Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46756 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ne ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e di bancarotta semplice documentale (capo 2) a lui ascritti nella veste di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita il 19 febbraio 2021;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d) ed e), il rigetto della richiesta di escussione del consulente di parte, è generica e manifestamente infondata, poiché:
l’imputato è stato ammesso, a sua richiesta al giudizio abbreviato c.d. ordinario e, avendo accettato di essere giudicato allo stato degli atti, non può dolersi della mancata ammissione di una consulenza di parte;
il ricorso è del tutto carente sul piano della capacità della consulenza richiesta di incidere, in modo decisivo, sull’esito del processo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la illegittimità della revoca della sospensione condizionale concessa in altro procedimento, è manifestamente infondato poiché si fonda sull’assunto, giuridicamente erroneo che il delitto di bancarotta prefallinnentare si perfezionerebbe al momento delle condotte e non a quello della dichiarazione di fallimento; tesi che si pone in contrasto con la lettera della legge e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 25224 del 14/07/2020, Gandin, Rv. 279451);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/11/2023