Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8561 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8561 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA (CE) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso e alle memorie di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione emessa il 26 settembre 2018 dal Tribunale di Napoli, rideterminava in due anni la durata delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, disposta nei riguardi di COGNOME NOME, e confermava, nel resto, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a suo carico e la pena principale di due anni di reclusione, sospesa condizionalmente.
In particolare, l’imputato è stato condannato per bancarotta fraudolenta per la distrazione di beni dal valore di circa 101.000,00 euro e per la sottrazione o distruzione delle scritture contabili obbligatorie della RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata
fallita con sentenza del 3 giugno 2013. È stata riconosciuta, altresì, l’attenuante del danno di lieve entità, come prevalente sulla ritenuta aggravante dei plurimi fatti di bancarotta.
Per i giudici di merito, il curatore non aveva rinvenuto alcun bene, né scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore del catering : mentre le uniche fatture trovate portavano ad accertare un debito complessivo per forniture alimentari eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE, a favore della fallita, per un valore di circa 102.000,00 euro. Tuttavia, né la merce, né il corrispettivo della sua vendita erano stati trovati: ragion per cui è stato concluso che l’imputato, divenuto amministratore della società il 28 dicembre 2010, avesse avuto la disponibilità della merce acquistata e ne avesse disposto senza conservare traccia del suo impiego, non avendo spiegato il destino dei beni o del ricavo conseguito con il loro utilizzo. Secondo il giudice d’appello, la maggior parte delle fatture attestanti l’acquisto della merce era stata emessa nel periodo in cui il COGNOME era stato nominato amministratore: in ogni caso, questi aveva intrattenuto direttamente i rapporti con il fornitore, consegnandogli l’assegno in pagamento delle forniture , risultato poi scoperto.
Quanto alla bancarotta documentale, il collegio d’appello ha rilevato che il curatore non aveva mai ricevuto le scritture contabili, nonostante fosse provato che il COGNOME ne fosse venuto in possesso (avendole ricevute dal commercialista nel maggio 2012). L ‘omessa consegna, nella prospettazione dei giudici di merito, sarebbe stata finalizzata a ‘celare la situazione economica e contabile della società’ e , dunque, a impedire la verifica delle distrazioni (pagina 4 sentenza d’appello) : insomma, la condotta distrattiva qualificava il dolo specifico correlato alla sottrazione delle scritture contabili, sicché i libri, pur esistenti, non erano mai stati consegnati alla curatela al l’evidente scopo di nascondere ai creditori il volume d’affari della società.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge.
2.1. In relazione alla bancarotta documentale, si sostiene che la mera mancata consegna delle scritture contabili non integrerebbe, di per sé, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, poiché tale fattispecie richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: al più, nella specie, sarebbe stata integrata la bancarotta semplice.
Sarebbe stato necessario, dunque, accertare le finalità dell’omissione : ciò che la Corte territoriale non aveva fatto, violando gli arresti di legittimità citati da parte ricorrente.
Il ricorrente evidenzia che la contabilità era stata regolarmente tenuta dal commercialista fino al 30 settembre 2011 e consegnata all’imputato (tramite un suo incaricato) il 29 maggio 2012, prima del fallimento: sicché la mancata consegna al curatore costituirebbe mera omissione formale, priva di dolo specifico e inidonea, da sola, a integrare la distruzione o l’alterazione delle scritture contabili.
2.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla sussistenza della bancarotta patrimoniale e al suo nesso con il reato documentale, insistendo nel sostenere che, trattandosi di beni alimentari rapidamente deperibili, gli stessi non avrebbero potuto essere consegnati alla curatela quasi due anni dopo la loro acquisizione da parte della società. Evidenzia, inoltre, che egli era subentrato a rappresentare la stessa allorché la maggior parte dei beni era già stata consegnata, con preponderante formazione del passivo fallimentare in epoca anteriore alla gestione del ricorrente.
Sulla base di tanto si ritiene insignificante il dato della mancata consegna dei beni al curatore fallimentare, che da solo non sarebbe idoneo a provare la distrazione.
Si deduce, per conseguenza, l’insussistenza dell’aggravante dei più fatti di bancarotta.
A sostegno della censura si richiamano le dichiarazioni del teste COGNOME, legale rappresentante della società creditrice, il quale aveva riferito che le forniture di merce alla fallita erano avvenute tra settembre e dicembre 2010, cioè in epoca anteriore alla nomina del COGNOME (avvenuta in data 28 dicembre 2010), pur se le relative fatture erano state emesse cumulativamente, secondo prassi commerciale, in un momento successivo alla consegna dei beni. Le forniture si erano, poi, interrotte non appena il primo assegno emesso a titolo di pagamento era risultato impagato.
In ragione dello scarto temporale tra la consegna della merce e la redazione dei relativi documenti di trasporto, da un lato, e fatturazione, dall’altro, la parte preponderante del passivo fallimentare si sarebbe formata, secondo parte ricorrente, prima dell’assunzione della carica da parte dell’imputato: ciò che non era stato considerato dai giudici di merito.
Infine, si ribadisce, per conseguenza, la fondatezza della chiesta riqualificazione della mancata consegna dei libri contabili nell’ipotesi di bancarotta semplice, rilevandosi che la contabilità era stata regolarmente tenuta e che la sua mancata consegna costituirebbe mera irregolarità non sorretta dal dolo specifico.
Ha depositato requisitoria il Procuratore Generale, chiedendo il rigetto del
ricorso, richiamando i principi di cui alla cosiddetta ‘doppia conforme’ ed evidenziando:
-per la bancarotta fraudolenta patrimoniale che sia sufficiente il dolo generico e, dunque, basterebbe la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità d’impresa, con previsione del danno ai creditori, sussistente nella specie, mancando traccia del corrispettivo delle merci e della loro destinazione;
-per la bancarotta fraudolenta documentale, che l’imputato non aveva consegnato la documentazione al curatore proprio allo scopo di celare la situazione economica e patrimoniale della società, sicché correttamente sarebbe stata applicata la giurisprudenza sul dolo specifico necessario nella specie.
Con memoria di replica, il difensore di COGNOME NOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando la requisitoria del Procuratore Generale, poiché:
-non potrebbero applicarsi i principi della cosiddetta ‘d oppia conforme ‘ , secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in quanto la Corte d’appello avrebbe seguito criteri di valutazione autonomi rispetto a quelli usati dal primo giudice, specie sulla deperibilità delle merci;
-vi sarebbe difetto di motivazione sul dolo nella bancarotta patrimoniale, non avendo la sentenza spiegato come l’imputato si fosse rappresentato la pericolosità della condotta o l’intento di danneggiare i creditori ;
-vi sarebbe vizio di motivazione sulla bancarotta documentale, perché, a fronte della regolare tenuta delle scritture, non sarebbe stata chiarita la sussistenza del dolo specifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, per alcuni versi, radicalmente inammissibile, sollecitando una rilettura delle risultanze istruttorie.
È opportuno analizzare in primis il secondo motivo, quello relativo alla bancarotta fraudolenta distrattiva.
2.1 È consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, ai fini della bancarotta per distrazione, l’onere di provare la destinazione dei beni societar i non rinvenuti incombe sull’amministratore: la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata giustificazione, da parte dell’imprenditore, della
destinazione impressa ai beni identificati dal curatore, ma non più rinvenuti, o del loro ricavato.
Tanto è stato reiteratamente affermato da questa Corte.
«Una volta provato dall’accusa che un determinato bene appartenente all’impresa – poi – fallita sia entrato nella disponibilità dell’amministratore, se ne presume la distrazione se l’autore del fatto non provi di avervi dato legittima destinazione (Cass. 5 dicembre 2004, COGNOME; Cass. 10 giugno 1998, COGNOME)» (Sez. 5, n. 14051 del 15/1/2008, non massimata, in relazione alla distrazione di somme; in senso analogo, sulla distrazione di beni, si vedano Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rv. 282643-01 e Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204-01).
Trattasi di orientamento assolutamente consolidato (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204-01; Sez. 5, n. 8260 del 22 settembre 2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, 74, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411), che non comporta, a ben vedere, alcuna inversione dell’onere della prova: posto che, in tali casi, l’imputato risponde per quanto di positivo accertato (ovvero la disposizione, per ignota destinazione, di somme o beni che è acclarato egli detenesse e di cui aveva il dovere di conservazione).
Al riguardo, è stato, infatti, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 r.d. 267/1942, unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652-01).
L’imprenditore, insomma, è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sulla base del patrimonio di quest’ultima: donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione (in tali termini, Sez. 5, Sentenza n. 12911 del 6/2/2020, non massimata, proprio in un caso di merci asseritamente deperibili, per la gran parte vino, non rinvenute a distanza di sei anni dal curatore).
2.2. Nella specie, nulla si dice, da parte ricorrente, circa il destino dei beni (per giunta di non esiguo valore, essendo stati acquistati generi alimentari per
oltre 100.000,00 euro e pacificamente per diversi mesi), in relazione ad esempio all’eventuale deperimento e smaltimento degli stessi beni o circa ipotetiche ulteriori (e legittime) destinazioni.
Invero, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda richiamando l’attività istruttoria e quanto da essa emerso, ovvero:
-le forniture alimentari alla RAGIONE_SOCIALE, documentate dalle fatture, furono effettuate principalmente nel periodo in cui il COGNOME era amministratore;
-i beni non furono rinvenuti all’atto dell’inventario e non fu rinvenuto neppure il corrispettivo ricavato dalla loro eventuale vendita o utilizzazione;
-l’imputato non fornì alcuna spiegazione in ordine al destino dei beni o del ricavato;
-il teste COGNOME, legale rappresentante del fornitore, riferì di aver trattato esclusivamente con COGNOME, di aver ricevuto da lui un assegno poi protestato e di aver interrotto i rapporti commerciali dopo il mancato pagamento.
La Corte ha escluso che la deperibilità della merce fosse sufficiente a elidere la condotta distrattiva, poiché non risultava traccia di essa, della sua destinazione e del corrispondente corrispettivo. Si sostiene, in modo del tutto logico, che l’imputato, una volta pacifico che la merce fosse entrata nella sua disponibilità, avrebbe dovuto chiarire quale fosse stato il suo destino (ovvero se la merce fosse stata o meno impiegata, o fosse davvero divenuta inutilizzabile) o quello del ricavato dal suo utilizzo: ma nulla ha dedotto al riguardo.
È stata, altresì, ritenuta irrilevante l’asserita anteriorità di parte delle forniture alla nomina di COGNOME quale amministratore della fallita, sia perché la maggior parte delle fatture era riferibile al periodo della sua gestione, sia, soprattutto, perché il legale rappresentante della fornitrice aveva dedotto -come detto -non solo di aver trattato esclusivamente con l’imputato la fornitura, ma anche di aver ricevuto da lui l’unico assegno dato in pagamento, peraltro, su un conto privo di fondi: il che è stato ritenuto -ancora una volta in modo del tutto logico -prova del suo diretto coinvolgimento, indipendentemente dall’epoca della formale nomina ad amministratore.
In forza di tali elementi il giudizio di merito appare logico e rispettoso dei principi di diritto menzionati e privo di contraddittorietà o travisamenti delle prove e, come tale, incensurabile in questa sede.
Il primo motivo -con cui si deducono vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla ritenuta bancarotta fraudolenta documentale, per la ritenuta
assenza di dolo specifico -è infondato.
È pacifico che la fattispecie di occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili (cosiddetta bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ ) richieda il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01). Tale fine è necessario perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella -analoga sotto il profilo materiale -di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175 -01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, COGNOME, Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915-01).
Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ può essere desunto anche dalle provate condotte distrattive ai danni della fallita, la cui destinazione resti incerta proprio per la mancata consegna della contabilità, specie se protrattasi nel tempo e comportante un’ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).
Nella specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Non si è limitata a ritenere integrata la bancarotta documentale per la sola omessa consegna dei libri contabili, ma ha valorizzato una serie di elementi di fatto dimostrativi della finalità di pregiudicare i creditori e di occultare la distrazione dei beni: (i) i libri e le altre scritture esistevano ed erano stati restituiti all’imputato dal commercialista, come provato dalla missiva di consegna, ma non vennero mai messi a disposizione del curatore; (ii) la sottrazione della contabilità fu contestuale alla distrazione dei beni, impedendo alla curatela di accertare l’effettiva consistenza del patrimonio societario; (iii) l’imputato, rimasto assente al processo, non ha fornito alcuna spiegazione sul destino della documentazione contabile o sulla destinazione della merce e del relativo corrispettivo.
Prima ancora, già il Tribunale aveva statuito che fosse ‘ evidente, anche in rapporto all’evidenziato mancato rinvenimento dei beni e crediti aziendali, che la mancata consegna delle scritture contabili ‘ fosse ‘ stata finalizzata ad occultare al curatore il reale volume di affari della società ed i rapporti in essere alla data del fallimento ‘ .
Tali circostanze -considerate unitariamente -sorreggono l’accertamento del dolo specifico: sicché correttamente i giudici di merito hanno concluso che l’imputato si fosse appropriato dei detti beni della società e, consapevole che la
contabilità avrebbe consentito di ricostruire le operazioni poste in essere , l’ha sottratta alla disponibilità del curatore al fine di impedire la verifica delle distrazioni.
Il richiamo della difesa alla giurisprudenza che richiede la dimostrazione di un ‘fine di pregiudizio’ non giova al ricorrente. Proprio tali pronunce , come detto, con fermano che la condotta rientra nell’alveo dell’ art. 216 r.d. 267/1942 quando la sottrazione delle scritture si inserisca in un contesto di depauperamento fraudolento ai danni dei creditori.
Nel caso di specie la Corte di merito e, prima ancora, come detto, il Tribunale, hanno motivato in modo congruo il collegamento tra la sottrazione della contabilità e la distrazione dei beni, ritenendo che i libri siano stati occultati per nascondere la sottrazione della merce e impedire la sua destinazione e, in generale, di ricostruire l’andamento dell’azienda . La motivazione, pertanto, rispetta i suddetti principi e non risulta affetta da vizi motivazionali.
Ne consegue, infine, l’ulteriore infondatezza della richiesta di escludere l’aggravante dei ‘più fatti’ di bancarotta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME