Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALANGIANUS il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CALANGIANUS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORG 25439/2025 – Udienza del 05 novembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 216 co.1 L.F.;
Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dall’AVV_NOTAIO in data 31/10/25 – nell’interesse degli imputati – in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza di cui all’art. 611, comma 1, proc. pen.
Premesso che i ricorrenti hanno formulato diversi motivi di ricorso – che denunziano, rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione “simulazione”, che non descriverebbe le condotte previste dall’art. 216, comma 1, L. Fall., bensì quelle di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, L. Fall.; 2) violazione di legge in ordine all’a irrilevanza dello stato di insolvenza ai fini della tipizzazione delle condotte di bancarott violazione di legge in ordine all’individuazione del tempus commissi delicti; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’asserita contestazione della condotta di distrazione solo sentenza e non nel corso del processo; 5) vizio di motivazione in relazione all’asserito omesso esame, da parte dei giudici di merito, di fatti decisivi del processo; 6) vizio di motivazio ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo; 7) vizio di motivazione quant al travisamento della prova, con particolare riferimento al depauperamento derivante dalla scrittura privata di compensazione di debiti e crediti; 8) violazione di legge e vizio di motivaz in relazione all’ordinanza di confisca dei beni acquisiti dalla società RAGIONE_SOCIALE
Premesso che i ricorsi si caratterizzano per una forma espositiva assolutamente non chiara, frutto di sovrapposizioni argomentative che nuocciono irrimediabilmente innanzitutto alla precondizione di ogni impugnazione, ossia la sua intellegibilità, e, in secondo luogo, alla doveros specificità del ricorso per Cassazione, come imposta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risult intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con l ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Considerato, circa i temi censori che il Collegio è riuscito a individuare nel coacervo del critiche mosse nei ricorsi, quanto segue.
Quanto alla questione della simulazione (motivo 1), la Corte di appello ha spiegato chiaramente che l’utilizzo del termine non faceva velo alla descrizione in fatto di una condotta francamen distrattiva, consistita nella cessione dei cespiti senza ricevere alcuna contropartita.
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Riguardo l’incidenza dell’insolvenza sulla configurabilità della bancarotta distrattiva (motivi 5), il ricorso è sia aspecifico- perché la Corte di merito se ne occupa a pag. 22 e il ricorso fa che contestare apoditticamente l’impostazione in diritto – sia manifestamente infondato in quanto ciò che rileva, per la configurabilità della bancarotta fraudolenta, è la sottrazione di al patrimonio che costituisce la garanzia dei creditori con pericolo concreto per quest’ultima, prescindere dall’insolvenza della società nel momento in cui l’atto viene compiuto. A quest’ultimo riguardo, il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è richiest l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di bancarotta distrattiva e il successivo fallimen tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che l’agente ab cagionato il depauperamento di quest’ultima destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804; tra le altre, Sez. 5, 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437 – 01; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME e altro, Rv. 270763 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269389; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv 261683; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261942). Occorre, tuttavia, che la condotta depauperativa abbia cagionato un concreto pericolo per la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori. In questo senso va ricordato ribadito quanto sancito da Sez. 5, COGNOME (ripresa, tra le altre, da Sez. 5 COGNOME e Sez COGNOME e altro), secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentar è un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e d permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha chiaramente spiegato come l’ablazione dei cespiti dal patrimonio aziendale, in assenza assoluta di corrispettivo, abbia sottratto alla garanzia dei creditori gli beni che costituivano le poste attive della società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al tempus commissi delicti (motivo 3), la tesi che il ricorrente cerca di sostenere non trova agganci nell’elaborazione di questa Corte, che è costante nel ritenere che tale tempo, per la bancarotta prefallimentare, coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di falliment (tra le altre, Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 271114 – 01).
Per quanto concerne l’attribuibilità soggettiva del fatto ai ricorrenti (motivo 4), le impugna sono versate in fatto e sono altresì del tutto aspecifiche rispetto alla risposta resa dalla Cor appello quanto alla loro posizione di estranei rispetto all’autore tipico del reato.
Avuto riguardo al coefficiente soggettivo (motivo 6), i ricorsi sono versati in fa manifestamente infondati, dal momento che la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, una volta recepita la costruzione del reato come di pericolo concreto, si reputa che l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta patrimoniale sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficient consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalit
dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. U, COGNOME; Sez. 5, COGNOME; Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, COGNOME, Rv. 269389), con la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilit dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla no incriminatrice (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). In coerenza con la costruzione del reato come di pericolo concreto, tale consapevolezza deve riguardare, in particolare, la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità de condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanz patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, come consapevole volontà del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare un danno ai creditori (Sez. 5, COGNOME); nella specie la Corte di merito ha fatto riferimento, o che all’anomalia in sé di un’operazione di vendita senza contropartita, agli altri indic fraudolenza, primi fra tutti la riferibilità dell’operazione a soggetti intranei al medesimo nu familiare.
Circa la compensazione (motivo 7), i ricorsi sono del tutto generici.
Avuto riguardo alla confisca (motivo 8), i ricorsi sono inammissibili in quanto i due imputati n sono legittimati a dolersene; in particolare, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE non è stato presenta quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in proprio. In aggiunta, si osserva che le argomentazioni a sostegno delle impugnative sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui la confisca debba colpire i beni oggetto di ablazione l’assunto dei ricorrenti muove da un presupposto errato in diritto, vale a dire che le forme d sequestro possano condizionare le ragioni della confisca, che, al contrario, può colpire anche beni mai sottoposti a vincolo reale cautelare.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 05 novembre 2025
Il consigliere eaensore