Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17981 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposti da
NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza dell’8 giugno 2023 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha insistito p l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A, per aver occultato e distrutto le
scritture contabili della società) e di plurime condotte distrattive qualificate termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B, nn. da 1 a 5).
Celebrato il giudizio di primo grado, con le forme del rito abbreviato, il NOME veniva assolto dal reato di bancarotta documentale, ma condannato per la parallela contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Investita dell’impugnazione proposta dall’imputato, la Corte d’appello confermava, sostanzialmente, la prospettazione accusatoria, nei termini accertati in primo grado, escludendo la sola condotta distrattiva contestata al n. 2.
Ricorre per cassazione l’imputato, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione all’art. 216 I. fal del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le analitiche prospettazioni difensive e, particolare:
con la circostanza (desumibile dagli esiti della consulenza tecnica di parte e dalle esplicite dichiarazioni rese, nel corso delle indagini difensive, da NOME COGNOME) per cui i prelevamenti effettuati, per contanti, dal conto corrente societario dovevano ritenersi destinati al pagamento di fornitori e dipendenti, attese le loro esplicite richieste in tal senso;
con la restituzione di quanto eventualmente prelevato a titolo personale, per come chiaramente desumibile dai versamenti effettuati, già nel 2005, dallo stesso ricorrente sui conti societari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per come si è detto, il NOME è stato ritenuto responsabile di alcune condotte distrattive, qualificate in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare: 1) della distrazione dell’immobile sito in INDIRIZZO de Comune di Palermo (venduto alla RAGIONE_SOCIALE) o del prezzo ricavato da tale vendita, pari ad curo 375.000 oltre IVA; 2) della distrazione di alcune somme dal conto corrente aziendale (per l’importo totale di euro 290.880.26), condotta poi esclusa dalla Corte d’appello; 3), 4) e 5) della distrazione delle somme di euro 7.500, 5.000 e 6.000, mediante corrispondenti emissioni di assegni in favore di sé medesimo e di NOME COGNOME.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha dato atto: a) della (pacifica) circostanza per cui nelle casse della società fallita non stata rinvenuta la somma (di circa 145.000), corrispondente alla restante parte del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile; b) dell’esistenza di alcuni pagamenti (rispettivamente di 7.500, 5.000 e 6.000) eseguiti in favore dello stesso imputato e di NOME COGNOME senza una specifica ragione attinente
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all’attività di impresa; dell’infondatezza delle deduzioni difensive, quanto alle circostanze riferite da alcuni dipendenti della società fallita in ordine alle modalit di pagamento dei compensi e alle mansioni svolte da NOME COGNOME (rilevandone la manifesta genericità, l’assenza di prove documentali e la conseguente inidoneità a fondare un valido supporto probatorio in ordine alla destinazione delle somme in termini coerenti con gli interessi aziendali).
A fronte di ciò, le censure sollevate dalla difesa, oltre a riprodurre gli stess argomenti già prospettati nell’atto di appello, si limitano a richiamare parti d singoli elementi di prova, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal AVV_NOTAIO contesto probatorio, ma nel loro vicendevole rapporto, all’interno di una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
D’altronde, seppur formulate sotto i profili della violazione di legge e di asserita illogicità o travisamento della prova, le censure prospettate si risolvono in una rivalutazione dei dati probatori acquisiti e dell’attendibilità e credibilità testi esaminati, dimenticando che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. La valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimo salvo il controllo di congruità illogicità della motivazione, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, in quanto postula, intrinsecamente, la necessità di comparare e coordinare i singoli elementi di prova, nella loro individuale e complessiva valenza dimostrativa. Un apprezzamento in fatto riservato, ontologicamente, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
È pur vero che la nuova formulazione dell’art. 606 cod. proc. pen. consente la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto del processo (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato. Ma tanto non può condurre ad estendere l’ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove. Il giudizio di cassazione rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa, obiettivamente incontrovertibile e
decisivi rispetto alla motivazione assunta. Viceversa, ogni questione che postuli una rilettura degli elementi in fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti si pone fuori dal perimetro del vizio deducibile (Sez. 1, n. 42369 del 16 novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324), atteso che la selezione dei dati ritenuti rilevanti (all’interno de singolo mezzo di prova e, complessivamente, alla luce dell’intero materiale probatorio raccolto) e la conseguente attribuzione dello specifico significato ad una prova raccolta è attività riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente con i dati processuali.
La seconda delle due censure, afferente, per come si è detto, alla pretesa restituzione di quanto in ipotesi sottratto è infondata.
In linea di principio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’oggettività materialità della bancarotta distrattiva viene meno quando, prima della dichiarazione di fallimento (momento nel quale andrà apprezzata la permanenza offensiva dei fatti di bancarotta), l’effetto distrattivo è annullato da un’attività di segno contrario, idonea a reintegrare l’originaria consistenza del patrimonio dell’impresa (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Cannavale, Rv. 249721). Non è necessario che detta restituzione sia materialmente effettuata dall’agente con proprie risorse, né che avvenga attraverso una materiale dazione di denaro o di altri beni, ben potendo l’incremento patrimoniale essere conseguenza dell’elisione di una parallela posta passiva (Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015, dep. 2016, Rv. 266025, in motivazione).
Ciò che necessario, tuttavia, è che vi sia effettiva corrispondenza tra la condotta distrattiva e quella di segno contrario; sia con riferimento al profilo oggettivo (in ragione della sostanziale identità di valore), sia con riferimento a quello funzionale.
Ebbene, a fronte della sottrazione di oltre 150.000 euro, il ricorrente deduce di averne versati 8.000; e tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali.
Così deciso il 14 marzo 2024
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Il Presidente