Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22544 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Pubblico Ministero NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta gi depositata; l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME; si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 novembre 2023 la Corte di appello di Milano, all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parziale riforma della pronuncia in data 2 marzo 2022 del Tribunale di Milano, ha concesso a quest’ultimo imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius il trattamento sanziona torio a lui inflitto; e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità di entrambi per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche in relazione alle pene irrogat RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di entrambi gli imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cu 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha presentato un unico motivo di ricorso, con il quale ha censurato la motivazione della pronuncia di appello in ordine alla mancata concessione al medesimo imputato delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, valorizzandone esclusivamente i precedenti (in assenza di ulteriori indici ostativi) erroneamente considerandone pericolosa la fuga, senza compiere, invece, l’apprezzamento dell’adeguatezza delle sanzioni inflitte rispetto ai criteri posti dall’art. 133 cod. pen. ( alla gravità del fatto e alla personalità del reo).
2.2. Il difensore di NOME COGNOME ha articolato due motivi.
2.2.1.Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizi motivazione (anche sub specie del travisamento del prova) in relazione all’affermazione della responsabilità del COGNOME per bancarotta fraudolenta distrattiva, in particolare con rigua alla sussistenza dell’elemento soggettivo, ritenuta dalla Corte di meril:o per il tramite d asserto insufficiente (non potendo giovare sul punto neppure la motivazione della sentenza di primo grado). Piuttosto, l’istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito elementi a sosteg della sussistenza del prescritto dolo (in particolare, le deposizioni del curatore AVV_NOTAIO dell’addetta alla contabilità della RAGIONE_SOCIALE, né le dichiarazioni spont dell’imputato – cui erroneamente si è attribuita portata confessoria, né la scheda contabil richiamata nella sentenza impugnata, che – alla luce dello stesso apprezzamento della Corte territoriale – confermerebbe la prospettazione del ricorrente e corroborerebbe la tes NOME, escludendo la volontarietà di una condotta distrattiva); e dagli elementi in a avrebbe dovuto trarsi che, se ha vi è stato un prelievo di somme dalle casse sociali, al più nel specie ricorrerebbe un prestito e la restituzione di finanziamenti percepiti dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e i vizio di motivazione in ragione della mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, potendo al più attribuirsi al COGNOME – sulla scorta degli elementi già richiamayti con il motivo – un comportamento negligente, ossia un prestil:o o la restituzione di un finanziamento in una situazione di dissesto della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile; è, invece, nel complesso infondato il ricorso di NOME COGNOME.
L’impugnazione del COGNOME è manifestamente. infondata, oltre che volta ad ottenere irritualmente in questa sede di legittimità, per il tramite di asserti generici, un di apprezzamento. La Corte di merito, nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), oltre ad evidenziare come la pena sia stata determinata nella misura minima, ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento sia al difetto di elementi positivi sia sua capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, così indicando – in maniera congrua e conforme al diritto – l’elemento contemplato dall’art. 133 cod. pen. che ha ritenut preponderante.
Come anticipato, i motivi di ricorso del COGNOME – che possono essere trattat congiuntamente – sono nel complesso infondati.
Anzitutto, l’atto di appello non conteneva puntuali censure in ordine alla sussistenz dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale né aveva prospettato la riqualificazione del suo fatto ai sensi dell’art. 217 legge fall., proprio con ri all’elemento soggettivo; e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilev di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specif riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, iRv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cit.). Il che consente di ritenere esaustiva la motivazione nella parte in cui, dop aver ricostruito il fatto, ha attribuito al ricorrente il dolo (evidenziando la significati della somma oggetto materiale del reato).
Nel resto, la decisione impugnata ha compiutamente disatteso il gravame e, segnatamente, la prospettazione volta ad escludere la sussistenza di una distrazione (in quanto, ad avviso della difesa, nella specie il prelevamento di euro 60.000 dalle casse sociali somma che sarebbe rientrata nelle casse della RAGIONE_SOCIALE – sarebbe inerente alla restituzione d parte dell’ente di un finanziamento ricevuto dal socio COGNOME e sarebbe in parte da ricondurre a un pagamento in favore di altra RAGIONE_SOCIALE sempre riferibile al COGNOME). In particolare, la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha ritenuto di porre
sostegno della decisione le dichiarazioni della teste COGNOME (evidenziando come siano state smentite dagli elementi in atti, sia la genericità del suo narrato) né la scheda contabile off in produzione al fine di provare la restituzione della somma (rimarcando come non consti alcuna plausibile giustificazione del debito della RAGIONE_SOCIALE, dato questo non oggetto di una denuncia travisamento della prova); ed evidenziando come la medesima scheda non possa dirsi autentica, non solo perché vergata dal COGNOME e non rinvenuta dal curatore, ma comunque perché essa non ha trovato alcun riscontro nella documentazione acquisita nel corso della procedura fallimentare; ancora, il Giudice di appello ha dato conto del fatto che sia stato propr il COGNOME, come esposto dal curatore e ammesso dalloostesso imputato, a effettuare il prelevamento della somma, profilo quest’ultimo rispetto7quale non può dirsi che ricorra l’asserito travisamento sol perché – secondo quanto esposto nel ricorso – l’Organo fallimentare non ha saputo indicare a cosa i medesimi prelevamenti si riferissero; né può attribuirsi rilie al travisamento, pure prospettato, delle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME il quale non avreb confessato una distrazione ma soltanto rappresentato che il COGNOME aveva ottenuto un prestito poiché comunque, alla luce dei rimanenti elementi appena esposti, esse non hanno portata decisiva sulla tenuta della motivazione, segnatamente in ordine all’effettuazione da parte de ricorrente del prelevamento in discorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01).
Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché la condanna del solo COGNOME al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione da lui presentati impone di attribuir profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/20 Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME NOME condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/04/2024.