Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 9/11/2023 COGNOMEa Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e concludendo per l’annullamento senza rinvio COGNOMEa sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che, riportandosi ai motivi del ricorso, si è associato alle conclusioni del AVV_NOTAIO Generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la pronunzia del Tribunale di Livorno del 01.07.2021, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, per il reato (ascritto al capo A) di bancarotta fraudolenta per distrazione, consistito nell’avere, quale amministratore unico COGNOMEa società “RAGIONE_SOCIALE“, concorso a distrarre dal patrimonio sociale
COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Livorno del 2.12.2009, sette immobili del valore complessivo di circa euro 1.300.000,00, benché gravati da mutui per euro 749.257,73, alienati in data 4.04.2008 alla società RAGIONE_SOCIALE, successivamente mutata in RAGIONE_SOCIALE, per un corrispettivo di euro 308.742,27, pagato con quattro assegni bancari tratti da un conto corrente di altro e diverso soggetto e di fatto mai incassati.
Contro l’anzidetta sentenza, il COGNOME propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi COGNOME‘art.173 disp att. cod. proc. pen.
2.1 II primo motivo di ricorso lamenta violazione COGNOME‘art. 606 lett. c) cod. proc. pen. deducendo inosservanza COGNOMEe norme processuali stabilite a pena di nullità e omessa motivazione in relazione alla causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, per effetto COGNOMEa insussistenza COGNOME‘aggravante ad effetto speciale di cui all’articolo 219, comma 1, numero 1 COGNOMEa legge fallimentare; il termine prescrizionale è maturato il 9 ottobre 2023, ovvero in data anteriore alla sentenza di appello.
2.2 II secondo motivo di ricorso lamenta violazione COGNOME‘art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità COGNOMEa motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, deducendo travisamento COGNOMEa prova per non avere la Corte di merito tenuto conto COGNOMEe risultanze processuali che avrebbero attestato il pagamento del prezzo COGNOMEa compravendita degli immobili (canoni del mutuo e importi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nelle sentenze di merito) e COGNOMEa mancanza COGNOME‘elemento soggettivo nonché dei presupposti per ritenere sussistente un apporto materiale e morale COGNOME‘extraneus nella distrazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte da tempo ha chiarito che, ai fini COGNOMEa contestazione di una aggravante, non è necessaria la specifica indicazione COGNOMEa norma che la prevede, né la sua enunciazione letterale, essendo sufficiente la precisa enunciazione “in fatto” COGNOMEa stessa ossia una formulazione COGNOMEa imputazione che riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, così che l’imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U., Sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436 – 01; Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, COGNOME, Rv. 273473; ex multis, tra quelle massimate, Sez. 2, n. 14651 del 10/1/2013, COGNOME,
Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/9/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 2, n. 47863 del 28/10/2003, Ruggio, Rv. 227076).
Nella specie, l’imputazione indica la disposizione di legge che prevede la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fallimentare in relazione agli artt. 216 comma 1 e 3 e 223 RD 267/42) e riporta, in cifra, il valore complessivo degli immobili, oggetto COGNOMEa distrazione, pari a circa euro 1.300.000,00, senza altra indicazione degli elementi di fatto che integrano la fattispecie dai quali sia possibile evincere che l’aggravante sia stata contestata (Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, dep. 02/04/2019, Violini, Rv. 275095, che ribadisce quanto già affermato dalla pronuncia COGNOMEa medesima Sezione, non massimata, n. 19427 del 13/02/2015, Cancelliere; Sez. 5, Sentenza n. 34116 del 06/05/2019 Rv. 277300 – 02, Sez. 5, Sentenza n. 14353 del 14/12/2018, Rv. 275095 – 01).
Inoltre, l’aggravante in parola non è stata accertata e ritenuta nel primo grado del giudizio (infatti la sentenza di primo grado ha operato una riduzione COGNOMEa pena per le attenuanti generiche senza procedere al giudizio di bilanciamento), sicché, in mancanza di appello sul punto da parte del Pubblico Ministero, la Corte territoriale non ha potuto affrontare il tema COGNOMEa sussistenza COGNOMEa aggravante, incorrendo in caso contrario nella violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 cod. proc. pen.).
È, pertanto, fondata la censura mossa sul punto nel ricorso e, in considerazione COGNOMEa data di consumazione del reato, lo stesso risulta estinto per prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione previsto per la bancarotta fraudolenta di anni 12 anni e 6 mesi, aggiungendo i 494 giorni di sospensione, risulta maturato alla data del 9 ottobre 2023, anteriore alla pronuncia COGNOMEa sentenza di appello.
Come è noto, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima COGNOMEa sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi COGNOME‘art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01).
La sentenza va dunque annullata agli effetti penali senza rinvio per prescrizione.
Va rilevato in proposito che, in presenza COGNOMEa causa estintiva COGNOMEa prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da parte COGNOMEa Corte di cassazione richiede il controllo unicamente COGNOMEa sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza COGNOMEa causa più favorevole
sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi COGNOME‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Essendo stata esercitata l’azione civile con la costituzione COGNOMEa curatela fallimentare, questa Corte deve procedere all’esame dei motivi relativi alla responsabilità del COGNOME.
2.1. Va, innanzitutto, rilevato, alla stregua COGNOMEa pronuncia COGNOMEa Corte Cost. n. 182 del 7.07.2021, quando, come nella specie, vi è stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il Giudice COGNOME‘impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda ancorché al solo fine di vagliare il diritto al risarcimento del danno COGNOMEa parte civile – anche valutando l’eventuale contraddittorietà o insufficienza COGNOMEa prova rilevante ai sensi COGNOME‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e non solo l’evidenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175).
La cognizione del giudice COGNOME‘impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma COGNOMEe statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all’accertamento dei requisiti costitutivi COGNOME‘illecito civile posto a fondamento COGNOMEa obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale COGNOME‘impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti COGNOME‘illecito civile e non la responsabilità penale COGNOME‘imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione.
Ne consegue che il giudice COGNOME‘impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica COGNOME‘illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).
Invero, la mancanza di un accertamento incidentale COGNOMEa responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo – se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento COGNOME‘obbligazione risarcitoria – il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio
generale di accessorietà COGNOME‘azione civile rispetto all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela COGNOME‘interesse del danneggiato, costituito parte civile (ex multis, sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016 ).
In particolare, il Giudice COGNOMEe Leggi ha evidenziato come “il legislatore ha voluto evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà COGNOMEe parti, possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore COGNOMEa persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione; finalità questa che si coniuga alla necessità di salvaguardare evidenti esigenze di economia processuale e di non dispersione COGNOME‘attività di giurisdizione” (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2021).
Pertanto, come si è detto, essendo stata esercitata l’azione civile con la costituzione COGNOMEa curatela fallimentare, questa Corte deve procedere all’esame dei motivi relativi alla responsabilità del COGNOME.
2.2 D secondo motivo di ricorso (che deduce contraddittorietà e manifesta illogicità COGNOMEa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza COGNOMEa condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione per travisamento COGNOMEa prova nonché sotto il profilo COGNOME‘elemento soggettivo del reato e COGNOMEa mancanza dei presupposti che consentono di affermare come sussistente un apporto materiale e morale COGNOME‘extraneus) è infondato.
Va osservato che «eccede dai limiti di cognizione COGNOMEa Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica COGNOME‘esposizione COGNOMEe ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, COGNOME‘assenza di manifesta illogicità COGNOME‘esposizione e, quindi, COGNOMEa coerenza COGNOMEe argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e COGNOMEa non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 24/01/2023, Rv 284556 – 01; Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, COGNOME, Rv. 194203 – 01).
Sono, pertanto, inammissibili le deduzioni critiche che si pongono in diretto confronto con il materiale probatorio acquisito, sollecitandone un diverso apprezzamento da parte COGNOMEa Corte di cassazione, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dallo scrutinio COGNOMEe funzioni di legittimità (Sez. 6, n.13442 COGNOME‘8.03.2016, COGNOME; Sez. 6, n.43963 del 30.09.2013, COGNOME). Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione COGNOMEa sentenza impugnata non può, infatti, concernere né la
ricostruzione del fatto né il relativo apprezzamento né l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, ma deve limitarsi al riscontro di un logico apparato argomentativo e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano COGNOMEa conseguenzialità, le conclusioni tratte, senza la possibilità di una diretta rivisitazione COGNOMEe acquisizioni processuali (SU. n.47289 del 24.09.2003, COGNOME, Rv 226073 -01; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020).
La mancata rispondenza COGNOMEa motivazione alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto «travisamento COGNOMEa prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione COGNOMEa valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che ii dato probatorio, travisato od omesso, abbia ii carattere COGNOMEa decisività nell’ambito COGNOME‘apparato motivazionale sottoposto a critica), purchè siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessita di ricerca da parte COGNOMEa Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato, e senza che l’esame abbia ad oggetto, invece che uno o più specifici atti del giudizio, li fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911).
Nel solco del richiamato indirizzo ermeneutico si innesta quello per il quale il vizio di travisamento COGNOMEa prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, e, d’altro canto, ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa COGNOME‘elemento frainteso o ignorato, fermi restando ii limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità COGNOMEa valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758).
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, «stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione COGNOMEe risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà COGNOMEa motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono, peraltro, conseguire a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché il giudice di merito abbia spiegato le origini del maturate convincimento in modo logico ed adeguato e senza incorrere in vizi giuridici (, Sez. 1, 39846/2023).
La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logicogiuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta COGNOMEe scritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio.
Va qui ribadito il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento COGNOMEa prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi COGNOME‘art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresent – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così, tre le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 – 01).
Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta del COGNOME nella fattispecie del concorso COGNOME‘extraneus nella condotta di bancarotta fraudolenta.
Nel ricorso la difesa ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello, riconducibili all’assenza COGNOME‘elemento oggettivo.
Le deduzioni svolte, oltre che meramente reiterative, sono infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logicoargomentativo dei giudici di appello.
Per quanto attiene la vendita di tutti e sette i residui immobili COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE in favore COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorrente era amministratore unico e legale rappresentante, pacificamente riconducibile a quest’ultimo, deve premettersi il consolidato indirizzo ermeneutico elaborato da questa Corte, secondo il quale nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti,
anche l’esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall’ordinamento (nel caso di specie nel diritto d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.), può costituire uno strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori o frodarli, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio COGNOME‘imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all’esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sui diritti del ceto creditorio (in tal senso, Sez. 5 , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019, Rv. 279089; Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, Sentenza n. 24024 del 01/04/2015, Rv. 263943, tutte rese in casi, in sostanza sovrapponibili al presente per le connotazioni fattuali, relativi a cessione di un ramo di un’azienda in stato prefallimentare, che aveva depauperato definitivamente il patrimonio COGNOMEa cedente).
Alla luce del principio suindicato, la motivazione COGNOMEa Corte territoriale risulta corretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché la natura distrattiva COGNOME‘intera negoziazione è stata giudicata integrata in riferimento ad una pluralità di elementi che, correttamente valutati in combinazione logico-funzionale, chiariscono senza alcuna incongruità le ragioni COGNOMEa decisione.
Si è in primis osservato che il contratto di vendita determinava il trasferimento in blocco di tutti e sette gli immobili residui di proprietà COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE che veniva concluso in una fase (4.04.2008) in cui la RAGIONE_SOCIALE aveva già manifestato con tutta evidenza difficoltà economiche e patrimoniali (in liquidazione dall’anno 2006) e stava subendo perdite per centinaia di milioni di euro; l’operazione era pregiudizievole per la fallita in quanto le modalità di pagamento pattuite erano del tutto anomale e senza il rilascio di alcuna reale garanzia d’incasso, il pagamento, infatti, doveva avvenire: 1) mediante l’accollo del mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE senza effetti liberatori per la società venditrice e di cui venivano versate solo le prime rate pari ad euro 150.000,00; 2) mediante l’incasso di alcuni assegni, in realtà, mai incassati in quanto tratti su un conto corrente non intestato all’RAGIONE_SOCIALE, mentre non riscontrate nell’originale del libro giornale e nei conti correnti bancari e nei libri sociali obbligatori sono rimaste le deduzioni difensive circa l’eventuale scambio degli assegni con altri titoli di credito portati all’incasso; 3) mediante la cessione di un credito nei confronti di NOME COGNOME, futura acquirente di uno degli immobili ceduti.
Parimenti, con riferimento alle censure relative all’assenza COGNOME‘elemento psicologico COGNOME‘extraneus, i giudici di merito hanno desunto la consapevolezza del ricorrente da una pluralità di precisi indici, idonei al fine di dimostrare l’elemento psicologico in capo allo stesso, quali, da un lato, il collegamento tra le due società (deponendo in questo senso i nomi e le qualità dei successivi amministratori), dall’altro, le modalità del tutto anomale di pagamento del prezzo di vendita degli
immobili (quali l’accollo del mutuo senza effetti liberatori per la società venditrice, la consegna di assegni scoperti, tratti su un conto corrente di cui l’acquirente non era titolare) considerate dal giudice di prime cure una simulazione finalizzata alla distrazione, il pagamento di una minima parte COGNOMEe rate di mutuo rispetto alla totalità del credito pari a 1.300.000,00, l’assenza di prova COGNOMEa sostituzione degli assegni, lo stato di liquidazione in cui si trovava la RAGIONE_SOCIALE al momento COGNOMEa vendita, la circostanza che uno degli immobili oggetto di cessione risultava abitato da NOME COGNOME, amministratore COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE, senza corresponsione dei canoni di locazione, il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori determinato dall’operazione di acquisto degli immobili per effetto del trasferimento in blocco di tutti gli immobili residui COGNOMEa società.
Sul punto dei debiti relativi all’azienda ceduta, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, non assumendo rilievo, al riguardo, il dettato COGNOME‘art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità COGNOME‘acquirente rispetto ai pregressi debiti COGNOME‘azienda, poiché tale garanzia costituisce un “post factum” COGNOMEa già consumata distrazione, circostanza nella specie superata dall’accollo dei debiti senza effetto liberatorio per la società venditrice (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644).
I giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio COGNOME‘amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e COGNOMEa qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico, nella volontarietà COGNOMEa propria condotta di apporto a quella COGNOME‘”intraneus”, nell’incidenza causale COGNOME‘azione COGNOME‘extraneus e nella consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori.
Nella specie, è corretta la valutazione COGNOMEa Corte territoriale che ha ritenuto il ricorrente, amministratore unico e legale rappresentante COGNOMEa società acquirente, concorrente, in qualità di extraneus, nell’operazione fraudolenta distrattiva, in quanto, consapevole dei propositi illeciti degli amministratori COGNOMEa società in liquidazione, partecipava alla operazione di acquisto, in blocco, COGNOMEa proprietà di tutti gli immobili residui COGNOMEa società venditrice, finalizzata all dismissione e distrazione del patrimonio COGNOMEa fallita, che prevedeva modalità anomale di pagamento del prezzo di vendita degli immobili (accollo del mutuo senza effetti liberatori per la società venditrice, consegna di assegni scoperti, tratti su un conto corrente di cui l’acquirente non era titolare, pagamento di una minima parte COGNOMEe rate di mutuo, con la consapevolezza che essa determinava un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, Sentenza n.
18677 del 08/02/2021 Rv. 281042 – 01; Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, COGNOME e altri, Rv. 263245; Sez. 5, n. 1341 del 22/10/1986, COGNOME, Rv. 175013; Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, COGNOME e altro, Rv. 257566; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, COGNOME e altro, Rv. 226973).
Va, dunque, annullata senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Il ricorso va, invece, rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.