove, dopo aver osservato che il delitto contestato si fonda sul dato indiscusso che nessuna documentazione contabile, pur tenuta sino a dicembre 2012, era stata consegnata al curatore, ha evidenziato che la deduzione difensiva, secondo cui l’omessa tenuta della contabilità per il periodo successivo era da ricondursi alla trascuratezza per incapacità del ricorrente, non consente comunque di comprendere come mai l’imputato abbia ritenuto di non consegnare al curatore la documentazione tenuta fino al 2012 e restituitagli dal contabile; tale comportamento, stigmatizza la Corte, con motivazione lucida e priva di aporie, non può che leggersi nell’ottica del dolo specifico in quanto, i fatto che il ricorrente abbia deciso di disfarsi della contabilità precedente in u momento in cui l’impresa era in crisi e il fallimento ragionevolmente preventivabile, rafforza la tesi accusatoria che ha ravvisato in tale agire il « fi di precludere al curatore ogni possibile ricostruzione dell’attività della fallita evidente pregiudizio dei creditori non consentendo a costoro di verificare se i beni dell’impresa fallita fossero ancora nella disponibilità del suo titolare, se fossero crediti da recuperare, se fosse possibile avviare azioni revocatorie». Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in esame fosse configurabile la cd. bancarotta fraudolenta documentale specifica non essendo stati rinvenuti né libri né scritture contabili. L’occultamento dei libri delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione di essi a disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di ta scritture. La contestazione di sottrazione, a cui si deve equiparare quella di omessa tenuta delle stesse, combacia, dunque, perfettamente con le emergenze probatorie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il quadro ricostruttivo di cui si è detto è da ritenersi ragionevolment incompatibile con un’ipotesi di trascuratezza colposa e la motivazione ,offerta
dalla Corte d’appello, che ha dato conto anche della specifica funzione scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione, è d adeguata, completa e priva di manifeste contraddizioni.
Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa del ammende.
Roma, 6 ottobre 2023