Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9207 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi; uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;
l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME anche in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOME ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso;
l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 febbraio 2025 la Corte di appello di Lecce, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto emessa il 18 aprile 2019 e, per quanto rileva ancora in questa sede, determinato la pena nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo A) nella misura di tre anni di reclusione.
Ha confermato la sentenza impugnata relativamente alla posizione di NOME COGNOME.
Il giudizio di rinvio Ł originato dalla sentenza della Quinta Sezione di questa Corte di cassazione n. 14036 del 15/12/2022, dep. 2023, con la quale Ł stata annullata con rinvio la
sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto emessa il 12 febbraio 2021 che ha confermato, quanto agli imputati del presente procedimento, la pronuncia di primo grado.
Nell’ambito della piø complessa vicenda che ha riguardato i rapporti tra la fallita società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE residua la rilevanza, ai fini del presente giudizio, della condotta di distrazione di beni costituiti da attrezzature e giacenze di magazzino del valore di 657.435, 72 euro di proprietà della prima società.
A seguito della stipula di un contratto di locazione di ramo d’azienda in data 25 luglio 2011, la RAGIONE_SOCIALE ha ceduto all’altra società l’attività produttiva della lampada a Led Wawe e la disponibilità dei citati beni che, tuttavia, non sono stati restituiti nonostante la a seguito di risoluzione del contratto avvenuta il 31 gennaio 2012.
La sentenza impugnata ha ricostruito i rapporti tra le due società alla luce della documentazione acquisita, della relazione del curatore fallimentare ex art. 33 legge fallimentare, delle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria e dei dipendenti della società fallita, tenendo conto, altresì, delle prospettazioni che l’imputato COGNOME ha svolto nella denuncia querela del 19 giugno 2015.
La condotta distrattiva Ł stata ascritta a COGNOME e COGNOME in quanto, rispettivamente, amministratore di fatto e di diritto della RAGIONE_SOCIALE e a COGNOME in quanto responsabile commerciale della società fallita e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione mancante e contraddittoria.
In base alla sentenza impugnata, il ricorrente, nella qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dolosamente omesso di informare il curatore della presenza presso un deposito sito a Massafra dei beni ceduti dalla società fallita sulla scorta del contratto di affitto di ramo d’azienda.
Tale ricostruzione ha omesso di tenere conto del comportamento collaborativo di COGNOME, per come descritto dal teste di polizia giudiziaria COGNOME.
Peraltro, il curatore fallimentare, nel corso della deposizione dibattimentale, ha riferito di non avere svolto approfondimenti particolari in merito alla esatta collocazione dei beni.
Alla luce di tale affermazione, Ł, dunque, contraddittorio ascrivere a COGNOME la condotta consistita nell’avere taciuto le informazioni in proprio possesso circa l’effettivo luogo in cui gli stessi beni si trovavano.
Infine, ha eccepito un profilo di mancanza della motivazione effettiva sul contrasto tra le dichiarazioni rese dall’originario coimputato COGNOME (già amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE) e lo stesso COGNOME circa il luogo in cui si trovavano i beni.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, sviluppando un unico motivo, articolato in piø censure, per vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che per travisamento della prova.
In contrasto con il principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, il giudice di rinvio ha qualificato, in termini totalmente apodittici, la stipulazione del contratto di affitto di azienda quale meccanismo distrattivo di beni aziendali, laddove, invece, per quanto riguarda il ricorrente, si Ł trattato di una semplice operazione commerciale ritenuta vantaggiosa.
A seguito della stipula del predetto contratto, i beni oggetto di cessione sono rimasti nella sede della RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO presso un capannone
in locazione finanziaria e solo a seguito di inadempienze contrattuali della società affittuaria sono stati spostati a Massafra, in locali di proprietà dello stesso ricorrente.
Tale spostamento Ł avvenuto in trasparenza e senza finalità distrattive, tanto che, per come dichiarato dai testi escussi, la circostanza era nota a tutti, con conseguente mancanza di qualsiasi irreperibilità dei beni.
La consapevolezza della esposizione debitoria della società RAGIONE_SOCIALE, della quale l’imputato ha acquisito le quote di maggioranza, si Ł determinata una volta perfezionata quell’acquisizione.
Ad ulteriore supporto della mancanza di finalità distrattive ha allegato circostanze di fatto già illustrate nell’atto di appello e rimaste senza risposta alcuna: fra queste l’essersi attivato, su piø fronti, per acquisire il brevetto per la realizzazione delle lampade Wave , di particolare interesse commerciale, per come attestato da prove per testi e documentali dalle quali Ł emersa, fra l’altro, l’assunzione di ben quindici lavoratori della società locatrice.
Si tratta di elementi trascurati dai giudici di merito e dai quali sarebbe stato possibile desumere la mancanza di ogni intenzione di recare pregiudizio ai creditori della RAGIONE_SOCIALE, essendo stata l’operazione ispirata da finalità meramente commerciali.
Infine, altra carenza di motivazione Ł stata eccepita con riguardo al passaggio della motivazione in cui la Corte di appello di Lecce ha dato rilievo alle dichiarazioni di alcuni testi (COGNOME e COGNOME) in ordine al fatto che, dopo il trasferimento dei beni, l’imputato ha loro chiesto di mantenere il riserbo sulla ubicazione degli stessi e sull’attività che egli intendeva intraprendere.
Anche su tale punto, le allegazioni difensive sviluppate nei motivi aggiunti all’atto di appello sono rimaste senza risposta.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori di fiducia, articolando tre motivi.
4.1. Con il primo ha eccepito il vizio di contraddittorietà e carenza della motivazione, anche implicita, su elementi decisivi prospettati con i motivi di appello.
Nella sentenza di primo grado non Ł stato compiuto alcun riferimento alla posizione dell’imputato che, invece, nella sentenza di appello Ł stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli con argomentazioni del tutto differenti da quelle dei primi giudici.
Nella decisione impugnata Ł comunque mancata la precisa individuazione dei profili descrittivi delle modalità concrete con le quali Ł stata commessa la condotta ascritta al ricorrente.
Invero, la ricostruzione della posizione di COGNOME Ł stata operata all’esito di una lettura parziale degli elementi istruttori (sostanzialmente la relazione del curatore e la denuncia di COGNOME) trascurando le criticità evidenziate nella sentenza rescindente.
In particolare, il ruolo dell’imputato, come descritto dalla Corte di appello, Ł risultato difforme rispetto a quanto dichiarato dal teste COGNOME (componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE).
I giudici di merito hanno omesso di considerare la circostanza che l’imputato Ł stato amministratore della società RAGIONE_SOCIALE per un solo mese, rimanendo sostanzialmente estraneo alle condotte in frode ascritte al coimputato COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo Ł stata eccepita la nullità della sentenza per motivazione mancante, contraddittoria e illogica su prove orali e documentali quali «il verbale dell’assemblea ordinaria del 12.07.2011; l’esame reso all’udienza del 24.01.2019 dall’AVV_NOTAIO; l’acquisizione delle s.i.t. del 18.04.2019 di COGNOME NOME (SIT del 15.02.2012), COGNOME NOME (SIT del 20.03.2013), COGNOME NOME (SIT
20.03.2013), COGNOME NOME – Maresciallo della GRAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE (udienza del 19.10.2017)».
Non Ł emerso il compimento di alcun atto di disposizione o gestione della società, da parte del ricorrente coerentemente a quanto dichiarato dai testi escussi.
Sul punto Ł stata segnalata la carenza totale di motivazione.
4.3. Con il terzo motivo i vizi di motivazione sono stati riferiti alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, oltre che al trattamento sanzionatorio.
Non Ł configurabile, nel caso di specie, alcun dolo specifico, nØ può essere ipotizzata una forma di responsabilità di posizione, ovvero individuati profili di colpevolezza in conseguenza della messa in liquidazione della società avvenuta quando il ricorrente non ricopriva piø alcun incarico nella stessa, neppure ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen.
In punto di trattamento sanzionatorio, il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I difensori hanno chiesto procedersi a trattazione orale. Nel corso della conseguente discussione, il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte da COGNOME e COGNOME e il rigetto dell’impugnazione proposta da COGNOME, mentre i difensori degli imputati hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e COGNOME devono essere rigettati e quello nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Essendo oggetto di impugnazione la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in sede di giudizio di rinvio, vanno svolte alcune precisazioni preliminari per delimitare esattamente l’ambito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen. demandato dalla pronuncia rescindente.
La sentenza emessa dalla Quinta Sezione ha rilevato, sulla base delle considerazioni di seguito sintetizzate, plurimi difetti motivazionali della decisione della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 14036 del 2023.
In primo luogo, ha segnalato il vizio rinvenibile già nella sentenza di primo grado in punto di ricostruzione della cessione di ramo d’azienda e di trasferimento dei beni strumentali alla RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento alla due diligence del 24 settembre 2011 con la quale Ł stato stabilito che l’attività della RAGIONE_SOCIALE, il magazzino, la produzione e i beni strumentali necessari per la produzione della lampada LED sarebbero stati trasferiti nella sede della società locataria.
In seguito, sono stati sollevati i rilievi da parte della RAGIONE_SOCIALE e, in conseguenza della relativa rescissione, Ł stata riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno di 80.000 euro.
L’argomento secondo cui assume rilievo, ai fini della ricostruzione della distrazione che, a seguito del trasferimento dei beni a Massafra, gli stessi non sono stati restituiti alla RAGIONE_SOCIALE Ł stato ritenuto esposto con motivazione carente siccome non supportata da un confronto con la scansione temporale delle operazioni (contratto di cessione di ramo d’azienda del 25 luglio 2011, due diligence del 24 settembre 2011, annullamento del contratto del 31 gennaio 2012).
Da ciò, il segnalato mancato confronto con le deduzioni difensive di COGNOME supportate da allegazioni documentali.
Decidendo sui motivi di ricorso proposti dai coimputati COGNOME, NOME e COGNOME, la Quinta Sezione ha ritenuto significativa la circostanza che l’operazione di affitto del ramo d’azienda ha avuto origine dalla ricerca, da parte di COGNOME, di occasioni di guadagno derivanti dalla fabbricazione di un prodotto innovativo e di successo.
Peraltro, ancora una volta, la scansione temporale delle operazioni e le modalità dell’annullamento del contratto nel gennaio 2012 sono state ritenute di rilievo, se rapportate alla dichiarazione di fallimento del giugno 2012, epoca alla quale i beni «esistevano e appartenevano, giuridicamente ed economicamente, alla società fallita».
Sul punto, Ł stato evidenziato come la sentenza della Corte di appello abbia «trascurato che il curatore, pur consapevole dell’annullamento del contratto di affitto di ramo di azienda, non aveva tempestivamente attivato alcuna azione giudiziaria per il recupero dei beni» e che i giudici di merito hanno mancato di chiarire «alla luce delle censure difensive, se la materiale acquisizione dei beni (che sarebbe avvenuta solo dopo due anni dall’apertura del fallimento) sia stata causata da comportamenti attribuibili agli imputati e tali da renderne difficoltoso il rinvenimento o il recupero, posto che gli amministratori ed il liquidatore avevano fornito ampia giustificazione in merito alla collocazione degli stessi beni, informando immediatamente lo stesso curatore».
E’ stato, inoltre, escluso che la cessione o l’affitto del ramo di azienda (istituti promiscuamente evocati nella prima sentenza di appello) integrino, di per sØ, una condotta distrattiva, dovendosi accertare che il contratto sia stato stipulato a fronte di un corrispettivo economico inadeguato o che non vi sia stato il pagamento del corrispettivo pattuito.
La condotta di distrazione, inoltre, Ł configurabile solo nel caso in cui le componenti del patrimonio di una società siano impiegate per finalità estranee alla stessa, ovvero senza remunerazione, dovendo, peraltro, essere accompagnata dalla volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia alle obbligazioni contratte.
Una carente disamina delle deduzioni difensive Ł stata individuata anche con riguardo all’allegazione difensiva secondo cui i rapporti tra le due società sono consistiti in mere operazioni commerciali connotate da difficoltà a fronte delle quali COGNOME ha dovuto operare di conseguenza, come nella vicenda del rilascio del capannone di INDIRIZZO a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte della RAGIONE_SOCIALE
Sul punto Ł stato individuato un profilo di vero e proprio travisamento, essendo stato trascurato quanto allegato proprio da COGNOME, ovvero che, nel caso in cui non si fosse reso necessario il rilascio dell’immobile, i beni sarebbero rimasti in INDIRIZZO.
A fronte di carenze motivazionali rilevate anche con riferimento alle posizioni dei coimputati COGNOME e COGNOME, la sentenza di condanna Ł stata annullata con rinvio.
La Corte di appello, premessi alcuni passaggi della motivazione della sentenza rescindente, ha operato una puntuale ricostruzione, in fatto, della vicenda che di seguito si ritiene opportuno riepilogare.
3.1. Nel contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 25 luglio 2011, Ł stato dato atto della disponibilità, da parte della prima, di un capannone in INDIRIZZO, come da contratto del 18 febbraio 2011.
Sin dalla costituzione della RAGIONE_SOCIALE si sono riscontrati elementi idonei a dimostrare che la stessa si Ł posta in termini prodromici all’operazione distrattiva.
Si tratta, infatti di società nata con lo scopo preciso di consentire a COGNOME di provare a rientrare nella disponibilità delle ingenti somme versate per ripianare l’esposizione debitoria
della RAGIONE_SOCIALE su richiesta degli amministratori della stessa, con particolare riferimento a NOME.
Resosi conto della impossibilità di recuperare le somme, per come risulta dalla stessa denuncia querela di COGNOME, su suggerimento, fra gli altri, del coimputato COGNOME, Ł stata escogitata l’attivazione della società RAGIONE_SOCIALE nella cui compagine sono stati inseriti sia soggetti individuati dagli amministratori della società in difficoltà economiche, sia uomini di fiducia dello stesso COGNOME, fraquali proprio COGNOME individuato come amministratore di diritto.
Il tutto Ł avvenuto, secondo la ricostruzione della sentenza, in vista della cessione del ramo di azienda e nella piena consapevolezza della condizione di sostanziale insolvenza della società cedente della quale era ampiamente previsto anche l’inadempimento al contratto di locazione finanziaria del capannone ove i beni ceduti erano custoditi.
A seguito di diverse inadempienze della società affittuaria, fra le quali alcune relative alla mancata disponibilità, da parte della stessa, degli stampi di produzione delle lampade Wave , Ł stata redatta il 24 settembre 2011 una relazione di due diligence in seguito alla quale, il 22 dicembre 2011, Ł stata attivata una mediazione per la risoluzione del contratto che Ł intervenuta in data 31 gennaio 2012 con un accordo che prevedeva la dichiarazione di nullità del contratto di affitto di ramo di azienda e il riconoscimento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di un risarcimento del danno nella misura di 80.000 euro con il diritto di trattenere beni facenti parte del compendio aziendale e separatamente elencati, con obbligo, per la stessa società, di restituire il materiale ancora esistente presso la propria sede.
Il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE Ł stato dichiarato il 13 giugno 2012.
Dalle relazioni del curatore fallimentare (la prima, quelle integrative e quella conclusiva), Ł emersa la sostanziale impossibilità di ricostruire i movimenti finanziari della società fallita (avente un capitale sociale di 1.100.000 euro) che, in sostanza, secondo quanto illustrato, Ł stata fagocitata dalla compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE benchØ quest’ultima avesse un capitale sociale di soli 10.000 euro.
I beni materiali ceduti in base al contratto di affitto di ramo di azienda non sono stati rinvenuti presso il capannone di INDIRIZZO, nØ altrove (con conseguente impossibilità di esperire una qualsiasi azione giudiziaria per recuperarli).
NOME COGNOME, amministratore della società fallita – condannato con sentenza definitiva nell’ambito di questo stesso procedimento per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione – non aveva le chiavi dell’immobile.
Al contrario, l’imputato COGNOME, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di avere consegnato le chiavi di detto capannone proprio a COGNOME.
Il teste di polizia giudiziaria COGNOME ha dichiarato che, a seguito di quanto sostenuto dai dipendenti della RAGIONE_SOCIALE (COGNOME, COGNOME, COGNOME) Ł stato accertato che i beni erano stati trasferiti da COGNOME a Massafra ove sono stati rinvenuti nel febbraio 2015.
E’ stato ricostruito che il trasferimento dei beni da Taranto a Massafra Ł avvenuto poco dopo la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda a causa della sopravvenuta indisponibilità del capannone di Taranto.
Ulteriore elemento ricostruttivo utile Ł stato indicato nella denuncia – querela sporta da COGNOME il 19 giugno 2015.
Questi ha descritto i vari passaggi e i rapporti con i diversi amministratori della società RAGIONE_SOCIALE che lo hanno portato ad acquistare, nel maggio 2011, la quota di
maggioranza della società della quale egli conosceva molto bene l’esposizione debitoria per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro.
Tale condizione lo ha indotto, anche su suggerimento del proprio commercialista (l’imputato COGNOME) e del proprio avvocato (NOME COGNOME) a costituire la nuova società RAGIONE_SOCIALE in funzione della stipula del contratto di affitto di ramo di azienda.
L’impresa non Ł riuscita e la società di nuova costituzione Ł stata posta in liquidazione.
Quanto ai beni, la giustificazione dello spostamento (del quale COGNOME era perfettamente a conoscenza) da Taranto a Massafra, Ł stata indicata non già nella volontà distrattiva, quanto nella impossibilità di utilizzare i locali di INDIRIZZO.
3.2. I plurimi elementi posti a giustificazione dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati sono i seguenti:
COGNOME, al momento in cui Ł stato concluso il contratto di affitto di ramo di azienda era ben consapevole dell’esposizione debitoria della società che sarebbe poi fallita (sul punto, le contrarie dichiarazioni del teste COGNOME sono state disattese);
suscita perplessità la stessa operazione commerciale consistente nell’affidamento della realizzazione delle lampade ad una piccola società di nuova costituzione;
non Ł pensabile che lo stesso COGNOME non sapesse della impossibilità della RAGIONE_SOCIALE di adempiere alle obbligazioni del contratto di leasing e, dunque, che i beni sarebbero stati, in seguito, necessariamente trasferiti;
la relazione di due diligence si Ł rivelata, dunque, una semplice formalità, stante l’impossibilità di portare avanti l’attività imprenditoriale, come attestato dalla circostanza che non Ł stata versata alla società locataria nemmeno una mensilità dell’affitto a fronte del valore dei beni trasferiti pari a 570.000 euro;
lo schema architettato Ł stato, dunque, posto in essere per consentire, da un lato, la sottrazione dei beni dalla garanzia dei creditori e permettere a COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e COGNOME di conservarne la disponibilità;
in base all’accordo di conciliazione del 31 gennaio 2012 i beni materiali avrebbero dovuto essere restituiti e potevano essere trattenuti solo quelli a titolo risarcitorio fino alla concorrenza di 80.000 euro;
NOME e NOME (amministratori della RAGIONE_SOCIALE) non hanno agito per la restituzione;
a sua volta, COGNOME non ha materialmente e spontaneamente effettuato la restituzione, benchØ fosse a ciò tenuto.
Con riferimento al mancato recupero, da parte del curatore fallimentare, asseritamente a conoscenza del luogo dove reperire i beni, come da bolle di accompagnamento e fatture a lui note, la Corte di appello ha spiegato che il professionista ha affermato nella propria relazione di non avere avuto la disponibilità di alcun documento.
A seguito di richiesta agli amministratori delle due società, non Ł riuscito a sapere dove fossero quei beni (in tal senso sono state richiamate le dichiarazioni contrastanti di COGNOME e COGNOME).
Sul punto la Corte di appello ha ripreso, altresì, le dichiarazioni di COGNOME spiegando che «anche il COGNOME nel corso del suo esame, ha dovuto ammettere che il curatore avrebbe potuto sapere dell’ubicazione dei beni materiali soltanto attingendo agli atti dell’indagine penale che i finanzieri stavano conducendo».
Infine, la Corte leccese ha segnalato la opacità del dato riferito dai testi COGNOME e COGNOME secondo i quali COGNOME, dopo avere trasportato i beni a Massafra, ha manifestato l’intenzione di proseguire l’attività imprenditoriale, invitandoli a mantenere il riserbo sia sul
luogo in cui si trovavano gli stessi beni, sia sull’attività che avrebbero intrapreso.
L’operazione Ł stata ritenuta finalizzata a svuotare la società fallita dai beni in danno dei creditori.
COGNOME ha agito su suggerimento di COGNOME che, all’epoca della stipula del contratto di affitto, era l’amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE e ha sottoscritto il contratto di affitto, mentre COGNOME, oltre ad avere redatto l’inutile relazione di due diligence , pur essendo a conoscenza di dove si trovassero i beni della fallita, ha taciuto al curatore la circostanza.
In punto di trattamento sanzionatorio, quanto a COGNOME e COGNOME, Ł stata esclusa la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche sia per la mancanza di elementi positivamente valutabili che per la circostanza che gli stessi risultano gravati da precedenti.
La pena per COGNOME Ł stata confermata in quanto determinata nel minimo edittale.
La sentenza impugnata Ł, dunque, completa, priva di evidenti illogicità e contiene l’applicazione effettiva dei principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente i cui passaggi principali non sono stati, in alcun modo, elusi o trascurati.
In particolare, come segnalato, Ł stata data ampia spiegazione della preordinazione fraudolenta dell’intera operazione commerciale rispetto alla quale Ł stata assegnata congrua rilevanza alla scansione temporale della successione delle operazioni economiche che si sono succedute, a partire dall’interessamento di COGNOME per le vicende della società RAGIONE_SOCIALE fino al riconoscimento della somma di 80.000 euro a titolo di risarcimento e alla mancata restituzione dei beni oggetto di affitto: si tratta di elementi che, complessivamente esaminati hanno consentito ragionevolmente di escludere che si sia trattato di una mera impresa commerciale portata avanti per mero spirito imprenditoriale.
E’ stata presa in considerazione la figura del curatore il quale non Ł risultato nella disponibilità dei documenti relativi alla collocazione dei beni ai quali, pure, ha fatto riferimento il ricorrente COGNOME.
La Corte di appello, in particolare, si Ł soffermata sulla natura fraudolenta dell’operazione consistita nella conclusione di un contratto di affitto di ramo d’azienda senza che sia mai stato corrisposto alcun canone di locazione in favore dellasocietà affittuaria che, immediatamente dopo tale cessione, si Ł scoperto (come ampiamente prevedibile) essere a tal punto insolvente da dovere abbandonare la locazione del capannone ove i beni erano custoditi, tanto da determinarne lo spostamento in altro luogo nella disponibilità esclusiva della società cessionaria.
Si tratta di operazione che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione.
In tal senso si richiamano gli arresti con i quali Ł stato affermato che «integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Fattispecie in cui l’imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria ed in cui l’affitto d’azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione)» (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, ScirŁ, Rv. 242614 – 01; Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 209947 – 01).
Va assicurata, anche in questa sede, continuità al principio per cui «integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell’impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali» (Sez. 5, n. 49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370 – 01).
Il principio Ł stato affermato anche per l’ipotesi di canone di locazione incongruo o riscosso solo in parte da Sez. 5, n. 14405 del 30/01/2024, Temperoni, Rv. 286274 – 01.
Ancora, si ribadisce che «costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali» (Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, dep. 2020, Porreca, Rv. 279044 – 01).
Si tratta di affermazioni che si pongono in termini di coerenza con il principio generale per il quale «il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, nØ la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali» (Sez. 5, n. 16748 del 2018 cit.).
A fronte della ricostruzione in fatto e diritto come desumibile direttamente dal contenuto decisorio e dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Ł inammissibile in quanto privo di specificità.
Secondo quanto riportato a pag. 12 della sentenza impugnata, i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno dichiarato che l’imputato era perfettamente a conoscenza del luogo ove si trovavano i beni oggetto del contratto di affitto; sul punto specifico non Ł stata sollevata alcuna censura.
Peraltro, secondo la ricostruzione della decisione oggetto di ricorso, COGNOME COGNOMEliquidatore della RAGIONE_SOCIALE) ha riferito circostanze diverse da quelle del coimputato COGNOME (amministratore della RAGIONE_SOCIALE) come risulta da quanto riportato a pag. 12 e a pag. 7 della sentenza.
Anche su tale aspetto la censura proposta nel ricorso Ł generica sostanziandosi nella pretesa di dimostrare che il curatore si Ł disinteressato di dove fossero i beni aziendali; circostanza che contrasta con i passaggi della relazione e delle integrazioni riportate alla pagg. 6 e 7 della sentenza, laddove sono state descritte le attività positive del curatore in funzione del recupero dei beni che Ł stato impossibilitato a rinvenire, anche a ragione della condotta materialmente posta in essere dallo stesso COGNOME che era a conoscenza di dove si trovavano (come confermato dallo stesso COGNOME, pag. 9 della sentenza).
Secondo la ricostruzione della Corte di appello, in conclusione, essendo liquidatore della società che ha preso in locazione il ramo di azienda, COGNOME (si ripete, già dipendente della RAGIONE_SOCIALE) avrebbe dovuto procedere alla restituzione dei beni.
Le argomentazioni del ricorso si pongono in termini meramente oppositivi, non si confrontano con le complessive emergenze finora descritte, limitandosi a richiamare solo una parte delle emergenze istruttorie, con particolare riferimento ad un limitato passaggio della deposizione del curatore fallimentare che omette di considerare le, piø ampie acquisizioni istruttorie sopra ampiamente richiamate.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME Ł privo di fondamento, in tutte le articolazioni della complessiva doglianza che ha sostanziato l’impugnazione.
Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, la sentenza impugnata non ha ricondotto la condotta distrattiva alla mera stipula del contratto di affitto (pure condizione necessaria e imprescindibile dell’intera operazione), ma al trasferimento dei beni a Massafra, alla loro mancata restituzione e all’omesso pagamento di un qualsiasi canone di locazione.
Dalla sequenza temporale degli eventi, come descritta in sentenza e della quale si Ł dato
ampiamente atto, i giudici di merito hanno desunto un primo elemento a supporto della esclusione che l’operazione commerciale sia stata ispirata solo dalla volontà genuina di intraprendere una coraggiosa avventura imprenditoriale.
Piuttosto, sono stati congruamente valorizzati una serie di elementi fattuali testi a dimostrare come la reale volontà sia stata quella di eliminare gli strumenti di garanzia per i creditori della società fallita della cui condizione di decozione COGNOME era perfettamente a conoscenza.
Privo di fondamento, in quanto sganciato dallo svolgimento effettivo dei fatti, per come ricostruito in sentenza, Ł l’argomento basato sulla (asserita) imprevedibilità delle difficoltà della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del canone di locazione commerciale.
Persuade, dunque, la ricostruzione secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE Ł stata costituita, sostanzialmente, senza alcuna ragionevole possibilità di essere operativa nel settore della produzione di lampade e con lo scopo principale, se non esclusivo, di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.
COGNOME era a conoscenza del contratto di leasing , delle difficoltà economiche della RAGIONE_SOCIALE che ne impedivano l’adempimento.
Contrasta con la ricostruzione di cui al ricorso la circostanza che la società RAGIONE_SOCIALE Ł stata, a sua volta, avviata alla liquidazione solo due mesi dopo la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda, ovvero il 23 settembre 2011 e che alla stipula del contratto non Ł seguito il pagamento nemmeno di una rata di canone.
NØ Ł stato adempiuto l’obbligo di restituzione dei beni giusta accordo del 31 gennaio 2012.
Non modifica in termini decisivi la ricostruzione dei giudici di merito, la deduzione difensiva secondo cui il trasferimento dei beni Ł avvenuto con modalità tracciate, atteso che ciò che viene contestato Ł la condotta distrattiva consistita nel trasferimento dei beni al quale non Ł seguito alcun corrispettivo per la fallita, nØ la restituzione degli stessi essendo rimasta la relativa collocazione ignota al curatore fallimentare.
Non assume rilievo determinante, nel contesto complessivo della motivazione della sentenza impugnata, il passaggio contenuto a pag. 12 dedicato alle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME in merito all’intenzione di COGNOME di proseguire l’attività imprenditoriale dopo avere trasportato tutti i beni presso i locali di Massafra.
Pur avendo qualificato tale condotta dell’imputato in termini di opacità e precisato che si tratta di condotta che lascia perplessi , non Ł certamente dalla stessa che i giudici di merito hanno individuato i profili decisivi della penale responsabilità dell’imputato, le cui doglianze sul punto non possono trovare, quindi, accoglimento.
Anche il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato COGNOME Ł privo di fondamento.
Il ricorrente ha svolto la funzione di amministratore di diritto della società RAGIONE_SOCIALE della quale COGNOME era amministratore di fatto.
7.1. La stessa impostazione iniziale del primo motivo di ricorso sconta un primo profilo di contraddittorietà laddove, da un lato (pag. 4 del ricorso), si lamenta l’adozione, da parte della Corte di appello, di un modulo ricostruttivo differente da quello del primo giudice e dall’altro (pag. 7 del ricorso) si lamenta che la Corte di appello Ł incorsa nei medesimi errori del Tribunale di Taranto.
Il ruolo del ricorrente nel contesto dell’operazione distrattiva Ł stato quello di prendervi parte suggerendola a COGNOME e sottoscrivendo il contratto di affitto di azienda.
Secondo quanto riportato in sentenza, l’ideazione dell’operazione che ha visto la costituzione della RAGIONE_SOCIALE per acquisire la disponibilità dei beni in esecuzione del
contratto di affitto di azienda, a causa della situazione debitoria estremamente gravosa della società affittuaria, Ł venuta, fra gli altri, proprio dall’imputato COGNOME (pagg. 11 e seguenti della sentenza) che ha preso parte all’operazione procedendo alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda nella consapevolezza, secondo la ricostruzione complessiva del provvedimento impugnato, della natura distrattiva dell’operazione.
NØ Ł dato ravvisare alcuna mancata valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME, la cui affermazione secondo la quale COGNOME non era, in pratica, a conoscenza della esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE Ł stata ritenuta smentita sulla scorta della ricostruzione dei fatti contenuta proprio nella denuncia sporta dall’amministratore di fatto.
Per il resto, le dichiarazioni del teste COGNOME che sarebbero state pretermesse dalla valutazione (per come riportate a pag. 9 del ricorso) non assumono rilevanza decisiva per smentire la ricostruzione della sentenza atteso che non Ł in discussione la professionalità dell’imputato, bensì la sua partecipazione all’operazione distrattiva.
NØ può trovare accoglimento la censura sviluppata nella seconda parte della illustrazione del motivo di ricorso ove, reiteratamente si lamenta l’omessa valutazione su deduzioni difensive delle quali non Ł dato cogliere la consistenza e la decisività.
In piø punti si lamenta la motivazione mancante su elementi desumibili dalla deposizione del teste COGNOME (del quale si Ł detto) senza indicare quali precise circostanze sarebbero state riferite da costui e quale consistenza destrutturante rispetto alla ricostruzione adottata dai giudici di merito avrebbero potuto avere le dichiarazioni del teste.
Non pare di rilievo tale da smentire la congruità della motivazione la circostanza legata al tempo in cui COGNOME ha ricoperto formalmente il ruolo di amministratore di diritto, poichØ la circostanza dedotta non smentisce, di per sØ, la sentenza impugnata in merito al ruolo effettivo dell’imputato e alla sua condotta.
Per il resto, il motivo si affida a considerazioni di natura rivalutativa di dati già presi in considerazione dai giudici di merito che, sulla base delle argomentazioni piø volte menzionate, hanno ricostruito il ruolo concorsuale del ricorrente in termini esenti da vizi motivazionali evidenti.
7.2. Il secondo motivo Ł parimenti infondato.
Il ricorrente indugia sulla mancata ingerenza negli atti dispositivi da parte dell’amministratore di diritto che, tuttavia, ha materialmente sottoscritto il contratto con il quale si Ł avviata la condotta distrattiva, oltre ad avere contribuito a ideare tutta l’operazione.
L’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non Ł stata affermata sulla base di una mera presunzione, nØ egli ha mai sostenuto specificamente di essere stato un mero prestanome, ovvero di essere rimasto estraneo alla gestione amministrativa della società RAGIONE_SOCIALE
Le dichiarazioni dei testi, come riportate alle pagg. 20 e seguenti del ricorso, oltre a sollecitare una valutazione di merito, non consentita in questa sede, a ben vedere, neppure si pongono in termini di contraddittorietà rispetto alla ricostruzione complessiva che ha visto affermata la penale responsabilità di COGNOME a ragione della partecipazione all’ideazione dell’azione distrattiva e della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda che ha costituito presupposto imprescindibile della condotta distrattiva.
E’ rispetto a quest’ultima che deve essere valutata la posizione di COGNOME, non assumendo rilievo, ai fini che rilevano in questa sede, il generico interesse alla gestione dell’azienda.
7.3. Il terzo motivo di ricorso pone i temi dell’elemento soggettivo e del trattamento sanzionatorio.
7.3.1. Sul primo aspetto, la sentenza ha, nella sostanza, fatto applicazione del principio per cui «sussiste la responsabilità dell’amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l’amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtø della posizione formale rivestita all’interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire e cioŁ nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull’operato dell’amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (In applicazione del principio di cui in massima la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell’amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di compravendita – che necessitavano della sua partecipazione – dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori)» (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261814 – 01).
In termini anche il principio i diritto per il quale «in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchØ si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767 – 01).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei profili di responsabilità di COGNOME non si Ł fondata esclusivamente sul dato formalistico della sottoscrizione del contratto di affitto di ramo di azienda (che, pure, come detto, assume rilievo essenziale ai fini della consumazione del reato per il quale si procede), ma per avere concorso a ideare l’intera operazione e a partecipare alla stessa costituzione della società che ha acquisito i beni dalla compagine successivamente fallita.
7.3.2. Al fine di escludere le circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha segnalato la gravità dei fatti (in ragione dell’entità del patrimonio distratto) la condotta di tutt’altro che secondaria di COGNOME, la personalità dell’imputato (gravato da precedenti penali).
La censura sollevata sul punto Ł estremamente generica e, in quanto tale inammissibile anche perchØ non Ł stata indicata alcuna ragione positiva per la quale il ricorrente dovrebbe beneficiare delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Va ribadito che «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchØ anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
A ciò si aggiunga che «l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non
costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01; S ez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 195339 – 01).
Inoltre, appare pertinente il richiamo, sempre sul punto all’orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01).
Essendosi i giudici di merito attenuti a tali principi e considerata la genericità delle allegazioni difensive, la censura Ł inammissibile.
Conclusivamente, i ricorsi di COGNOME e COGNOME devono essere rigettaticon condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile e a tale declaratoria segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e condanna i medesimi al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME