Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2067 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2067 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1106/2025
NOME COGNOME
UP – 15/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; l’avvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse degli imputati, ha esposto i motivi di impugnazione ed ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi;
Con sentenza del 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli Ð per quel che qui rileva Ð a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 9 novembre 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ne aveva affermato la responsabilitˆ per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo C. della rubrica) e li aveva condannati alla pena di tre anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.
Avverso la sentenza di appello il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando cinque
motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dellÕart. 526, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall., nonchŽ il vizio di motivazione.
La Corte territoriale, riproponendo quanto affermato dal Tribunale e rendendo una motivazione apparente, avrebbe disatteso lÕeccezione difensiva di inutilizzabilitˆ delle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME, che hanno fatto ingresso in giudizio tramite la deposizione del curatore, nonostante lo COGNOME (presente in giudizio) si sia rifiutato di sottoposti allÕesame richiesto dalle parti (cfr. verbale del 3 aprile 2019). I Giudici di merito avrebbero erroneamente argomentato, facendo applicazione di un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimitˆ in relazione allÕimputato che sia rimasto assente ma non a quello che, come nella specie, pur avendo partecipato al giudizio, dichiari di non volere deporre; ed erroneamente escludendo la rilevanza delle dichiarazioni di COGNOME per la posizione dei ricorrenti.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 192, comma 2 , cod. proc. pen., 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall. e la mancanza di motivazione rispetto al motivo di appello che aveva prospettato il difetto di riscontri 192, comma 3, cit. al narrato dello COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen., 222, 216, comma 1, n. 1, legge fall., nonchŽ lÕapparenza della motivazione rispetto alle Çquestioni giuridiche e probatorieÈ sollevate con lÕatto di appello.
I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili (in concorso con NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME) della distrazione di un appartamento di proprietˆ di questÕultimi e considerato parte del compendio del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (di cui erano soci e amministratori). La difesa aveva rappresentato che lo COGNOME era debitore di un ingente somma nei confronti del COGNOME; che, pertanto, nel 2006 (ben sei anni prima del fallimento) lo RAGIONE_SOCIALE e la COGNOME (coniugi) avevano rilasciato al COGNOME una procura irrevocabile a vendere lÕimmobile; e che, in forza di essa, il NOME lo aveva ceduto al genero dando atto dellÕavvenuto versamento del prezzo. Al di lˆ dellÕinefficacia dellÕatto (dichiarata dal Giudice civile che, tuttavia, ha riconosciuto il versamento di denaro da parte del COGNOME in favore dei falliti, non inferiore a euro 147.000), la Corte di merito Ð come giˆ il Tribunale Ð si sarebbe limitata a richiamare quanto esposto nelle decisioni che hanno provveduto sullÕazione revocatoria esercitata dalla curatela (incentrate sui diversi princ’pi propri del giudizio civile) ma non avrebbe in alcun modo argomentato sulla prospettazione difensiva secondo cui Ð sulla scorta
pure di quanto rassegnato dalla Guardia di finanza (sia nellÕinformativa acquisita col consenso delle parti sia da parte del militare escusso) Ð il conferimento della procura irrevocabile a vendere fosse in realtˆ una cessione del bene al COGNOME, rispetto alla quale la vendita a NOME COGNOME (una donazione del suocero COGNOME) era un privo di rilevanza. Inoltre, non si sarebbe considerato che analoghe cessioni di immobili (in favore dei familiari dei falliti) non sono state ritenute penalmente rilevanti; e non si sarebbe chiarito in che termini il COGNOME Ð che ha ricevuto un bene dal suocero, senza avere alcuna contezza delle condizioni economiche dello COGNOME e della COGNOME Ð abbia agito con dolo, dovendosi piuttosto imputare a questi ultimi la bancarotta fraudolenta distrattiva rispetto alla somma incassata per la cessione; nŽ si sarebbe dato conto del nesso di causalitˆ tra le cessione dellÕimmobile in imputazione e il fallimento.
2.4. Con il quarto motivo sono stati denunciati la violazione dellÕart. 216, comma 3, legge fall. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa, pure apparente, rispetto alla mancata riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta preferenziale, atteso che la cessione dellÕimmobile costituiva il pagamento di un debito pregresso e non sarebbe stato svolto alcun accertamento sul valore del bene (per verificare se fosse superiore allÕammontare del debito estinto).
2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 133 e 62cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La non manifesta infondatezza del ricorso, segnatamente del quarto motivo, impone di rilevare lÕestinzione per prescrizione del reato, in difetto dei presupposti per provvedere 129, comma 2, cod. proc. pen.
Più in particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che:
-lo COGNOME era debitore verso il NOME di una somma ingente; questÕultimo aveva sborsato in favore dei coniugi COGNOME euro 147.000 (secondo la quantificazione compiuta da parte del Giudice civile);
a garanzia del credito, prima del fallimento, i coniugi COGNOME avevano conferito al COGNOME una procura a vendere un immobile, che in seguito questÕultimo aveva venduto al genero COGNOME, indicando nellÕatto pubblico di vendita il prezzo di euro 180.000 (come giˆ incassato dai venditori);
il COGNOME, mentre erano in corso trattative stragiudiziali con la curatela, avevsa venduto lÕimmobile a terzi al prezzo di euro 135.000.
La Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, in particolare sulla discrasia tra le somme erogate dal RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE (complessivi euro 147.000) e il prezzo della
vendita al COGNOME (genero del COGNOME) indicato nellÕatto pubblico in euro 180.000, senza argomentare compiutamente sullÕeffettivo valore dellÕunitˆ Ð come esposto, venduta dal COGNOME a terzi al minor prezzo di euro 135.000 Ð valore che, secondo la prospettazione difensiva contenuta nellÕatto di appello, era stato in effetti corrisposto dal COGNOME ai falliti.
Il 5 maggio 2025 è, dunque, decorso il termine di prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in contestazione, pari a dodici anni e sei mesi dal 28 marzo 2012, tenuto conto dellÕinterruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per complessivi 219 giorni (60 giorni per il differimento dellÕudienza del 2 ottobre 2019 al 1¡ dicembre 2019 per legittimo impedimento; 95 giorni per il rinvio dellÕudienza del 4 aprile 2019 al giorno 8 marzo 2020 per astensione del difensore; 64 giorni per il differimento dellÕudienza del 9 aprile 2020 al 18 giugno 2020 a causa della pandemia da Covid 19).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchŽ il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per prescrizione.
Cos’ deciso il 15/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME