Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10175 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10175 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/02/2026
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il capo B) dell’imputazione e nel rideterminare il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, R.D. 267/1942, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 99, 223, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 267/1942;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla omessa motivazione relativa alla derubricazione del reato intestato in quello di bancarotta semplice documentale – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; l’avere riconosciuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale fornisce implicita risposta alla insussistenza della fattispecie di bancarotta semplice;
Va altresì specificato che la derubricazione è richiesta con riferimento al capo A) e dunque alla bancarotta patrimoniale in relazione alla quale peraltro la sentenza impugnata fornisce adeguata risposta valorizzando la serialità delle distrazioni e l’elemento soggettivo.
Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente lamenta mancata assunzione di prova decisiva tradottesi nella mancata assunzione della testimonianza di COGNOME – è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5- 9), avendo argomentato in ordine alle dichiarazioni dedotte dal professionista in udienza, il quale non era attivamente inserito nella vita d’impresa, pertanto non idonee a ribaltare da sole il giudizio di condanna; vi è altresì da aggiungere che l’eccezione circa le modalità di assunzione della prova da parte del giudice nel contraddittorio delle parti deve essere proposta nel corso dell’acquisizione e non può essere sollevata per la prima volta con l’atto di impugnazione. (Sez. 6, n. 13791 del 10/03/2011, Macchiella, Rv. 249890)
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11/02/2026