Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Civitella In Val Di Chiana il 06/06/1949
avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte d’appello di Firenze
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dottor NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, Avvocato NOME COGNOME che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 6 settembre 2017.
Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata consta di tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo denuncia vizio argomentativo in riferimento alla sussistenza dei reati contestati. E’ dedotto che la Corte territoriale, omettendo di motivare in relazione a specifiche e decisive doglianze di gravame, aventi ad oggetto il rapporto di continuità giuridica ed operativa esistente tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e la ristrutturazione aziendale imposta alla RAGIONE_SOCIALE dal suo principale committente RAGIONE_SOCIALE non avrebbe assegnato il dovuto rilevo scriminante sia all’interesse della RAGIONE_SOCIALE a pagare i debiti della RAGIONE_SOCIALE onde assicurare la propria sopravvivenza essendo quest’ultima la sola entità aziendale che godeva di credito commerciale e bancario -, sia al tentativo della RAGIONE_SOCIALE di porre in essere ogni manovra possibile per superare la crisi determinata dalla perdita dell’unico committente, ossia RAGIONE_SOCIALE
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, anche in riferimento a tale profilo la Corte d’appello essendo inco rsa nella preterizione di decisivi rilievi difensivi con i quali si era evidenziato come l’imputata avesse agito nel convincimento di assicurare la sopravvivenza della società di capitale di nuova costituzione pagando i debiti della società di persone con risorse della prima e come, in ogni caso, nel giudizio di merito non fosse stato approfondito il tema del suo reale apporto volitivo alla realizzazione delle condotte contestate, vuoi per avere ella confidato nella continuità del rapporto professionale con la RAGIONE_SOCIALE, invece, improvvisamente interrottosi, vuoi per non avere, ella sola, gestito le operazioni rivelatesi perniciose per le sorti della RAGIONE_SOCIALE
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, giustificato sulla base della sola mancanza di iniziative riparatorie assunte dall’imputata nei confronti del ceto creditorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso, per rispondere alla censura, comune ai primi due motivi di ricorso, di preterizione da parte della Corte territoriale di «specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività», che è decisiva soltanto la doglianza affidata ad argomentazioni che, fondandosi su evidenze probatorie inopinabili, siano capaci di intaccare la struttura portante della motivazione sottesa alla decisione impugnata, così da condurre, ove considerate, ad una diversa pronuncia. Viceversa, «Il giudice di appello non ha l’obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione. L’obbligo di motivazione può, infatti, considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l’enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo» (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181), di modo che anche il vizio di motivazione -quale è quello denunciato con i primi due motivi di ricorso -, per essere scrutinabile dalla Corte di cassazione «deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ” ictu oculi “, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Alla luce di tali condivisi principi, quanto al primo motivo di ricorso, deve riconoscersi che non si riscontrano nella sentenza impugnata le denunciate carenze, illogicità o contraddittorietà argomentative in punto di elemento oggettivo dei reati contestati.
Correttamente, infatti, la Corte di appello ha ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste pure nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222387). Infatti, quand’anche esis tente, la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all’interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l’autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all’amministratore di perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui sia
preposto e, pertanto, di non sacrificarne l’interesse in nome di un diverso interesse, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell’organismo impoverito (Sez. 5, n. 7326 del 08/11/2007, dep. 2008, Rv. 239108); ciò, a meno che, non sia specificamente allegato e dimostrato il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata» (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).
In disparte il già decisivo rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, circa l’assenza di un collegamento societario -nel senso dell’esistenza di un polo direttivo e di coordinamento unitario facente capo ad un soggetto giuridico (Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635) – tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, va, comunque, dato atto che, a fronte di un pacifico depauperamento del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva pagato con moneta propria i debiti della RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente, nella qualità di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, nulla ha allegato per dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE o, comunque, la ragionevole prevedibilità, sulla base di elementi concreti e non congetturali esistenti nel momento in cui esse furono disposte, di un effettivo vantaggio che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe tratto dal sostituirsi alla RAGIONE_SOCIALE nel adempimento dei suoi debiti.
Ne viene che, in quest’ottica -che, poi, è quella delineata da questa Corte anche da ultimo con la sentenza Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Rv. 287233, secondo cui i vantaggi compensativi fondatamente prevedibili, idonei ad escludere la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo, devono fondarsi su elementi certi e non meramente aleatori -, è priva di pregio la deduzione difensiva volta ad assegnare valenza scriminante -anche quanto all’aggravamento del dissesto, integrante l’elemento oggetti vo del delitto di bancarotta semplice patrimoniale pure contestato – al l’improvviso venir meno delle commesse da parte di RAGIONE_SOCIALE, che rappresentava il principale, se non l’unico, committente della RAGIONE_SOCIALE
Tanto comporta il rigetto del motivo.
2. Complessivamente infondato è anche il secondo motivo.
Quanto alla prima delle censure in esso articolate, ossia che con carente, illogica o contradditoria motivazione era stato disatteso il rilievo di assenza dell’elemento soggettivo dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, avendo, l’amministratrice ricorrente, agito nel convincimento di assicurare la sopravvivenza della società di capitale di nuova costituzione, pagando i debiti della società di persone con risorse della prima, ed avendo ella confidato nella continuità del rapporto professionale con la RAGIONE_SOCIALE, valgono le considerazioni già sviluppate nel motivo che
precede. Le aspettative dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE circa le ricadute positive anche per quest’ultima società derivanti dal rilancio della RAGIONE_SOCIALE rilancio, in tesi difensiva, imposto dalla committente RAGIONE_SOCIALE ai fini della prosecuzione del rapporto di fornitura di articoli in pelle -, oltre ad essere prive di valore scriminante, sono anche prive di valore scusante, non essendosene indicato, con la dovuta specificità, l’ancoraggio ad inopinabili e concrete evidenze fattuali, atte a denotare l’assoluta mancanza di coscienza e volontà della ricorrente di impoverire il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE Invero, il dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale non può essere escluso neppure dall’intento di salvare la situazione critica dell’azienda decotta; né la colpa grave della bancarotta semplice da aggravamento del dissesto può essere elisa dalla mera allegazione d ell’affidamento nella prosecuzione di un rapporto professionale con un committente di primaria importanza.
L’ulteriore censura, relativa al difetto di apporto volitivo della ricorrente alla realizzazione delle condotte contestate, è, invece, inammissibile per genericità, non avendo ella allegato né dimostrato, neppure in questa sede, di essere un’amministratrice della società puramente formale, ossia priva in concreto di qualsivoglia potere gestionale e decisorio della società poi fallita. La circostanza che altri la coadiuvassero nell’amministrazione societaria è, dunque, priva di valore scusante.
3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.
La ricorrente non ha specificamente contestato la prima delle rationes decidendi sottese al diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Nel pieno vigore della disciplina dettata dall’art. 545 -bis cod. proc. pen. -essendo stato celebrato il giudizio di appello in data 25 giugno 2024 -e in assenza dell’imputata essendosi il detto giudizio celebrato in camera di consiglio non partecipata -, è stata correttamente ritenuta inammissibile l’istanza di sostituzione presentata ai sensi dell’art. 20 -bis cod. pen. dal difensore privo di procura speciale.
Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a ragione del diniego è ineccepibile, avendo congruamente dato conto di come l’inadempimento da parte dell’istante dell’ac cordo transattivo raggiunto con la Curatela fallimentare, non lasciasse ragionevolmente prognosticare l’adempimento delle prestazioni pecuniarie sostitutive della pena detentiva.
S’impone, dunque, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME
IRENE SCORDAMAGLIA