Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4579 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLVERARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e per il rigetto del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
il Difensore COGNOME NOME del foro di PADOVA si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l’accoglimento degli stessi.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 1 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, che, a sua volta, li aveva dichiara responsabili del delitto di cui all’art. 216 comma 1 L.F. , con la condanna alla pene accesso fallimentari ed al risarcimento del danno in favore del fallimento costituito parte civile, precisamente:
COGNOME in qualità di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 26 aprile 2012 – dal 12 aprile 1999 al 1 maggio 2011;
NOME in qualità di socio accomandatario e amministratore della RAGIONE_SOCIALE dal 30 luglio 2009 e socia della fallita RAGIONE_SOCIALE dal 29 dicembre 2005 al 4 maggio 2011;
NOME in qualità di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 21 settembre 2006 al 13 dicembre 2015, nonché socio della fallita RAGIONE_SOCIALE dal 24 agosto 1998 al 4 maggio 2011.
COGNOME è imputato:
in concorso con NOME, di aver dissipato o distratto risorse dell’impresa mediante l sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda del 15 marzo 2010 in capo ad RAGIONE_SOCIALE per un corrispettivo irrisorio (e solo in parte corrisposto), rendendo di fatto la RAGIONE_SOCIALE inattiva;
in concorso con COGNOME NOME, di aver dissipato o distratto nel 2010 risorse aziendal attraverso il noleggio di un’autovettura VOLVO 40 in capo alla RAGIONE_SOCIALE senza percepirne e/o richiederne il corrispettivo;
in concorso con NOME COGNOME – nominato amministratore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2 maggio 2011 e la cui posizione processuale è stata separata per irreperibilità – con lo scopo procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori, di aver dist sottratto, in tutto i in parte, i libri e le scritture contabili, avendo NOME consegnato al del fallimento una minima parte delle scritture stesse; e in ogni caso per aver tenuto contabilità, ciascuno per i rispettivi periodi di formale amministrazione, in guisa da consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
1.La difesa di NOME e NOME NOME ha articolato 9 motivi di ricorso.
Con i primi due motivi, hanno dedotto vizio di inosservanza della legge penale e dell motivazione, a riguardo delle argomentazioni della sentenza impugnata in punto di valutazione dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché l’even del reato NOME costituito dal depauperamento del patrimonio della fallita e n dall’insolvenza e dal fallimento, mentre la sentenza impugnata – nel rimarcare che il contra d’affitto d’azienda è stato realizzato “in previsione del fallimento” – avrebbe affermato
perimetro del dolo deve includere anche questi ultimi aspetti; i ricorrenti, inoltre, avreb ciascuno, la qualifica di concorrente “extraneus” nel reato ascritto all’amministratore COGNOME e, pertanto, avrebbe dovuto vagliarsi il profilo della rispettiva consapevolezza della pericol dell’operazione per le ragioni dei creditori della fallita e non della cognizione del disse sentenza della Corte territoriale non avrebbe invece considerato che la volontà dei ricorre fosse quella “di sanare le posizioni debitorie della società facendo ricorso anche a capita propri”, in conflitto con l’elemento soggettivo del reato.
E non NOMEro stati indicati gli “indici di fraudolenza”, illogicamente individuati – qu COGNOME NOME – nella irrisorietà del canone di affitto, nel mancato pagamento dei canoni nelle caratteristiche della società che ha affittato l’azienda e- quanto a COGNOME NOME mero inadempimento al pagamento dei canoni di noleggio del veicolo, da ritenersi di rilevanza civilistica, come esplicitato negli inascoltati motivi di appello.
1.1.11 terzo motivo ha lamentato illogicità della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità sotto il profilo oggettivo, in quanto la difesa avrebbe dato prova del pagamen dei canoni di affitto con la produzione delle ricevute, non disconosciute da alcuno, ritenute giudici di merito inattendibili perché non aventi data certa e inopponibili al fallimento, considerare che tali criteri di valutazione possiedono esclusivamente valenza civilistica e n avrebbero potuto determinare una inversione dell’onere della prova nel processo penale, che incombe sull’accusa e NOME stato dovere di quest’ultima dimostrare l’inesistenza de pagamenti comprovati dai documenti offerti dagli imputati.
1.2.11 quarto motivo ha denunciato un travisamento della prova in relazione agli elementi essenziali del reato contestato, poiché le ricevute di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze dei gradi di merito, farebbero corretto riferimento al contra d’affitto d’azienda, riportando le singole mensilità e i singoli importi, coincidenti con mensili pattuiti maggiorati dell’IVA al 20%; il mancato riscontro nella contabilità intervenuti pagamenti non NOME dirimente, in quanto la documentazione contabile del 2011 non è stata consegnata al curatore fallimentare e ciò è coerente con la mancata emersione del pagamento degli ultimi tre canoni del 2010 e di quelli del 2011, che pertanto non possono essere smentiti attraverso tale argomento; ancora, la prova dei pagamenti relativi al 2011 non avrebbe potuto essere tratta dai conti correnti bancari, perché il teste della guardia di fin ha riferito in dibattimento come gli estratti conto del 2011 non siano stati disponibili.
Invece, il bonifico di 1800 euro da parte della RAGIONE_SOCIALE è stato riscontrato c effettuato il 30 luglio 2010 ed è comprensivo dei canoni da marzo a settembre 2010, maggiorati dell’IVA.
Sarebbe dunque da ritenersi “piuttosto assurda” la pretesa di rinvenire la prova di pagament per mezzo di conti correnti le cui scritture “erano disponibili solo fino al giugno 2010 Cassa di Risparmio e fino al dicembre 2010 per la Veneto Banca” quando i versamenti avrebbero potuto essere rilevati soltanto nel 2011, essendo previsto nel contratto u pagamento trimestrale, da eseguirsi il giorno 15 del quarto mese.
L’accordo intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, attraverso il quale la prima si è accol il costo del TFR dei dipendenti a fronte del prezzo – così compensato – di beni strumenta NOME altro e diverso da quello del pagamento dei canoni d’affitto e le sentenze, n sostenerne un contrasto interno, NOMEro incorse in altro vizio di travisamento della pro che si NOME riverberato, altresì, sulla inesattezza dell’affermazione secondo cui la fattur 10 del 2 maggio 2011, data di risoluzione del contratto di affitto di azienda, relativa alla cessione di beni alla RAGIONE_SOCIALE, non NOME risultata pagata (mentre il pagamento è avvenuto con la corresponsione del TFR dei dipendenti della cedente, tanto che buona parte dei dipendenti non si è insinuata al passivo del fallimento).
1.3.11 quinto motivo si è soffermato sul vizio di travisamento della prova in relazi all’intervenuto pagamento dei canoni di noleggio del veicolo VOLVO in capo alla RAGIONE_SOCIALE, rispetto ai quali si chiede, in questa sede, l’acquisizione di una prov documentale riguardante l’estinzione del contratto attraverso il versamento alla società leasing di euro 3.391,08 da parte della RAGIONE_SOCIALE; anche in questo caso non vi NOME prova della mancata corresponsione dei canoni di noleggio, perché lo stesso curatore avrebbe riferito di non averlo accertato e di essersi limitato a prendere contezza de fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.4.Con ulteriore, sesto motivo i ricorrenti contestano, con il richiamo dei vizi di cui all’ comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi riconducibile alla fattispecie della bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217, comma 1, della legge fallimentare; non NOME ravvisabile uno scopo fraudolento dei soci nel conclusione del contratto d’affitto d’azienda, ma una volontà di attenuarne il peso debitor riservandole i crediti sorti anteriormente ad essa; la curatela, pur ipoteticamente collocand stato d’insolvenza nel 2010, ha dato atto dei versamenti dei soci nelle annualità precedenti, copertura delle perdite; vi NOME poi prova del versamento di euro 150.000, provenienti d un conto estero, per ripianare il debito nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto, e ulteriori euro 140.000 a favore di Banca Antonveneta a copertura di un debito della RAGIONE_SOCIALE, eseguito dai soci, in epoca successiva al contratto di affitto di azienda.
In definitiva, la condotta tenuta dai due imputati non avrebbe potuto essere considerata come animata da dolo ed al più avrebbe potuto essere ricondotta al paradigma della bancarotta semplice, per aver compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento.
1.5.Infine, con i restanti tre motivi, si censurano il diniego dell’attenuante del fatto liev attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, le statuizioni civili – con la quantificazione complessivamente arbitraria del danno derivante mancato pagamento del noleggio dell’autovettura e dal mancato pagamento dei canoni d’affitto dei beni aziendali – e la quantificazione della pena accessoria fallimentare, determinata misura uguale a quella della pena principale senza idonea motivazione.
2.La difesa dello COGNOME ha articolato 4 motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo si è dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe risposto ai motivi di appello, inte evidenziare un principalità l’assenza di dolo dell’imputato nell’operazione di affitto d’azi finalizzato al contenimento dei costi per la RAGIONE_SOCIALE, mentre gli eventuali inadempimen dell’obbligazione di pagamento NOMEro addebitabili ai NOMENOME NOME NOMENOME NOME NOME NOME tenuto conto del versamento di euro 150.000 in data 31 maggio 2010 a copertura dei debiti della società verso una banca; e non NOME stata pertanto valutata la proposta d derubricazione nel reato di bancarotta semplice, già citato.
2.2. Con il secondo motivo, fondato sui vizi di inosservanza della legge penale e del motivazione, si è censurata la decisione nella parte confermativa dell’irregolare tenuta de scritture contabili per gli anni 2009 e 2010 e della successiva sottrazione o distruzione d stesse. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della deposizione del dr.COGNOME, già commercialista tenutario della contabilità della società, che ha dichiarato che l’impi contabile era stato regolarmente tenuto e che tutta la contabilità, così aggiornata, era s consegnata al nuovo amministratore, NOME; e per poter affermare la responsabilità dello COGNOME le sentenze di merito avrebbero dovuto approfondirne il ruolo di amministratore di fatto nell’ultimo periodo anteriore al fallimento, dopo il subentro del cittadino rumeno contestato – ed esplicitare la prova della sussistenza della coscienza e volontà, da parte s del fine di pregiudicare gli interessi dei creditori.
2.3.11 terzo motivo ha lamentato un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, non essendosi tenuto conto degli elementi positivi addotti dalla difesa, traibili dall’operatività regolare della società per periodo, dalla sfavorevole congiuntura economica e dalla non eccessiva gravità del danno cagionato e del passivo, attribuibile ai reali beneficiari delle condotte distrattive, i coimp
2.4.11 quarto motivo si è doluto, sotto il profilo del vizio di omessa motivazione, della conda civile alla provvisionale, quantificata senza distinguere la posizione del ricorrente risp quella dei COGNOME, che NOMEro stati coloro che non avrebbero pagato i canoni dell’affitto del noleggio.
Il 17 novembre 2023 il difensore di COGNOME ha fatto pervenire note scritte, con le quali replicato alle conclusioni del Procuratore generale.
Considerato in diritto
Il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 primi due motivi del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME sono manifestamente infondati.
E’ consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, a cui il collegio intende dare continu che “l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituit dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato d insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficient consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella d garanzia delle obbligazioni contratte (Cass. sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805; conf. sez.5 n. 52077 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261348).
Pertanto, mentre non è necessaria la consapevolezza dello stato di dissesto in cui vers l’impresa, il compimento dell’atto depauperante “nella previsione del fallimento” non vale cer a mutare la natura dell’elemento soggettivo richiesto per la consumazione del reato, ma semmai – a colorare più gravemente l’intensità del dolo ad essa sotteso; e, allo stesso modo se il fuoco del dolo dell’extraneus non deve investire lo stato di dissesto della fallita, la su cognizione, nella specie rafforzata sotto il profilo probatorio dalla compresenza di ” correlate” nella conclusione dell’accordo per identità di compagini sociali, vale ad accentuar la rimproverabilità perché indice significativo della rappresentazione della pericolosità dell per gli interessi dei creditori(cfr. Cass. sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 27815
Quanto, poi, all’ assunta, inappagante descrizione degli “indici di fraudolenza” della condot vale la pena ripercorrere i tratti salienti della sentenza del primo giudice, in un contesto doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento del rispettive decisioni e, di conseguenza, la struttura motivazionale della sentenza di appell salda con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro).
Così si è espressa la pronuncia del giudice di prime cure, a riguardo della connotazion distrattiva dell’operazione di locazione d’azienda del marzo 2010 (pagg.2 e 3):
” Dal 2005 al 4.511 la compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE è stata costituita unicamente 3 imputati, nella misura del 34% COGNOME, del 50% COGNOME NOME e del 16% COGNOME NOME In data 15.3.10 COGNOME, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, sottoscriveva un contratto di affitto di azienda ad RAGIONE_SOCIALE di NOME, che quest’ultima sottoscriveva a sua volta come socia accomandataria e quindi legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (all. 12 alla relazione art. 33 I. fall.) […1.
Il canone di affitto pattuito era di soli 3000 euro all’anno: una somma all’evidenza irr considerato che si tratta di una società che, ad es. nel conto economico al 31.12.09, cioè du mesi e mezzo prima della stipula del contratto di affitto, risultava aver avuto ricavi per v e prestazioni per 757.297 euro (p. 20 relazione art. 33), che aveva 9 dipendenti (p. testimonianza curatore) e che il 2.5.11 risulta aver venduto alla stessa RAGIONE_SOCIALE Vend
RAGIONE_SOCIALE la proprietà di alcuni beni strumentali emettendo una fattura di 35.000 euro oltr IVA.
Con riguardo a quest’ultimo punto, si precisa che il contratto di affitto d’azienda prevedev cessione dell’intero compendio dei beni strumentali, elencati all’allegato B. Se dunque per un sola parte di essi un anno dopo veniva ritenuto congruo un prezzo di 35.000 euro più IVA, è evidente che il canone di 3.000 euro all’anno era del tutto simbolico.
La spiegazione offerta dalle difese, che il prezzo fosse basso perché la società si faceva car delle spese costituite da stipendi e oneri previdenziali dei lavoratori, è incongrua.
Il trasferimento dei contratti dei lavoratori avviene ordinariamente negli affitti d’a proprio perché l’azienda affittata continui a lavorare. I lavoratori sono un costo per la so ma apportano il valore del proprio lavoro, senza il quale l’affitto di beni strumentali, marchi, avviamento, non potrebbe essere utilizzato.
Diverso NOME se il canone minimo potesse trovare spiegazione nell’assunzione da parte della società conduttrice, la RAGIONE_SOCIALE, anche dei debiti della società, che invece per espre pattuizione all’art. 4 del contratto restavano in capo alla sola RAGIONE_SOCIALEh’.
La motivazione piana, logica e persuasiva della sentenza di primo grado , richiamata e integrata da quella impugnata (punto 1.1 e punto 1.3 delle “ragioni della decisione”), illustra pertanto la ricorrenza dei plurimi indicatori di intrinseca artificiosità del negozio giuridic l’intercorrenza tra enti commerciali riconducibili alla medesima titolarità ed interess (COGNOME NOME e COGNOME NOME, soci sia della RAGIONE_SOCIALE che della RAGIONE_SOCIALE, non patrimonializzata, costituita e resa operativa ad hoc in prossimità dell’operazione di “traslazione” e dunque ad essa strettamente funzionale, pag. 4 sentenza di primo grado; teste COGNOME, pag.28 trascrizioni udienza 28 settembre 2020), l’assoluta irrisorietà del canone locazione rispetto all’entità dei ricavi prodotti dall’ impresa, ma anche a fronte del p accumulato a tale data – e in disparte quanto tra breve si dirà a riguardo dell’assenza de prova della sua integrale corresponsione, correttamente evidenziata dal duplice elaborato d merito – e la previsione di clausole contrattuali sconsiderate, volte a deprivare la so affittante dei propri assets positivi senza tuttavia alleggerirne la pregressa esposizione debitoria, così da parcheggiarla, priva di futuro commerciale, in vista del fallimento; e ta linea con il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta distrazione dell’azienda, in base al quale si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolen distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d’azienda in previsio fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni azienda soggetto giuridico, in particolar modo quando l’affitto d’azienda determini la sostanzi inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, COGNOME, 272841).
2.11 terzo e il quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che possono essere trattati congiuntamente perché intimamente collegati – ed il cui esame
involge, peraltro, ancora quanto esposto con il primo motivo del ricorso COGNOME, suggerendo le medesime declinazioni – sono generici e manifestamente infondati, dal momento che – per un verso – non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi delle sentenze di merito e – per altro verso – non tengono conto dei principi di diritto più espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di vizio di contraddittori processuale (o di travisamento della prova), che chiama in causa le ipotesi di infedeltà de motivazione rispetto alle risultanze del processo e, dunque, le distorsioni del patrimo conoscitivo valorizzato dagli enunciati della sentenza rispetto a quello effettivamente acquis nel giudizio.
E’ bene rilevare, in primo luogo, che l’art. 193 del codice di rito stabilisce che nel pro penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, ma non preclude certamente al giudice penal secondo il suo libero convincimento, di fare ricorso alle regole interpretative stabilite legge civile al fine di apprezzare l’efficacia probatoria degli apporti conoscitivi e docum delle parti; in tal caso, tali criteri non vengono utilizzati come regole cogenti, ma come strumenti di valutazione della portata e della consistenza probatoria del singolo elemento.
Immune da censure, sotto tale profilo, deve ritenersi lo svilimento probativo delle rice consegnate alla curatela dalla ricorrente COGNOME per dimostrare l’effettività del pagamento canoni dell’affitto, in quanto “prive di data certa – e dunque non opponibili alla procedura sottoscritte con una sigla, non contenenti alcun riferimento né al mezzo di pagamento, né a numero delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, a cui non corrispondono nemmeno gli importi. Nessuna copia di assegno, nessun riscontro di bonifici…” (pag.3 sent. primo grado).
E’ da aggiungere, in secondo luogo, che gli argomenti difensivi non si misurano neppure con le allegazioni documentali al ricorso per cassazione – compulsabili dal collegio a cagione dei ril di presunto travisamento della prova, sopracitati – perché, per un verso, la conformazio grafica delle cc.dd. ricevute deporrebbe per un pagamento ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE piuttosto che dalla RAGIONE_SOCIALE (“ricevuti da RAGIONE_SOCIALE – novecento euro etc….3 e, per altro verso, ciò che è stato rimarcato dalla curatela del fallimento e persuasivamente ripreso dal convergente struttura delle sentenze di merito non è tanto e solo la “singolarità” dei conte e delle caratteristiche dei documenti, quanto piuttosto la mancata dimostrazione dell’effetti del passaggio di risorse dall’affittuaria alla di poi fallita attraverso la produzione o l’e della speculare registrazione contabile e/o bancaria dell’RAGIONE_SOCIALE (“….allora, io non ho rinvenuto il pagamento, l’incasso… Quanto è stato trasmesso dall’altra parte non è “ho fat bonifico, trasmetto la contabile del bonifico con cui viene attestato che ho fatto il pagamen erano classiche ricevutine…”(pag.17 trascrizioni testimonianza del curatore, ud. 28 settembre 2020).
Perdono dunque di qualsiasi solidità tutte le obiezioni che si sono concentrate sulla parzia dei riscontri contabili della RAGIONE_SOCIALE e sulla oggettiva indisponibilità degli estratti conto della RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 2011.
In definitiva – al di là del bonifico di 1800 euro relativo al pagamento dei pur insigni canoni d’affitto per le 6 mensilità di marzo-agosto 2010 – non è stata fornita prova de adempimenti successivi.
Destituita di fondamento è poi la doglianza che si è soffermata sulla rilevanza decisiva del presunta scrittura privata di risoluzione del contratto di affitto di azienda, datata 2 m 2011, che NOME ha inoltrato al curatore, solo a seguito delle richieste quest’ultima di avere contezza della effettiva destinazione dei beni strumentali.
La sentenza di primo grado, con proposizioni razionali e sottratte a qualsiasi censura in sede legittimità, ne ha commentato le numerose aporie, tali da renderla inaffidabile e dunque vieppiù dimostrativa del disegno decipiente, sottostante all’iniziativa di dismissione dell’azi (che includeva i cespiti dell’impresa), ovvero: la mancanza di data certa; la mancanza di una valida sottoscrizione del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, essa recando la firma d COGNOME NOME, che non era mai stato amministratore della società e che due giorni dopo la presunta data di pattuizione, si NOME liberato della quota; l’inattendibilità della eviden “compensazione” tra il credito della società fallita, relativo alla cessione dei beni strument il debito di quest’ultima a titolo di versamento del TFR dei dipendenti, che si addu perfezionato dall’RAGIONE_SOCIALE, ma del tutto indimostrato.
In questo contesto, è fuorviante e comunque inconferente l’assunto di uno stravolgimento del materiale probatorio ascrivibile alle sentenze di merito, svolto nel motivo di ricorso, pe quanto esposto a pag. 3 e 4 della pronuncia del primo giudice ha inteso prendere spunto dalle osservazioni del curatore fallimentare, che ha riferito di una oggettiva inconciliabilità (pa e 28 relazione del curatore, pagg.12-15 trascrizioni) tra quanto previsto nel contratto di af di azienda, che “sulla carta” includeva le immobilizzazioni materiali (all. B), e le giustifi fornite “a posteriori” sulle modalità di acquisizione e pagamento di queste ultime (tra l’alt assenza della prova della corrispondenza dei beni asseritamente acquistati rispetto a quell precedentemente affittati ed in presenza di un documento contabile di “riepilogo cespiti apparentemente ancora presenti nel patrimonio della società e naturalmente non rinvenuti, per un valore consistente, alla data del 31 maggio 2011) da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Certo è, in ogni caso, che negli elaborati delle sentenze di primo e secondo grado e negli “at del processo” allegati dalle parti non è dato cogliere elemento idoneo a comprovare l’avvenuta estinzione del debito relativo al TFR da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e tale non può esse individuato nell’accertata insinuazione al passivo della procedura concorsuale di un sol dipendente (come meramente ipotizzato nel ricorso, a pag. 23).
In definitiva, il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all’operazio affitto di azienda – con motivazione assolutamente appropriata ed illustrativa delle singol articolate scansioni ricostruttive – natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente a spogliare la società fallita, impossibilitata a proseguire l’attività, di tutti i beni
avviamento incluso, senza alcuna concreta e comunque adeguata contropartita, nella persistenza, del resto, del suo peso debitorio.
Si tratta, per il vero, di declinazione conforme alla stabile giurisprudenza di questa C secondo la quale “integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazion stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di aziendali dell’impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse azi (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370); integra il reato di bancarott fraudolenta impropria patrimoniale l’affitto d’azienda al quale non consegua l’incasso dei cano pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in pro (Cass. sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma n. 1, legge fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che com la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 124 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044).
3.11 quinto motivo del ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ma che attiene specificamente alla posizione di costui ed al suo concorso, in qualità di amministratore de RAGIONE_SOCIALE, nella distrazione dell’autovettura TARGA_VEICOLO inammissibile, perché – quanto all’assunta violazione di legge, quand’anche ricondotta al prof della “assenza della motivazione” – si tratta di censura non formulata con i motivi di app (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) e – quanto all’invocato travisamento della prova lagnanza parimenti insuscettibile di analisi in questa sede, dal momento che, in caso di c doppia conforme, il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probatori non denunciati al giudice di appello (cfr motivazione sez. 5, n. 1927 del 20 dicembre 2017, COGNOME e altri, Rv. 272324; sez. 6, 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665, secondo cui “nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato su travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materia processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tem di cognizione in sede di legittimità”).
E’ questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, dal momento che la sentenza impugnata (punto 1.2), ha messo in rilievo che “NOME non ha formulato alcun motivo relativo alla propria responsabilità per la distrazione dell’autovettura Volvo”; ed è un’osservazione può essere confermata, del resto, dall’esame diretto dell’atto di gravame, in “allegato 9 ricorso per cassazione, salvo rilevare evanescenti note di dissenso, contenute a pag. 6, di ta genericità da precipitare nell’inammissibilità, perchè è noto che il motivo con cui si propong
Cassazione una doglianza riferita all’omessa motivazione in relazione ad un motivo d’appello comunque inammissibile, risulta a sua volta geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concors con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i moti generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/19 Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
Il motivo di ricorso è comunque manifestamente infondato, giacchè la sentenza di primo grado – pag. 5 – ha menzionato le concordi testimonianze del curatore del fallimento e dell’ufficiale polizia giudiziaria quanto alla palese antieconomicità dell’operazione di noleggio di un veicol favore di una società amministrata dal suo socio di maggioranza ed avente la medesima sede, del cui pagamento, mai formalmente preteso, non è stata rinvenuta traccia e di cui non è stata data contezza dall’imputato nel corso del processo.
Le conclusioni così rassegnate possono essere estese agli argomenti spesi, sullo specifico punto, dal primo motivo della difesa COGNOME, che non possiedono, pertanto, pregio alcuno.
4.Travolto da manifesta infondatezza, in questo scenario, si rivela il sesto motivo di ricors COGNOME NOME e COGNOME NOME, inteso a prospettare una riqualificazione dell’operazione di affitto di azienda nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice di all’ art. 217 prima parte n. 3 cod. pen., dal momento che la sua realizzazione non si è svol nell’interesse dell’impresa e con l’obbiettivo della conservazione del patrimonio a tutela de aspettative dei creditori, ma si è concretizzata in un progetto decettivo e fraudolen rappresentato dall’estromissione dell’intero complesso dei beni aziendali in assenza di adeguata contropartita.
A tal proposito, e con specifico riferimento alle ragioni di ricorso, è comunque di ril puntualizzare, a conforto delle pur esaustive argomentazioni delle motivazioni delle sentenze del doppio grado:
che l’effettività dei finanziamenti dei soci, che si è sostenuto eseguiti prima del contrat affitto di azienda in quanto emergenti dalle schede contabili, non è stata provata (pag.2 relazione del curatore, all. 12 del ricorso per cassazione, pag. 10 trascrizioni);
che la società poi fallita, diversamente da quanto ventilato in ricorso, non era in realtà ti di crediti al momento della stipulazione dell’affitto – cfr. deposizione teste COGNOME, pa trascrizioni (“in capo alla società RAGIONE_SOCIALE vengono lasciati tutti i crediti e i debiti, non c’ crediti, ma solo debiti.. .n;
che inconcludenti si palesano gli appunti relativi ai presunti pagamenti di debiti a favore d istituti di credito, perché il bonifico di 150.000 euro, proveniente (genericamente) dall’este 31 maggio 2010 sul conto corrente della Cassa di Risparmio del Veneto, non è univocamente riconducibile ad una iniziativa degli imputati, i quali, anzi, avevano ceduto le quote all’AVV_NOTAIO 2 maggio precedente;
che, quanto al versamento di 140.000 euro, che si assume eseguito nell’ottobre 2011 da COGNOME NOME a favore di Banca Antonveneta per estinguere le garanzie personali da lui prestate e una procedura esecutiva intentata contro di lui, il doc. n.13 allegato al ricor cassazione non è stato prodotto nel giudizio di merito (come si desume dall’inciso del motivazione della sentenza impugnata, punto 1.1:” Del tutto prive di valore giustificativo sono poi le circostanze illustrate a pag. 8 dell’atto di appello COGNOME, inerenti l’asserito pag di parte dei debiti sociali con risorse personali. Peraltro, si tratta di circostanze cui si di fornire una prova documentale…che tuttavia non è mai pervenuta’) e risulta irricevibile e non valutabile in questa sede, stante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di vertic baso al quale “nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti a eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gra giudizio” (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25897 del 25/05/2009, Milone, Rv. 243902); ed anzi, in proposito, per analoghe ragioni, deve essere dal collegio parimenti rilevata l’inammissibilit dunque l’inutilizzabilità processuale, delle produzioni eseguite in allegato al ricors cassazione, costituite dal decreto ingiuntivo Antonveneta a carico dei COGNOME e dalla lett 27 ottobre 2011 di transazione MPS con i cinque assegni circolari acclusi (all. 13 al ricorso cassazione), dalla copia della lettera 26 luglio 2011 di estinzione anticipata del leasing e copia della lettera 26 luglio 2011 con invio contabile di pagamento (all. 10 al ricors cassazione), perché documenti allegati, al di fuori del contraddittorio processuale, alla memor di conclusioni nel giudizio cartolare di appello dell’AVV_NOTAIO, mai formalmente ammessi acquisiti al fascicolo dalla Corte d’appello (sez.2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, 283790);
che il passivo accumulato dalla procedura, a fronte dell’inesistenza di attivo, è corpos significativo (al 28 settembre 2020 euro 368.645,92, pag. 9 delle trascrizioni) e si ins coerentemente nella scelta, ampiamente descritta dalle sentenze di merito, di abbandonare la società ad un destino segnato, in spregio a qualsiasi principio di ragionevolez imprenditoriale.
Nel complesso, e in ogni caso, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche d operazioni di affitto di azienda e di noleggio dell’autoveicolo, appaiono evidentemente volt sollecitare una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del mate probatorio, con evidente inammissibilità “ah origine” dei motivi stessi; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazion normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenut logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedim impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coe
strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è “geneticamente” informato, ancorch questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani 216260-01).
Ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicit motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamen carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).
5.1 motivi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che investono la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219 terzo comma L.F., la durata delle pene accessorie fallimen e l’entità della provvisionale relativa al risarcimento del danno sono inammissibili, perch tratta di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello e, dunque, trascinate dal vulnus di cui all’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; non sono invero proponibili con il ricorso cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevit difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
Analoga sorte deve essere riservata alla parte del motivo di ricorso che ha lamentato i mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché il condivisibile e gi richiamato orientamento di questa Corte è nel senso che “il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi speci non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato i concreto tale sanzione” (Cass. sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).
La sentenza del giudice di seconde cure ha peraltro espressamente rimarcato, con giudizio sul quale si deve convenire, l’estrema genericità della richiesta di concessione delle attenua innominate (punto 1.2) – traibile, del resto, anche dalla lettura dell’atto d’appello, pag. collegio non resta che registrare, per ciò solo, l’inammissibilità della ragione di ricorso.
6.11 secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME è, a sua volta, inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Quanto alla doglianza che riguarda l’errata valutazione della testimonianza del COGNOME già professionista di fiducia della fallita, mette conto ricordare che per costante giurisprud della Corte di Cassazione, alla quale il collegio intende dare continuità “non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valu
del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
La sentenza di primo grado – pagg. 6-8 – e quella di conferma, in sede di gravame – punto 1.4
hanno congruamente ed esaurientemente vagliato gli indicatori che depongono per la connotazione fraudolenta del comportamento dell’imputato nella omessa ed irregolare tenuta dell’impianto contabile, nella duplice conformazione delineata dal n. 2) della prima pa dell’art. 216 della legge fallimentare.
Lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato invero desunto da una pluralità di eleme univocamente interpretabile secondo un percorso ricostruttivo logico-inferenziale, come l’avvenuta distrazione del complesso aziendale un anno prima del subentro del nuovo socio (unico) ed amministratore, congiuntamente deciso dai tre imputati, soci fino al maggio 2011 della di poi fallita, la selezione – certamente indicativa – di un soggetto estraneo al produttivo e commerciale di interesse, residente in Romania, “pronto a rendersi irreperibile”, che ha acquisito la società “a titolo gratuito” e che, in effetti, alcuna attività ha svolto considerazione dell’avvenuta sottrazione di ogni consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impossibilità di assicurare continuità di funzionamento, il trasferimento di sede – deli dal ricorrente e dai coimputati – in uno stabile condominiale del centro di Padova, mentre unici fattori produttivi avrebbero proseguito la propria operatività nello stabilimento RAGIONE_SOCIALE, nel contempo divenuta sede dell’RAGIONE_SOCIALE; in un tale contesto, congeniale prospettiva e concertazione comune – a prescindere dall’assunzione, o meno, del ruolo di amministratore di fatto nell’ultima parte della vita dell’ente – era quella di l’attività dell’impresa e, di conseguenza, anche quella di interrompere (e impedire la verific ogni adempimento contabile e tributario, precludendo la ricostruzione – come avvenuto dell’andamento degli affari e del tracciamento dei profili di drenaggio di tutte le dispon della società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Chiosa pertanto la sentenza di primo grado – pag. 7, ripresa dalla pronuncia della Cor d’appello – al cui tessuto espositivo alcuna seria critica può essere mossa, che “l’unico reale significato era proprio quello di creare uno iato temporale fra le attività di spoliazio dichiarazione di fallimento, ritirare la contabilità e sottrarla alla disponibilità di un essendo del tutto evidente che la società NOME inevitabilmente fallita, scaricando responsabilità sull’ultimo amministratore, che era una mera testa di legno: senza una sede operativa reale, senza beni strumentali, con il domicilio all’estero, pronto a ren irreperibile. La sparizione dei libri sociali era perciò parte essenziale e già prevista dell’operazione sopra descritta che ha portato COGNOME a uscire formalmente da quella società che veniva lasciata in piedi solo come guscio vuoto, e corretta pertanto ne è l’imputazione anche a lui a titolo di concorso”.
E tutto ciò in armonia con l’orientamento costante di questa Corte, secondo il quale “in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunt dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzan la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può esse ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissi all’occultamento delle vicende gestionali(sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023,Di Pietra, Rv. 284304); rammentato peraltro che “ai fini della configurabilità del delitto di bancar fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, sono tra lor equivalenti, con la conseguenza che non è necessario accertare quale di queste ipotesi si sia in concreto verificata se è comunque certa la sussistenza di una di esse ed è inoltre acquisita l prova in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di ren impossibile la ricostruzione del movimento degli affari” (cfr. Cass. sez. V, n. 42754 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271847; Cass., sez. V, 23.9.2014, n. 47923, rv. 261040; Cass., sez, V, 27.9.2013, n. 8369, rv. 259038).
Quanto, infine, alla stima valutativa della testimonianza del COGNOME, la sentenza di pr grado ha fornito adeguata chiarezza, sottratta al vaglio di legittimità, delle ragi inattendibilità della deposizione, a riguardo del dedotto, mancato riscontro delle eclat anomalie delle scritturazioni del conto “cassa”, della vaghezza di alcune risposte (come quell riguardante il ricordo, a distanza di molti anni, dell’avvenuta consegna della contabilità n mani del nuovo amministratore senza tuttavia allegarne la prova documentale), e della sostanziale inconducenza, ai fini probatori, del ruolo da lui svolto, tradotto nella trasposizione informatica e cartolare dei dati forniti dall’impresa.
Il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi delle sentenze dei gradi di merito, si limita a formulare obiezioni assertive e puramente contestative e risulta viepp manifestamente infondato, anche perché – in disparte quanto già osservato – deve essere nettamente distinto il travisamento della prova, suscettibile di integrare il vi contraddittorietà della motivazione, e la deduzione di un’erronea interpretazione della prov estranea a tale vizio, posto che “il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi prova appartiene esclusivamente al giudice di merito” (per tutte, sez. 4, n. 14732 de 01/03/2011, Molinario, Rv.250133).
7.11 terzo motivo del ricorso dello COGNOME, attinente al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico e manifestamente infondato. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattes con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Cass. sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, RV.275057), tanto più nel caso in cui generico e disancorato
dalle ragioni esposte nella sentenza di primo grado – cfr. pag. 9 – debba essere apprezzato i motivo di appello precedentemente confezionato, come nel caso in scrutinio ( pag. 5:”il tribunale, ai fini del riconoscimento anche parziale delle attenuanti generiche[. ..j avrebbe dovuto considerare che le vicende da ultimo contestate afferiscono agli anni 2009-2012 rispetto ad una società operante sul mercato dal 1999 e che indubbiamente come altre operanti nel medesimo settore aveva risentito di una crisi globale e di una general contrazione della domanda”); e la necessità di approfondimento della motivazione è direttamente proporzionale allo scostamento dai minimi edittali della quantificazione del sanzione, nel caso di specie comunque assestata sui valori basici di legge.
La Corte territoriale ha dato rilievo alla gravità della condotta e ai precedenti penali possono essere valorizzati indipendentemente dalla contestazione e dalla ritenuta disapplicazione della recidiva (cfr. per il principio espresso Sez. U n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv.275319).
8.11 quarto e ultimo motivo del ricorso COGNOME è genericamente formulato – come lo era il motivo di gravame, viziato dunque da inammissibilità originaria (cfr. sez.5 n. 44201 de 29/09/2022 cit.; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700) – e si rive peraltro, manifestamente infondato.
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile, c poi avvenuto nel caso di specie, nel quale l’entità della provvisionale è stata determinata modo contenuto, con l’adozione di criteri prudenziali ed equitativi (Cass. sez.4, n. 20318 d 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882); e ancora, è principio di diritto più volte affermato questa Corte, che la statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso pe cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Se 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).
9.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/11/2023
Il consiglier estensore
Il Presidente