Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47532 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47532 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso;
udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia di condanna di primo grado resa nei confronti dell’imputato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riformando la stessa solo in punto di sanzioni accessorie.
Avverso la richiamata sentenza della Corte d’Appello di Napoli il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 223, comma 1, con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1, I.fall, nonché dell’art. 219, commi 1 e 2 n. 1) della medesima legge, con riguardo alla condanna per il capo B) dell’imputazione, afferente il delitto di bancarotta fraudolenta d istrat iva
In particolare, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un’insanabile contraddizione laddove aveva ritenuto, per un verso, di poter integrare per relationem la motivazione con quella della pronuncia di primo grado e, per un altro, aveva corretto tale motivazione nel disattendere le censure formulate con l’atto d’appello sulla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Tale insanabile contraddizione ridonderebbe, di poi, nell’insussistenza di un presupposto fondamentale per l’affermazione della responsabilità penale per il reato in questione, ossia la prova in ordine alla presenza dei beni asseritamente distratti nel patrimonio della fallita.
2.2. Mediante il secondo motivo l’imputato lamenta violazione degli artt. 223, 216, comma 2 e 219 I.fall., atteso che la condanna per bancarotta fraudolenta documentale era stata correlata, mediante un mero automatismo, a quella della bancarotta fraudolenta per distrazione senza alcun indagine sulla sussistenza del dolo di arrecare pregiudizio ai creditori.
2.3. Il ricorrente denuncia, inoltre, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 163 e 167 cod. pen., in quanto la decisione impugnata gli avrebbe erroneamente negato la sospensione condizionale della pena per averne già precedentemente goduto, senza
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considerare che il reato per il quale era stata concessa con una sentenza risalente all’anno 1982 si era estinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri, per le ragioni di seguito indicate.
Occorre COGNOME ribadire COGNOME che COGNOME la COGNOME presunzione COGNOME secondo COGNOME cui COGNOME risponde di bancarotta distrattiva l’amministratore incapace di dimostrare la destinazione dei beni che si assumono distratti non può trovare applicazione se non è stata previamente fornita la prova, senza poter ricorrere ad alcuna presunzione, che tali beni erano precedentemente nella disponibilità dell’imputato (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22787 del 12/05/2010, COGNOME e altro, Rv. 247520 – 01). Peraltro, se è vero che la dimostrazione dell’effettiva esistenza e consistenza dei beni sociali può fondarsi sulle risultanze degli ultimi documenti attendibili, ciò non dà luogo ad alcun automatismo, poiché l’intrinseca attendibilità di dette scritture deve essere vagliata anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la loro corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali (Sez. 5, Sentenza n. 55805 del 03/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274621 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 52219 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 262197 – 01).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha fornito, alla luce dei richiamati principi, una giustificazione logica e coerente delle ragioni per le quali sarebbe provata l’esistenza dell’importo di Euro 135.000,00 nelle casse sociali per i quali è residuata l’imputazione di cui al capo B) a carico del ricorrente dopo il giudizio di primo grado.
Infatti, secondo la prospettazione accusatoria, l’importo si sarebbe dovuto trovare nella disponibilità della società fallita in quanto derivante da alcuni tito oggetto di protesto, a fronte della sottoscrizione dei quali la stessa avrebbe ricevuto il relativo importo.
In realtà, nel corso del dibattimento, la teste COGNOME, curatrice del fallimento, esaminata per la seconda volta, alla specifica domanda sulla provenienza della somma della distrazione, ha precisato che non erano stati rinvenuti titoli e che, probabilmente, le somme afferivano, piuttosto, ad un saldo passivo del conto corrente intrattenuto dalla fallita presso un istituto bancario che aveva proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare per una somma più o meno corrispondente.
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E’ evidente che, se così fosse, non potrebbe configurarsi l’ipotizzata distrazione, poiché il saldo passivo del conto integrerebbe non già una posta attiva della società distratta dalla finalità di soddisfazione dei creditori bensì, contrario, una posta passiva.
Né, in omaggio agli stessi principi che si sono già richiamati, per una differente valutazione può farsi affidamento sulle risultanze delle scritture contabili in quanto dalla relazione ex art. 33 I.fall., si evince che le stesse sono state sostanzialmente omesse già dall’anno 2007, nonostante l’attività fosse proseguita, come attestato dalla presenza di dipendenti, sino all’anno 2012.
Ciò del resto aveva determinato la condanna del ricorrente anche per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capo A) dell’imputazione, le doglianze in relazione al quale svolte in questa sede di legittimità restano assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, in virtù della derivazione, assunta dalle decisioni di merito, delle omissioni contabili dall’esigenza di celare le condotte distrattive, ciò che comporta l’esigenza di una rinnovazione del giudizio per entrambe le imputazioni.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente