Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35620 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35620 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1062/2025
NOME BELMONTE
UP – 07/10/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
Nel procedimento in cui è parte civile:
Curatela ‘RAGIONE_SOCIALE‘
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME, con rinvio al merito in riferimento alla condanna per bancarotta distrattiva; udito l’AVV_NOTAIO che, riportandosi anche agli scritti in atti, discute i motivi di ricorso e conclude chiedendo l’accoglimento del medesimo.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23.1.2025, la Corte di Appello di Catanzaro, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati
colpevoli del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente ai beni strumentali, e di bancarotta fraudolenta documentale, in termini di distruzione della documentazione contabile, ha, previo riconoscimento del vincolo della continuazione coi reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 Marzo 2022, irrevocabile il 6 Aprile 2023, ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME in complessivi anni quattro e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie di cui all’articolo 216 L.F. per la durata di anni 5, e, previa formulazione del giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME in anni due di reclusione riducendo la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, attraverso due distinti ricorsi che deducono, ciascuno, i seguenti, identici, quattro motivi, enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1.Col primo motivo, i ricorsi, deducono vizio di motivazione per manifesta illogicità, con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F. La Corte di appello ha rigettato, con motivazioni illogica e contraddittoria, le censure mosse dalla difesa alla sentenza del giudice di primo grado circa la disponibilità dei beni che si assumono distratti, affermata sulla sola base delle risultanze delle scritture contabili, peraltro divergenti dalle risultanze del P.R.A. Sul punto si era evidenziato che dalle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare della società fallita, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, era emerso che parte dai beni distratti, segnatamente gli automezzi, non risultavano iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico, cosicché non poteva affermarsi la distrazione di beni dei quali la società non aveva avuto la disponibilità, pur risultando i medesimi beni iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili. Riteneva la difesa maggiormente credibile il dato emerso dai registri pubblici rispetto a quello trainabile dalle scritture contabili, dominio, nella redazione, del privato amministratore societario.
La Corte di merito nel rigettare la censura ha richiamato la giurisprudenza di legittimità travisandone il significato. Ed invero, ciò che ha inteso affermare la Corte di Cassazione al riguardo è che l’attendibilità delle scritture contabili deve essere valutata intrinsecamente, laddove il dato oggettivo non è apprezzabile, intendendosi nel caso di specie quale dato oggettivo la scrittura relativa all’esistenza di beni ammortizzabili. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità da parte del fallito dei beni dell’impresa.
3.2.Col secondo motivo deducono il travisamento della prova per invenzione. La parte della motivazione secondo cui il curatore fallimentare, in qualità di teste escusso, ‘non ha mai affermato che detti beni non sono mai esistiti nel patrimonio sociale prima del fallimento’, non ha alcuna valenza probatoria circa l’esistenza dei beni, differentemente annoverandosi l’affermazione nella illogicità motivazionale. Essa non è infatti fondata su dati obiettivi bensì su una valutazione autonoma che non ha alcun appoggio in quanto emerso in sede di istruzione dibattimentale. In sintesi, ciò che non dice il teste non è prova del fatto, trattandosi nel caso di specie non di una valutazione di quanto riferito dal teste difforme rispetto al suo contenuto, bensì di una valutazione probatoria autonoma del giudicante, non fondata su dichiarazioni testimoniali, sicché si è al cospetto del cd. vizio di travisamento della prova per invenzione.
3.3.Col terzo motivo deducono l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 216, comma 1, n. 1 L.F. La Corte territoriale, quanto alla dismissione e sottrazione dei beni strumentali, intenderebbe superare la censura difensiva per quanto concerne i beni differenti dagli automezzi, sostenendo che anche la dismissione o sottrazione di beni di modico valore è condotta idonea ad integrare la bancarotta fraudolenta, poiché, sebbene trattasi di beni di valore economico minimo, sono pur sempre idonei a costituire garanzia per i creditori.
Il ragionamento seguito dalla Corte di merito, sulla falsariga di una pronuncia della Corte di legittimità, trova tuttavia un limite. Ed invero, al fine di verificare se sussista o meno condotta distrattiva rientrante nell’alveo della rilevanza penale, bisogna comunque valutare se la fuoriuscita del bene dal patrimonio societario sia o meno legittima. Costituisce principio di diritto nella giurisprudenza mi legittimità quello secondo il quale sussiste la capacità della società di compiere atti di liberalità cosicché sebbene l’atto di liberalità riduca anch’esso la garanzia del ceto creditorio ciò che viene meno in siffatta ipotesi è il dolo finalizzato a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Nel caso di specie il curatore se è limitato a riferire circa il mancato rinvenimento dei beni strumentali senza indicare le cause del mancato rinvenimento ai fini di una valutazione conforme al diritto.
3.4. Col quarto motivo deduce la mancanza di motivazione con riferimento all’articolo 216, comma 1, n. 2, e all’art. 223. comma 1, L.F. La Corte territoriale, quanto alla contestata bancarotta fraudolenta documentale, omette di motivare adeguatamente in ordine all’elemento soggettivo del dolo specifico, non avendo peraltro affrontato nemmeno il tema della responsabilità concorsuale (a fronte di contestazione mossa in concorso ex art. 110 c.p. ai soci della fallita, NOME COGNOME e COGNOME COGNOME). Il giudice di merito si è limitato ad un richiamo asettico circa la necessaria sussistenza del dolo specifico quale elemento soggettivo
del reato senza però motivare sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in capo all’uno o all’altro degli imputati o ad entrambi.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegNOME le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1.La Corte di merito, nel rigettare le censure difensive relative alla distrazione degli automezzi, non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte – citati dalla difesa sia nell’atto di appello che in ricorso. Tali principi avrebbero dovuto essere considerati nel caso di specie dal momento che il dato della disponibilità degli automezzi da parte della società fallita è stato tratto dal rendiconto societario e dal registro dei beni ammortizzabili dell’anno 2014 (riportanti peraltro dati tra loro non coincidenti).
Ha avuto modo di affermare questa Corte, con orientamento pressoché costante, che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall’art. 2710 cod. civ., dovendo invece le risultanze desumibili da questi atti essere valutate – anche nel silenzio del fallito – nella loro intrinseca attendibilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l’attendibilità della scrittura contabile non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 55805 del 03/10/2018, Rv. 274621 – 01; S ez. 5, Sentenza n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262197 – 01, che richiama la necessità della congrua motivazione soprattutto nel caso in cui la corrispondenza al vero del dato contabile sia negata dall’imprenditore).
E nel caso di specie la corrispondenza al vero del dato contabile non solo è contestata dagli imputati, ma non trova riscontro neppure nelle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico – P.R.A. – che secondo quanto risulta dagli stessi accertamenti svolti dal curatore, come riferiti in giudizio, non riporta gli automezzi in questione alla data del fallimento (2017).
Si sarebbe, dunque, trattato anche di verificare cosa eventualmente accaduto medio tempore – risalendo il dato contabile al 2014 – ben potendo gli automezzi essere stati registrati ma poi successivamente alienati, e per tale motivo non risultare più in carico alla società alla data del fallimento risalente al 2017.
Tuttavia, non è chiaro, come osserva la difesa, neppure se il curatore abbia effettuato le sue verifiche sulla base dello storico del P.R.A. (da cui avrebbe potuto emergere la precedente intestazione di veicoli da parte della società).
La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede, invero, l’accertamento della previa disponibilità da parte del fallito dei beni dell’impresa Accertamento che non è condizioNOME da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione. con la conseguenza che il giudice, ancorché le scritture di impresa costituiscono prova ex art. 2710 codice civile nei riguardi dell’imprenditore, deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l’attendibilità dell’annotazione contabile, dando congrua motivazione, ove questa non sia apprezzabile per l’intrinseco dato oggettivo, valutando le risultanze desumibili dall’annotazione contabile anche alla luce della documentazione reperita e delle prove concretamente esperibili, al fine di accertare la sua corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.
La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dai pochi documenti contabili a disposizione, anche risalenti nel tempo (nel caso di specie, anteriori di circa due anni rispetto alla dichiarazione di fallimento), redatti prima di interrompere l’adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili, purché appunto il giudice dia conto della valutazione svolta in ordine alla attendibilità di un siffatto dato contabile, estratto da una contabilità frammentaria ed incompleta.
Rimane, dunque, allo stato, l’incertezza circa la disponibilità di automezzi nemmeno indicati nella loro specifica materialità – da parte della società.
La Corte territoriale con ragionamento avulso dai principi di diritto indicati, senza offrire adeguata motivazione al riguardo, ha, invece, inteso attribuire valore probatorio alle frammentarie scritture contabili rinvenute circa l’esistenza di beni in capo alla società, e ciò, peraltro, nonostante il differente dato emergente dal P.R.A.,
Da qui la fondatezza dei primi due motivi di ricorso che lamentano il vizio di motivazione in relazione agli automezzi. E la fondatezza anche del terzo motivo relativo agli altri beni strumentali diversi dagli automezzi e al loro effettivo valore.
1.3. Discende altresì la fondatezza anche del quarto motivo di ricorso, che contesta l’adeguatezza della motivazione in punto di dolo specifico in relazione alla
bancarotta fraudolenta documentale (aspetto in un certo qual modo collegato alla sussistenza della distrazione).
Né risulta affrontato, dai giudici di merito, il profilo della responsabilità concorsuale in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ascritto ai ricorrenti in concorso tra loro ex art. 110 c.p.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 07/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente COGNOME
COGNOME COGNOME