Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Trieste in data 15 giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli pe il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata [condotte di cui ai punti 2), 4), 5 9) e 10)1, commesso nella qualità di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita febbraio 2014.
L’impugnativa consta di tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 di cod. proc. pen.).
Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione da omessa risposta alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante audizione del teste COGNOME cui dichiarazioni, ove nuovamente raccolte, si sarebbero rivelate decisive ai fini del giudizio.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto d qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE fattispec incriminatrice RAGIONE_SOCIALE bancarotta semplice e non in quella RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta, avut riguardo all’elemento psicologico che aveva animato le condotte tenute dal ricorrente, riconducibile alla colpa – da mancata diligente conservazione dei documenti contabili atti provare le causali dei singoli esborsi – piuttosto che al dolo, ossia alla coscienza e volont porre in pericolo il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE ragioni dei creditori sociali.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 20-bis cod. pen. e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive, RAGIONE_SOCIALE quali il ricorrente sarebbe meritevole.
Con requisitoria depositata in data 1 marzo 2024 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
Con memoria in data 7 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure articolate in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto provata la condotta distrattiva o dissipativa ascrit ricorrente al punto 8) dell’imputazione, evidenziando come le dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME aveva escluso che la fattura per Euro 3260,00, contabilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE per giustificar
un presunto esborso di denaro effettuato nei suoi confronti, fosse stata da lui effettivament emessa, non avendo egli giammai effettuato prestazioni lavorative a RAGIONE_SOCIALE non solo non fossero state smentite dagli esiti dei controlli effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE di Finan ma fossero state addirittura corroborate dalle dichiarazioni del teste addotto dalla difesa, COGNOME che non aveva saputo dire se COGNOME avesse lavorato per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Khazakhistan (cfr. pag. 11, primo capoverso, RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello); così argomentando ha, dunque, implicitamente escluso la necessità RAGIONE_SOCIALE riassunzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni medesime in sede di rinnovazione istruttoria.
Tanto richiamato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, e ribadito che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuar confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un a quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035), va riconosciuto che il giudice censurato non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in merito alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: è pacifico principio di infatti, quello secondo il quale l’implementazione probatoria in appello, attesa la presunzione completezza dell’istruttoria espletata in primo grado’ è un istituto di carattere eccezionale quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che non sussiste difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appelio ove questa non abbia dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione del dibattimento, se in essa si sia sufficientemente argomentato in ordine all’adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrandosi così la inutilità RAGIONE_SOCIALE chi rinnovazione (Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Rv. 142095), come nel caso di specie. 2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente censura la mancata riqualificazione del fatto ascrittogli – nelle condotte desc ai punti 2), 4), 5), 8), 9) e 10) dell’imputazione – alla stregua del delitto di bancarotta sem sul rilievo che la mancata prova degli esborsi monetari ingiustificati, a lui riferibili in amministratore RAGIONE_SOCIALE fallita RAGIONE_SOCIALE, sarebbe derivata dalla disordinata o carente tenuta del scritture contabili societarie, dovuta a sua colpa ovvero alle particolari condizioni in cui la so si era trovata ad operare, avendo subito contestuali accertamenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale prospettazione difensiva non considera, tuttavia, che i fatti contestati al COGNOME son di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o per dissipazione e non di bancarotta fraudolenta documentale da distruzione o sottrazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in pregiudizio de creditori o, ancora, da tenuta RAGIONE_SOCIALE stesse in guisa da non rendere possibile la ricostruzione d patrimonio o del volume d’affari RAGIONE_SOCIALE società fallita, di modo che non è pertinente invocare colpa nella mancata o incompleta conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabile – trattandosi di riliev idoneo, al più, a sostenere la riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale quello di bancarotta semplice documentale -, per suffragare la sussunzione RAGIONE_SOCIALE condotte di spoliazione del patrimonio sociale nella fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale di cui ag artt. 217, comma 1, e 224 L.F., che consta di ipotesi tipiche – ossia, quelle di: 1) compiment da parte del fallito di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizi economica; 2) consumazione di una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) aggravamento del proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) inadernpimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare; 6) aggravamento del dissesto RAGIONE_SOCIALE società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge – nessuna RAGIONE_SOCIALE quali si addice all’agi del ricorrente per come descritto nell’imputazione e per come accertato dai giudici di merito.
Piuttosto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto se cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova RAGIONE_SOCIALE distrazione dell’occultamento dei beni RAGIONE_SOCIALE società dichiarata fallita è desumibile dalla mancat dimostrazione, da parte dell’amministratore, RAGIONE_SOCIALE loro destinazione, tuttavia il giudice non p ignorare l’affermazione dell’imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di a restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probat acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinveniment beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovver l’individuazione RAGIONE_SOCIALE effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848); onere informativo specifico al cui adempimento il ricorrente, per quanto ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, si è sistematicamente sottratto.
3. Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
La Corte territoriale, negando all’imputato la sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva con il lavo di pubblica utilità sul rilievo che non era possibile confidare nella idoneità risocializzante detta sanzione in ragione RAGIONE_SOCIALE gravità RAGIONE_SOCIALE condotte accertate, dell’intensità del dolo che
aveva animate e dei precedenti penali anche specifici annoverati dal richiedente il beneficio, ha dimostrato di avere correttamente amministrato il potere conferitogli di applicare o meno le pene sostitutive. Infatti, questa Corte ha affermato che, in tema di sostituzione RAGIONE_SOCIALE pene detenti brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pe sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è ten a compiere anche gli ulteriori accertamenti richiesti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381).
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 19/03/2024.