Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIO SEBASTIANO NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte co sentenza in data 10 febbraio 2023, in parziale riforma di quella del Tribunale di Messina del 17 novembre 2020, ha: i) dichiarato non doversi procedere nei riguardi di NOME COGNOME limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00 effettuata tramite prelievi di contanti e scommesse on line di cui al capo b) dell’imputazione, perché già oggetto di precedente giudicato; confermato nel resto la sentenza e ridetermiNOME la pena in quella di tre an sei mesi di reclusione; iii) quanto alle pene accessorie, revocato l’interd legale, sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per la di anni cinque, infine ridetermiNOME in tre anni e sei mesi l’inabilit all’esercizio di una impresa commerciale e all’esercizio di uffici direttivi qualsiasi impresa.
1.1. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile, quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 30/03/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta documen (capo a), in concorso con gli amministratori di diritto NOME COGNOME e NOME COGNOME (entrambi deceduti) e di bancarotta fraudolenta per distrazione somme di denaro versate su una carta prepagata conferita a COGNOME (circa 124 mila euro), per aver conferito la somma di circa novantuno mila euro a benefici di pubblici ufficiali, per far compiere loro un atto contrario ai doveri d’uffici
1.2. A seguito di appello dell’imputato, con sentenza in data 20 settemb 2021, la Corte di appello di Messina aveva assolto COGNOME dal reato sub a) p non aver commesso il fatto, dichiarato non doversi procedere per il reato sub b) per bis in idem limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00, effettuata attraverso prelievi sulla carta di credito e, per l’effetto, ridet la pena principale in anni 3 e mesi 6 di reclusione e la durata delle accessorie fallimentari in anni 5, confermando nel resto la sentenza di pr grado e attribuendo all’imputato non già la qualifica di amministratore di fa ma il ruolo di concorrente con l’intraneus NOME COGNOMECOGNOME
1.3. Investita del ricorso per cassazione dell’imputato, la Sezione Quinta questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello sotto i due profi seguito indicati.
1.3.1. Ha in primo luogo ritenuto fondate le censure riguardanti distrazione della somma di euro 91.500,00, asseritamente utilizzata come prezzo della corruzione di alcuni pubblici funzionari.
A fronte dell’allegazione con l’atto di appello della sentenza con cu Tribunale di Trapani aveva assolto COGNOME dalle accuse di corruzione con l formula «perché il fatto non sussiste», il Giudice di secondo grado ave osservato che detta circostanza non escludeva la sussistenza del reato bancarotta fraudolenta, ben potendo i due reati concorrere stante la dive oggettività giuridica e la diversa struttura.
La Sezione Quinta di questa Corte ha reputato detta motivazione non puntualmente correlata alla fattispecie concreta, chiarendo che – in presenz una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per il rea corruzione – compito del giudice, una volta riscontrata l’irrevocabilità pronuncia, era quello di «verificare in concreto la portata dell’accertam sotteso alla decisione assolutoria in tutti ì suoi profili fattuali (avuto rig esempio, alle appropriazioni indebite cui fa riferimento il ricorso conseguente effetto preclusivo rispetto al fatto distrattivo contestato».
1.3.2. La Sezione Quinta ha valutato come fondato altresì il motivo sul contestata qualificazione giuridica della condotta distrattiva delle so utilizzate da vecchio per scommesse e gioco d’azzardo.
Ribadita l’astratta configurabilità della bancarotta semplice impropria operazioni di pura sorte, la sentenza rescindente ha ritenuto fondata la cen con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata risposta alla richiest derubricazione del ritenuto reato di bancarotta fraudolenta, all’uopo formulan il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, secon il discrimen tra le due fattispecie era da individuarsi nella “direzio dell’interesse dell’agente: «quando l’agente pone in essere operazioni imprude idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell’art. 217 I. fal agisce con imprudenza, ma pur sempre nell’interesse dell’impresa, laddove nell operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta all’art. 216 I. fall, invece, l’agente agisce dolosamente perseguendo un inter proprio o di terzi estranei all’impresa e, quindi, con la coscienza e volo porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale in contrasto con l’interesse dei creditori alla conservazione delle gar patrimoniali (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185886)».
Avverso la sentenza in preambolo ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affida a quattro motivi.
2.1. Con il primo, deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. pro pen., nonché l’illogicità della motivazione, in punto di ribadita responsab
dell’imputato per il capo b), in relazione all’appropriazione della somma di eu 91.500,00.
Il ricorrente – dopo aver richiamato le vicende processuali che hanno interessato detta imputazione e che si sono riportate nella premessa del presente sentenza – denuncia che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformat alla decisione di annullamento, travisando il dato probatorio desumibile dall sentenza irrevocabile del Tribunale di Marsala, allegata al ricorso ai fini della autosufficienza.
Segnala che, a p. 72 della cennata sentenza, risulterebbe esclus qualunque dazione di somme di danaro da parte di COGNOME a pubblici funzionari e, quindi, anche la relativa distrazione, anche a ragione dell’espr precisazione da parte del giudice a quo che l’ipotesi accusatoria non era fondata su accertamenti bancari o, comunque, patrimoniali, bensì su meri appunti nei quali erano indicate le somme di danaro e i relativi destinatari.
Ritiene, pertanto, il ricorrente che – avendo la contestazione a ogget l’appropriazione di somme destinate alla corruzione ed essendo detto fatto stat ritenuto insussistente con sentenza irrevocabile – l’affermazione del giudice rinvio secondo cui «non vi sarebbe alcun accertamento che consenta di escludere che le somme della società siano state distratte dagli scopi aziendali cui er destinate», è in contrasto con gli effetti preclusivi del giudicato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di rite responsabilità dell’appropriazione della somma di euro 29.500,00.
Anche con riferimento a tale punto della sentenza si lamenta il travisamento della prova, poiché la sentenza del Tribunale di Marsala aveva statuito la condanna di COGNOME per una somma inferiore rispetto a quell prelevata ed era stata implicitamente esclusa l’appropriazione delle resta somme, essendo stato ritenuto il prelievo giustificato dalle esigenze azienda (pagina 78 e s. della sentenza).
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 627 cod. proc pen. in punto di omessa qualificazione del fatti distrattivi di cui al ca dell’imputazione, limitatamente alle somme utilizzate per il gioco online, come bancarotta semplice.
Lamenta il ricorrente che il Giudice di appello non avrebbe dato seguito al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, non avendo verificato direzione dell’interesse dell’agente, limitandosi a ritenere in modo apodittico l’imputato aveva agito per un interesse di natura personale, trascurando considerare che questi agiva all’unisono con l’amministratore di diritto e c
pertanto, presumibilmente le scommesse erano effettuate nel tentativo di salvare la società e non per fini di natura personale.
2.4. Il quarto motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena.
Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe trascurato di esaminare il motiv di appello concernente la concessione delle attenuanti generiche e avrebbe fornito una motivazione apparente sulle critiche formulate in punto d quantificazione della pena, limitandosi a un rinvio alla sentenza di appe oggetto di annullamento, invece di fare riferimento unicamente a quella di primo grado.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del rico
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce motivi in parte inammissibili e in parte infondat dev’essere complessivamente rigettato.
Inammissibile siccome a-specifico e, comunque, manifestamente infondato, è il primo motivo, con il quale si ascrive al Giudice del rinvi mancato ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, che imponeva la verifica in concreto della portata dell’accertamento assolutorio COGNOME dal reato di corruzione, riveniente dalla sentenza del Tribunale Marsala.
Contrariamente alle generiche censure contenute nel ricorso, il Giudice del rinvio, a p. 6 della sentenza impugnata, ha posto in risalto la circostan evincibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala – che COGNOME era stato assolto dal reato di corruzione perché non vi era prova dell’ contrario ai doveri di ufficio da parte del corrotto e soprattutto della dazio somme di denaro da COGNOME ai pubblici ufficiali. E’ tuttavia pacificamente emerso in quel processo che le relative somme – messe a disposizione da COGNOME a COGNOME – erano state certamente distratte da quest’ultimo, come emergeva dagli appunti manoscritti e da quanto confessato per iscritto dallo stesso COGNOME prima di togliersi la vita. Altra conferma della condotta distrattiva è desunta parte del Giudice del rinvio, dalle deposizioni del consulente fiscale della soci COGNOME, della segretaria, COGNOME e del m.11o COGNOME.
Alla stregua di tali evidenze, tratte dalla motivazione della sentenza d Tribunale di Marsala, ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appel abbia affermato che l’assoluzione dal reato di corruzione non si è in alcun mod riverberata sul reato di bancarotta per distrazione della somma di 91.500,00 con riferimento alla quale, peraltro, COGNOME è stato condanNOME per il reato appropriazione indebita (a ulteriore conferma della condotta distrattiva).
Il secondo motivo è del pari inammissibile perché non si confronta con l’articolata motivazione contenuta nelle p. 8 e ss. della sentenza impugnata.
A fronte del pedissequo motivo di appello, il Giudice del rinvio ha correttamente posto a raffronto le imputazioni che il ricorrente assumeva esser oggetto di bis in idem e ha, con motivazione coerente con l’accertamento irrevocabile costituito dalla sentenza del Tribunale di Marsala, chiarito – da atto dei singoli passaggi, anche aritmetici – che la pronuncia della Corte appello annullata dalla Sezione Quinta conteneva un errore, in senso favorevole all’imputato, nella indicazione dell’importo per il quale vi era stata la declar di non doversi procedere per precedente giudicato; errore che – ha spiegato era impossibile emendare, siccome fuori dal perimetro valutativo del Giudice di rinvio.
Si tratta di motivazione, tutt’altro che illogica, che resiste alle ce generiche e assertive contenute nel ricorso, che si concentrano solo su alcu passaggi del ragionamento probatorio del giudice del rinvio, ma che ne sviliscono indebitamente la valenza complessiva e che, come tali, non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata.
Privo di pregio è il terzo motivo, concernente il ritenuto reato bancarotta fraudolenta per le condotte distrattive di somme impiegate da vecchio nel gioco e nelle scommesse.
La Corte di appello, a p. 7 della sentenza impugnata, mostrando di porsi nel solco dell’indicazione della sentenza rescindente, ha chiarito le ragioni pe quali ha ritenuto che la distrazione delle somme utilizzate per scommesse e per gioco d’azzardo integrasse il reato di bancarotta fraudolenta e non quello bancarotta semplice.
Ha, in proposito, richiamato – quanto alla condotta materiale – l emergenze della consulenza tecnica del dott. COGNOME, nonché le dichiarazioni dei testimoni COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME sulla scorta delle quali ha ritenuto c prelievo di ingenti somme di denaro – mai giustificate dall’imputato e, anzi, c riferimento alle quali COGNOME aveva contestato nei suoi riguardi l’assenza
qualsivoglia giustificazione – fosse inequivocabilmente diretto a soddisf interessi del tutto personali e, dunque, estranei a quelli dell’impresa.
Il ricorrente torna a prospettare con l’impugnazione, non a caso in termi meramente ipotetici, che il gioco e le scommesse costituissero un tentativo ricavare somme necessarie per salvare la società dal dissesto.
E, tuttavia, detta tesi è stata adeguatamente superata dal Giudice d rinvio (p. 8) con motivazione non manifestamente illogica, che ha evidenziato come COGNOME si limitasse a sottrarre liquidità dalle casse sociali per spese tutto prive d’inerenza agli scopi sociali. Considerazione cui – aggiunge il Coll – va aggiunta quella che non è in alcun modo emerso che COGNOME abbia mai fatto confluire eventuali vincite di gioco nelle casse sociali.
L’ultimo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la dosimetria della pen inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa sede.
E, invero, dette censure, come si evince dagli atti che il Collegi autorizzato a consultare essendo giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 427 del 31/10/2001, Policastro, 28/11/2001, Rv. 220093) oltre che dalla completa sintesi dei motivi di ricorso fatta nella sentenza rescindente -sebbene conten nell’atto di appello, non sono mai state devolute alla Sezione Quinta con l’att ricorso, in data 30 maggio 2022 e, come tali, sono precluse.
Com’è noto, invero, «Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l’esame delle questioni ritualmente devolute al giudice secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulat con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti questione sollevata e decisa» (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, COGNOME, Rv 283877).
Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev’essere rigettato ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dev’essere condanna pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente