Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42402 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42402 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore l’AVV_NOTAIOto COGNOME espone i motivi di gravame ed insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisio del Tribunale di quella stessa città – che aveva riconosciuto NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 16/12/2009, colpevole di banca fraudolenta patrimoniale ( per distrazione e dissipazione) e documentale, e, esclusa l’aggravant del danno di rilevante gravità, lo aveva condanNOME alla pena di giustizia – ha solo ridetermina la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale svolge quattro motivi, deducendo:
2.1. nullità della sentenza per violazione degli artt. 179, 479, 604 co. 4 cod. proc. pen. omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e per mancat conoscenza della celebrazione dell’udienza preliminare: espone che, nel giudizio di primo grado, l’imputato era stato assistito da un difensore di ufficio (anche se erroneamente indicato n decreto che dispone il giudizio, negli atti del giudizio di primo grado e nella sentenza Tribunale, quale difensore di fiducia), AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO, presso cui veniva eseguita la notif dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare “quale domiciliatario”, laddove l’impu ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione con dichiarazione dell’11/02/201 Erroneamente, la Corte di appello, sullo specifico motivo di impugnazione, ha rigettat l’eccezione ritenendo che l’appellante non avesse assolto all’onere di completa allegazione degl atti della fase dell’udienza preliminare non consentendo alla Corte di effettuare le necessa verifiche di rito, cosicchè – afferma la sentenza impugnata “non è dato sapere alla Corte se, prima della notifica all’AVV_NOTAIO quale domiciliatario, ci sia stata o meno una notifica neg al domicilio eletto, che avrebbe legittimato la notifica al difensore ex art. 161 co. 4 cod. pen.”. In realtà, lamenta la Difesa, dalla stessa relata di notifica, si evince che essa era eseguita al difensore, non ai sensi del quarto comma dell’art. 161, bensì quale soggett domiciliatario, erroneamente individuato, e, quindi, ai sensi del comma primo della predett disposizione di legge. Risultava, dunque, sufficiente la allegazione della relata di notifica p il difensore, e fondata l’eccezione di mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, rimasto assente all’udienza preliminare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, anche travisamento della prova, in ordine alla responsabilità dell’imputato quale amministratore fatto della società fallita. La Corte di appello avrebbe travisato tutti gli elementi fattua ha desunto il ruolo di “dominus”del ricorrente nella gestione della società.
2.2.1. In primo luogo, ciò ha avuto riguardo alla presenza dell’imputato, all’atto convocazione dell’amministratore formale da parte del curatore fallimentare, che non emerge dal verbale di interrogatorio dell’amministratore NOME COGNOME in data 18/01/2010, allegat al ricorso, il quale neppure dà conto di un contributo dichiarativo dell’imputato in quella se
2.2.2. Altro travisamento è quello relativo alla ritenuta sproporzione della stima, effettuat CTU, del capannone di proprietà della fallita, oggetto di locazione a un canone di 60.000 euro
annui: la Difesa riprende le valutazioni del curatore che avrebbe assegNOME a tale cespite valore di circa 800.000 euro stimando un canone annuo congruo di euro 80/100.000 non lontano da quello concordato. D’altro canto, l’affermazione della Corte di appello che, al d dell’incongruità del canone, ha sottolineato la mancanza di riscontro documentale del pagamento dei canoni risulta illogica e contraddittoria rispetto alla affermata inesistenz incompletezza della documentazione contabile e bancaria; lo stesso curatore aveva solo ipotizzato il mancato o solo parziale pagamento dei canoni, mentre la Corte di appello ne ha tratto una conclusione, apodittica, di certezza.
2.2.3. Travisato anche il contenuto delle dichiarazioni dei fornitori, laddove la Corte di ap ha ritenuto di trarre la prova a carico, quanto alla posizione di gestore di fatto del Palu dall’esame di due fornitori, COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME riferiscono di avere trattato con la soci fallita in persona del ricorrente. Invece, sostiene la Difesa, il COGNOME COGNOME dichiarato d ricordare di avere avuto rapporti commerciali con la fallita e di non conoscere l’imputato, ment risulta sostanzialmente neutra la dichiarazione del COGNOME di avere ricevuto assegni dal COGNOME. 2.3. erronea applicazione degli artt. 216 co. 1 n. 2 e 217 L.F. in ordine alla manca derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in quella semplice, in quanto la Corte di appello ha tratto il dolo dalla mera sottrazione delle scritture, senza evidenziare ind fraudolenza significativi della volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e di procura ingiusto profitto.
2.4. erronea determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, fissata dalla Cor di appello in quattro anni del tutto immotivatamente, in spregio agli arresti della C costituzionale e della giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, ritenuta ammissibile il ricorso, che deduce motivi che non si appalesan manifestamente infondati.
In particolare, non coglie nel segno il primo motivo, giacchè, a fronte della deduzione di error in procedendo, per cui questa Corte di legittimità, è giudice del fatto, con accesso agli a processuali, nondimeno, la Difesa ricorrente omette di allegare l’intero incarto degli riguardanti la fase dell’udienza preliminare, non presente nel fascicolo, corred dall’attestazione di cancelleria circa la loro completezza. Cosicchè, questa Corte non è posta condizioni di apprezzare l’effettiva portata del vizio dedotto, risultando il ricorso, so profilo, generico.
Non è, invece, manifestamente infondato il secondo motivo che si concentra sul merito della affermazione di responsabilità, laddove denuncia il travisamento delle prove da parte della Cort di appello, esso potendo essere apprezzato, ictu ocu/i, dalla allegazione documentale del ricorso, con riguardo sia all’interrogatorio dell’amministratore formale che alle dichiarazioni del forn
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della società fallita. Questo comporta la necessità di apprezzare il decorso del termi prescrizionale.
4. E’ noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l’inammissibilit del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichia le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/201 COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in s di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio av comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , COGNOME, Rv. 244275).
4.1.D’altro canto, nella medesima pronuncia, si è , altresì, affermato che, in presenza di u causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione norma dell’art. 129 cod.proc.pen , secondo comma, soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato, e la su rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “contestazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez. U. COGNOME). Nel caso di specie, tuttavia, poiché il giudizio sulla responsabilità trova riscon due pronunce di merito, rispetto alle quali le deduzioni del ricorrente non si profilano idone scalfirne, secondo il parametro dell’evidenza, la tenuta, e comunque trattandosi di profili merito, non valutabili dal Giudice di legittimità, non può accedersi al proscioglimento nel mer 5. Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., la prescrizione dei reati contestati, commessi il 16/12/2009 (sentenza di fallimento) ris intervenuta il 17 marzo 2023, calcolate le sospensioni, per un totale di gg. 274: anni dodic mesi sei: 12/06/2022; a cui devono essere aggiunti: 64 giorni correlati alla sospension decretata dalla normativa pandemica; 140 giorni dal 12.7.2017 al 29.11.17 per l’ astensione dei difensori; giorni 70 dal 3.5.17 al 12.7.17 per l’ astensione dei difensori.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2023
Consigliere estensore