Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8737 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8737 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a SANTA NOME NUOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a FORNELLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a ISERNIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Campobasso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha richiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
letta la memoria di replica depositata nell’interesse di NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione del reato, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, imputato del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale.
NOME COGNOME, amministratore unico negli anni 2011 e 2012 della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” (“RAGIONE_SOCIALE” nel prosieguo), viene contestata
l’effettuazione di una serie di pagamenti, complessivamente ammontanti a diversi milioni di euro, in favore di taluni creditori in danno degli altri.
La contestazione mossa nei confronti degli imputati COGNOME e COGNOME, nella loro rispettiva qualità di presidente e consigliere del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e, al contempo, il primo amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” ed il secondo amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, è invece quella di aver effettuato, in conflitto di interessi ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della fallita, l’acquisto dalla RAGIONE_SOCIALE de 100% delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo eccessivo rispetto al loro valore e la successiva fusione per incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE con conseguente azzeramento del patrimonio netto di tale RAGIONE_SOCIALE.
All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello di Campobasso ha ritenuto che dall’istruttoria espletata non emergesse una prova evidente dell’estraneità del COGNOME rispetto alla contestazione di bancarotta preferenziale, in quanto, nonostante il conferimento di poteri gestori ad altro consigliere (per la rilevata condizione di incompatibilità dello stesso rispetto alla gestione ordinaria della RAGIONE_SOCIALE in quanto esercente la professione forense), non risultava una sua totale estromissione dai poteri gestori, né risultava venuto meno il suo generale potere di vigilanza sull’operato altrui.
Quanto alla posizione degli imputati COGNOME e COGNOME, il giudice di secondo grado ha condiviso il giudizio del Tribunale sulla incongruità delle operazioni indicate in imputazione sia sul piano della convenienza intrinseca che rispetto allo specifico contesto economico nel quale si inserivano.
Nella sentenza oggetto di ricorso viene in particolare posto in evidenza che le quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano state acquisite dalla RAGIONE_SOCIALE ad un prezzo superiore del 50% rispetto al valore della prima e che l’assenza di convenienza dell’operazione era stato mascherato mediante l’artificioso raddoppio, in prossimità della cessione, dei canoni di locazione dei macchinari che la stessa RAGIONE_SOCIALE versava alla RAGIONE_SOCIALE
L’operazione di acquisto delle quote della RAGIONE_SOCIALE, come pure la successiva fusione delle RAGIONE_SOCIALE, aveva prodotto vantaggi solo per la RAGIONE_SOCIALE e per la stessa RAGIONE_SOCIALE, delle quali i due imputati erano amministratori unici, mentre la RAGIONE_SOCIALE, che già versava in una situazione di sofferenza economica a causa delle conseguenze prodotte dall’influenza aviaria, già dall’anno successivo all’acquisto, aveva accumulato solo perdite, tanto da essere costretta a procedere a licenziamenti e a ricorrere alla cassa integrazione guadagni, continuando ad operare sino al 2012 solo grazie ai finanziamenti della Regione Molise.
Il ricorso di NOME COGNOME si articola in due motivi.
2.1. Con il primo viene dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alle risultanze in atti.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, infatti, si sostiene che la difesa avesse documentato in modo specifico che il COGNOME, per ragioni di incompatibilità, era stato esonerato dall’attività di gestione dell’impresa, la quale era stata contestualmente affidata al consigliere COGNOME, come dimostrato dal verbale del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE del 12.5.2011 e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso teste COGNOME, ulteriormente suffragate dalle sentenze di assoluzione pronunciate nei confronti del COGNOME in distinti procedimenti penali (anch’esse prodotte in appello) per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.
Tali elementi erano stati completamente trascurati dalla Corte di appello, che aveva al contrario affermato la mancata dimostrazione del dato fattuale indicato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di correlazione rispetto alla contestazione, dal momento che l’assunto del giudice di secondo grado, secondo cui il COGNOME conservava comunque un potere di vigilanza sull’attività del consigliere delegato, implicava la prospettazione di un fatto diverso rispetto a quello contestato, ovvero una responsabilità per omesso impedimento dell’evento, ai sensi dell’art. 40, comma 2 cod. pen., in luogo della diretta effettuazione dei pagamenti preferenziali originariamente contestati.
Il ricorso proposto dall’imputato NOME COGNOME consta di 8 motivi, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell’art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo si deduce violazione della legge fallimentare per aver la Corte di appello qualificato le operazioni poste in essere dagli imputati come integrative della condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione, valutando la mera antieconomicità ed inopportunità delle stesse in assenza dell’intento specifico di recare pregiudizio ai creditori.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che le operazioni erano state deliberate dal Consiglio di amministrazione, approvate dal collegio sindacale e sorrette da pareri tecnici qualificati ed erano quindi il frutto di sce imprenditoriali, che avevano comunque consentito alla RAGIONE_SOCIALE di operare sino al 2012 e che, al più, avrebbero potuto integrare il reato di bancarotta semplice per imprudente ricorso ad operazioni straordinarie.
Il giudice di secondo grado avrebbe inoltre attribuito rilievo a dati neutri come il raddoppio del canone di locazione richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE prima della fusione ed il dato del disavanzo derivante dalla fusione, che costituiva un mero
effetto tecnico derivante dall’annullamento delle partecipazioni possedute dalla RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione apparente, per aver la Corte di appello fatto un acritico richiamo per relationem alla sentenza di primo grado senza dare conto del proprio autonomo convincimento.
3.3. Con il terzo ed il quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omessa valutazione di prove decisive e della contraddittorietà ed illogicità della stessa.
La Corte di appello di Campobasso, confermando la sentenza di condanna di primo grado, avrebbe attribuito rilievo alle sole dichiarazioni del commissario liquidatore (sebbene costituitosi parte civile) ed avrebbe proceduto ad una lettura distorta della relazione del dott. COGNOME (la c.d. “fairness opinion”), senza invece confrontarsi con le prove dei testi della difesa (in particolare quella del dott COGNOME) e con le consulenze tecniche dalla stessa prodotte che avevano attestato la prosecuzione dell’attività da parte della RAGIONE_SOCIALE fino al 2012 grazie alle operazioni in contestazione, la correttezza della fusione sotto il profilo contabile e finanziario, i successivi stanziamenti di ingenti risorse da parte della Regione Molise per il rilancio della RAGIONE_SOCIALE, l’irrilevanza del dato del disavanzo da fusione, dipendente da meri aspetti tecnici.
3.4. Con il quinto motivo ci si duole della violazione del principio del ragionevole dubbio in una situazione di oggettiva incertezza in ordine alla sussistenza del reato e della prospettazione di scenari alternativi plausibili.
3.5. Con il sesto motivo viene dedotta l’erronea valutazione dell’elemento psicologico del reato, ritenuto sussistente sulla base di valutazioni apodittiche basate sulla mera non convenienza dell’operazione, senza tener conto delle argomentazioni difensive che avevano dimostrato che l’acquisizione della RAGIONE_SOCIALE rispondeva ad una strategia industriale verticale volta a rafforzare la filiera produttiva, come confermato dai pareri tecnici acquisiti.
3.6. Con il settimo motivo viene dedotta la violazione della disposizione di cui all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione formulata dal P.M. all’esito del giudizio di primo grado, nonostante uno specifico motivo di appello sul punto.
3.7. Con l’ottavo ed ultimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME consta anch’esso di otto motivi, in gran parte sovrapponibili a quelli proposti nell’interesse dell’imputato COGNOME.
4.1. Con il primo ci si lamenta della motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, che avrebbe richiamato per relationem quella di primo grado senza alcuna valutazione autonoma.
4.2. Con il secondo motivo viene dedotta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per non aver il giudice di secondo grado valutato il motivo d’appello con il quale si evidenziava l’assenza di pregiudizio per i creditori, derivante dalla vendita degli asset e dagli utili di bilancio negli anni 2007 e 2008, da cui emergeva che i beni acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE erano stati rivenduti ad altra RAGIONE_SOCIALE (la “RAGIONE_SOCIALE“), determinando un incremento di oltre 15 milioni di euro.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe erroneamente attribuito una valenza negativa al disavanzo da fusione (di per sé neutro) e alla faimess opinion del dott. COGNOME (non valutata nella sua integralità), si sarebbe basata solo sulle dichiarazioni della parte civile costituita e non avrebbe valutato le prove difensive, indicative di una continuazione dell’attività aziendale e di ingenti investimenti da parte della Regione Molise dopo l’operazione.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata valutazione di prove decisive fornite dalla difesa e già richiamate nel motivo precedente.
4.4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione della disposizione di cui all’art. 216 I. fall. per avere la Corte di appello ritenuto sussistente il reato bancarotta fraudolenta a fronte di operazioni che rispondevano ad una strategia commerciale e che al più potevano essere considerate solo come antieconomiche ed in assenza del richiesto elemento soggettivo del reato.
4.5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione di legge per il rilievo attribuito dalla Corte di appello al “disavanzo da fusione”, sebbene lo stesso fosse un effetto contabile tecnico.
4.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio in dubio pro reo.
4.7.Con il settimo motivo viene dedotta l’omessa motivazione da parte della Corte di appello sul motivo di censura relativo alla costituzione di parte civile sulla base di una procura che non indicava i poteri rappresentativi del difensore, né l’oggetto ed il procedimento.
4.8. L’ottavo motivo del ricorso attiene infine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
A seguito del deposito della requisitoria del Procuratore generale, la difesa di NOME COGNOME ha depositato ulteriore memoria con la quale vengono contestate le osservazioni dell’organo requirente e ribaditi i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e deve essere accolto, mentre quelli proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono infondati e vanno pertanto rigettati.
Partendo dalla posizione di NOME COGNOME, deve osservarsi che la Corte di appello di Campobasso, nel confermare la sentenza di primo grado di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale contestato al ricorrente, ha rigettato la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. sulla scorta di una duplice considerazione: quella secondo cui, dalle stesse allegazioni difensive, non sarebbe emersa la prova dell’estraneità dell’imputato alle scelte illegali addebitategli nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE fallita ed il rilievo in base al qual l’amministratore di diritto di una RAGIONE_SOCIALE conserva comunque un dovere di vigilanza e dunque un obbligo di impedire condotte pregiudizievoli per l’ente che rappresenta.
Questo capo della sentenza impugnata merita censura.
E’ noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274 – 01; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, COGNOME, Rv. 256202 – 01; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, COGNOME, Rv. 258441 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445 – 01; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273679 – 01).
Pur nell’ambito di tali rigorosi limiti, il giudice di merito non può tuttav esimersi dal pronunciare assoluzione sulla base di considerazioni puramente assertive ed in contrasto con quanto emergente dagli atti processuali, né può sottrarsi al doveroso accertamento delle condizioni previste dall’art. 129, comma 2 cod. proc. pen., prospettando la commissione di condotte differenti da quelle in contestazione ed in termini puramente ipotetici, senza il richiamo a specifiche circostanze fattuali.
Dalla stessa lettura della sentenza impugnata (oltre che dagli atti prodotti dalla difesa unitamente al presente ricorso) emerge che, nel corso del giudizio di secondo grado, il COGNOME, dopo aver rappresentato che a causa della sua qualità
di legale versava in una condizione di incompatibilità rispetto all’attività di gestione della RAGIONE_SOCIALE fallita, aveva fornito una serie di elementi, di prova di carattere testimoniale e documentale, potenzialmente dimostrativi della sua estraneità rispetto alla gestione della fallita RAGIONE_SOCIALE ed in particolare rispetto al pagamento dei crediti richiamati nella contestazione di bancarotta preferenziale: il verbale del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE fallita del 12 maggio 2011, in cui si era deciso di ampliare il potere gestorio di un altro consigliere delegato, COGNOME COGNOME, fino all’ammontare di un milione di euro; la deposizione resa dallo stesso COGNOME in dibattimento, con la quale lo stesso aveva ribadito che i pagamenti in contestazione rientravano nella propria competenza e che il COGNOME era rimasto estraneo rispetto a tali attività; alcune sentenze assolutorie pronunciate nei confronti del ricorrente in separati giudizi, relative a condotte differenti ma pur sempre basate sul presupposto che la sua qualifica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE fallita fosse puramente formale.
A fronte di tali dati, la prima osservazione espressa dalla Corte di appello di Campobasso per rigettare la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto formulata dal COGNOME, ovvero quella secondo cui la difesa non avrebbe dimostrato l’estraneità del prevenuto alle scelte illegali addebitategli, non appare coerente rispetto alle richiamate emergenze processuali e, in assenza di un richiamo ad ulteriori elementi di segno contrario, si appalesa illogica.
La stessa Corte di appello, del resto, motiva il non accoglimento della richiesta di pronuncia assolutoria “soprattutto” sulla base dell’assorbente rilievo secondo cui, ai fini penalistici, l’amministratore di diritto conserva sempre e comunque, in ragione del prioritario dovere di vigilanza che gli compete, un obbligo di impedire qualsivoglia condotta idonea a pregiudicare l’interesse dei creditori.
Tale ulteriore passaggio motivazionale, tuttavia, sembra trascurare che il reato di c.d. “bancarotta preferenziale” richiede il dolo da parte del soggetto agente, mentre il riferimento ad un “dovere di vigilanza” e ad un “obbligo di impedire qualsivoglia condotta in pregiudizio dei creditori”, senza alcun accenno a dati fattuali dai quali poter desume quanto meno una consapevolezza da parte del COGNOME dei pagamenti preferenziali eseguiti da parte di altri soggetti, si traduce nel richiamo ad una responsabilità da posizione o comunque meramente colposa.
Appare opportuno chiarire che, nel caso in esame, non si pone solo un problema di difetto di correlazione tra condotta connmissiva della bancarotta preferenziale, descritta nel capo di imputazione, e condotta omissiva, ai sensi dell’art. 40, comma 2 cod. pen., prospettata in sentenza, quanto piuttosto un’erronea interpretazione dei presupposti soggettivi richiesti per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 216, comma 3 I. fall.
Deve premettersi che in linea generale, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, «non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, previsto dall’art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale l’imputato sia condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte alla condotta illecita dell’amministratore di fatto, in applicazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., anziché per la condotta assunta direttamente nella veste di amministratore formale, purché rimanga immutata l’azione distrattiva, nei suoi profili soggettivi ed oggettivi, considerato che non si determina un’apprezzabile modifica del titolo di responsabilità» (Sez. 5, n. 19182 del 31/01/2022, COGNOME, Rv. 283136 – 01; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252991 – 01; Sez. 5, n. 39329 del 20/09/2007, COGNOME, Rv. 238210 – 01).
Il principio, formulato in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta “distrattiva”, può essere esteso anche a quello di bancarotta c.d. “preferenziale”.
Senonché, a prescindere dal fatto che nel caso in esame, oltre al mutamento della tipologia di condotta (da commissiva a omissiva), sarebbe prospettata anche una responsabilità concorsuale di cui non vi era traccia nella contestazione, ciò che maggiormente rileva è che anche la responsabilità “per omissione” richiede la prova della consapevolezza da parte dell’amministratore di diritto delle condotte distrattive o dei pagamenti preferenziali posti in essere da altro soggetto e la volontà del mancato impedimento dell’evento, in assenza dei quali il reato di bancarotta preferenziale non è configurabile.
Nella sentenza impugnata, non solo non vi è alcun richiamo ad elementi dai quali poter trarre, perfino in termini di incertezza (come sarebbe possibile, in presenza di una causa di estinzione del reato, per rigettare la richiesta di assoluzione nel merito), tale consapevolezza e volontà, ma vi è un implicito riferimento a condotte “colpose”, che si rivelerebbero tuttavia irrilevanti rispetto alla contestazione mossa al ricorrente.
Il carattere “evidente” dell’assenza di responsabilità dell’imputato, cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., inoltre, deve essere pur sempre apprezzato in riferimento a ciò che è effettivamente contenuto negli “atti” processuali (come specificato dalla disposizione), sicché il giudice di merito non può escludere la sussistenza di cause di assoluzione richiamando circostanze o condizioni del tutto ipotetiche che non hanno mai costituito oggetto di accertamento giudiziale.
Si impone pertanto un nuovo giudizio su tale aspetto affinché, alla luce delle precisazioni sopra espresse, venga accertato se, sulla base dell’istruttoria espletata, vi siano effettivamente elementi che contraddicano o pongano quanto meno in dubbio la prospettazione difensiva di totale estraneità ai fatti.
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono infondati e devono essere rigettati.
Trattandosi di ricorsi con motivi in parte coincidenti, è possibile procedere ad una trattazione congiunta degli stessi.
3.1. I primi sei motivi di entrambi i ricorsi possono essere trattati in modo unitario perché, seppur secondo un ordine diverso, pongono sostanzialmente le medesime questioni.
3.1.1. Al di là del formale riferimento di alcuni motivi al vizio di violazione di legge sostanziale (motivo 1 ricorso COGNOME, motivi 4 e 5 ricorso COGNOME) o processuale (motivo 5 ricorso COGNOME, motivo 6 ricorso COGNOME), le censure mosse dai ricorrenti riguardano in realtà la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta apparente, illogica e contraddittoria e caratterizzata da un acritico rinvio per relationem alla sentenza di condanna di primo grado.
Il carattere distrattivo delle condotte addebitate agli imputati sarebbe stato ricavato solo dall’essersi le stesse rivelate antieconomiche, senza tuttavia valutare né la strategia imprenditoriale complessivamente perseguita né i benefici ottenuti dalla RAGIONE_SOCIALE fallita a seguito delle “operazioni RAGIONE_SOCIALE“, la stessa prosecuzione dell’attività fino al 2012 e l’assenza di una volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.
Il giudizio di responsabilità sarebbe fondato sulla esclusiva valorizzazione delle prove a carico, delle quali non sarebbe stata valutata la scarsa attendibilità (come per la relazione del commissario liquidatore, costituitosi parte civile), mentre le prove indicate a discarico sarebbero state ignorate (come le dichiarazioni rese dai testi e dai consulenti della difesa) o travisate (in particolare la c.d. fairness opinion del dott. COGNOME o il dato del c.d. “disavanzo da fusione”).
Non vi sarebbe stato, infine, alcun accertamento dell’elemento psicologico del reato, anche ai fini di una eventuale riqualificazione della condotta e, in una situazione di obiettiva incertezza, non sarebbe stato rispettato il principio di giudizio del “ragionevole dubbio”.
3.1.2. E’ noto che in sede di legittimità, laddove vengano censurati vizi di motivazione, non è consentita una revisione delle emergenze processuali o una nuova valutazione di merito sul complesso degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ma può procedersi solo ad una verifica del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, al fine di verificarne la sussistenza, la comprensibilità dei passaggi seguiti, l’assenza di errori logici nella scansione argonnentat nell’applicazione delle regole di valutazione e la complessiva corrispondenza de pronuncia rispetto agli atti del procedimento specificamente indicati nei motivi ricorso, sempre che gli stessi siano dotati di una forza esplicativa o dimostr
tale che la loro non corretta valutazione possa aver seriamente compromesso l’intero ragionamento svolto dal giudice (su quest’ultimo aspetto, ex multis Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, COGNOME, Rv 237012).
Per quanto concerne poi il vizio del “travisamento della prova”, sia nella forma dell’omessa valutazione della stessa che della sua interpretazione erronea, i limiti di deducibilità di tale vizio sono particolarmente rigorosi, tanto più nel caso di “doppia conforme” sentenza di condanna.
Secondo un orientamento più restrittivo «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017 RAGIONE_SOCIALE Gumina e altro, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME e altro, Rv. 258438-01; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, COGNOME, Rv. 258432-01).
Altro indirizzo, viceversa, ritiene che «Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critich contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME ed altri, Rv. 256837-01).
Entrambi gli orientamenti, tuttavia, distinguono nettamente il “travisamento della prova”, deducibile con il ricorso, dalla mera richiesta rivolta al giudice di legittimità di rivalutare nuovamente il materiale probatorio già esaminato in modo conforme nei due precedenti gradi di giudizio, per giungere ad una terza valutazione di merito in alcun modo contemplata dal nostro sistema di impugnazioni e ribadiscono, soprattutto, la necessità che il ricorrente indichi in
modo specifico il carattere di decisività della prova non valutata o valutata erroneamente.
Anche di recente, questa Corte ha ribadito che: «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
3.1.3. Passando dunque all’esame della sentenza impugnata, risulta anzitutto manifestamente infondato il motivo che lamenta il carattere apparente della motivazione e l’assenza di un giudizio autonomo della Corte di appello rispetto a quello della pronuncia di primo grado (secondo motivo COGNOME, primo motivo COGNOME).
La Corte di appello di Campobasso, al contrario, dopo aver riportato il contenuto della sentenza emessa dal primo giudice e degli appelli proposti dalle difese, alle pp. 8-13 dà adeguatamente conto delle ragioni della conferma della pronuncia di condanna, confrontandosi con tutte le argomentazioni difensive.
Nella sentenza impugnata vengono analizzate entrambe le operazioni ritenute integrative del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale: l’acquisto, da parte della fallita “RAGIONE_SOCIALE“, della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” nel 2007 e la successiva fusione tra le due RAGIONE_SOCIALE, realizzata l’anno seguente.
Con una motivazione esaustiva e coerente, viene posto in evidenza che le operazioni erano pregiudizievoli per la fallita e dirette ad avvantaggiare RAGIONE_SOCIALE diverse (la stessa RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima titolare delle quote della prima) delle quali i due odierni ricorrenti erano amministratori unici, oltre ad essere il COGNOME presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE fallita ed il COGNOME consigliere della medesima RAGIONE_SOCIALE e, dunque, in una palese situazione di conflitto di interessi.
Partendo dall’acquisto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viene posto in evidenza che la fallita aveva acquistato tale RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE (amministrata
prima dal COGNOME e successivamente dal COGNOME) pagando un prezzo, pari a 17 milioni di euro, notevolmente maggiore rispetto al reale valore della RAGIONE_SOCIALE, titolare di un patrimonio mobiliare e immobiliare valutato in precedenza in 4.442.000 euro e, appena nove giorni prima della cessione, conferito dalla RAGIONE_SOCIALE per un valore di 8.436.000, come da perizia asseverata.
Rispondendo poi ad una specifica obiezione dei ricorrenti, riproposta anche in sede di ricorso con il richiamo al contenuto della cd. faimess opinion redatta dal dott. COGNOME (nella quale, pur dandosi atto di un patrimonio della RAGIONE_SOCIALE pari a 12 milioni di euro, l’acquisto delle quote veniva giudicato complessivamente congruo), la Corte di appello ha posto in evidenza che, proprio al fine di occultare tale evidente sproporzione, il valore delle quote della RAGIONE_SOCIALE era stato fatto apparire formalmente maggiore attraverso il raddoppio, pochi giorni prima della cessione, del canone corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE per la locazione dei macchinari della RAGIONE_SOCIALE acquisita, di talché la RAGIONE_SOCIALE fallita si era trovata ad acquistare una RAGIONE_SOCIALE il cui valore era stato in parte consistente determinato dall’inspiegabile e abnorme aumento dei canoni di locazione dovuti dalla stessa acquirente.
Quanto alla fusione, la Corte di appello di Campobasso ha rimarcato la totale assenza di qualsiasi giustificazione in relazione a tale operazione, per effetto della quale la RAGIONE_SOCIALE veniva ad assumere su di sé tutto il carico di passività della RAGIONE_SOCIALE, titolare di un complesso immobiliare ipotecato per 30 milioni di euro e già raggiunta da un avviso di accertamento per quasi 391.000 euro, oltre interessi.
Entrambe le operazioni erano state per di più poste in essere in una situazione di difficoltà finanziaria già evidente, dovuta alla crisi del settore, ed aveva prodotto effetti disastrosi, tanto che, immediatamente dopo, la RAGIONE_SOCIALE non aveva potuto più fare fronte alle proprie obbligazioni, tanto da essere costretta addirittura a rendersi inadempiente al versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali, a ricorrere a licenziamenti e alla cassa integrazione, continuando ad operare sino al 2012 solo grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione Molise, concessi esclusivamente per ragioni di tutela sociale dei lavoratori e non per rosee prospettive sul futuro della RAGIONE_SOCIALE.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, dunque, non si esaurisce affatto in una statica valutazione della convenienza economica delle operazioni realizzate, ma desume il carattere distrattivo delle operazioni tenendo conto: della palese situazione di conflitto di interessi in cui versavano i due ricorrenti; di quale fosse la situazione in cui si trovava la fallita al momento dell’acquisto delle quote e della successiva fusione; del carattere pregiudizievole di entrambe le operazioni,
non solo se valutate nei disastrosi effetti prodottisi successivamente ma anche sulla base di un giudizio ex ante.
Non sono dunque ravvisabili né un’errata interpretazione di norme sostanziali o processuali né omissioni o incongruenze nel ragionamento della Corte di appello, con il quale, viceversa, i ricorrenti non si confrontano, riproponendo questioni già esaminate dalla Corte e male interpretando il contenuto della sentenza.
Frutto di un’errata lettura della sentenza è ad esempio il rilievo attribuito al dato del c.d. “disavanzo da fusione” pari a 6.275.000, insistentemente richiamato dai ricorrenti (tanto da costituire addirittura oggetto di uno specifico motivo nel ricorso di NOME COGNOME, il quinto), per dimostrare che la Corte di appello aveva errato nel desumere il carattere dissipativo della fusione da un disavanzo che, viceversa, era un normale effetto contabile conseguente all’annullamento delle quote di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE possedute dalla RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, come può agevolmente evincersi dalla lettura della sentenza impugnata (si vedano le pp. 11 e 12 della sentenza), la Corte di appello di Campobasso non ha attribuito alcun rilievo a tale aspetto (di per sé di significato ambiguo), ricavando viceversa il carattere distrattivo della fusione dall’acquisizione in via diretta, da parte della RAGIONE_SOCIALE fallita, del notevole passivo della RAGIONE_SOCIALE in assenza di qualsiasi giustificazione.
Anche in relazione al dolo, la sentenza impugnata dà atto che lo stesso discende dall’evidente incongruità delle operazioni in contestazione e dal macroscopico conflitto di interessi in cui versavano i due ricorrenti al momento delle operazioni “RAGIONE_SOCIALE“, elementi incompatibili rispetto ad un’ipotesi di mera imprudenza delle operazioni, tali da poter integrare il reato di bancarotta semplice.
Sul punto, deve tra l’altro, ribadirsi che, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, ai fini dell’integrazione del dolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare la volontà specifica di recare pregiudizio ai creditori: «L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (ex multis Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 26680501).
I primi sei motivi comuni ad entrambi i ricorsi sono dunque infondati e devono essere rigettati.
3.2. Il settimo motivo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con il quale si lamenta la violazione da parte della Corte di appello dell’obbligo di “motivazione rafforzata” che deriverebbe dalla richiesta di assoluzione in primo grado formulata
dal P.M. nei confronti del ricorrente, come sancito da un costante indirizzo giurisprudenziale (vengono richiamate le pronunce Sez. 6, n. 45807 del 5.10.2016 e Sez. 5, n. 27762 del 24.5.2013) è manifestamente infondato perché, oltre che richiamare estremi di pronunce che si occupano di tutt’altri temi, dà per “costante” un’interpretazione giurisprudenziale che in realtà non consta essere stata prospettata da questa Corte.
3.3. Il settimo motivo del ricorso di NOME COGNOME, con il quale viene lamentata l’inammissibilità della costituzione di parte civile per un difetto di procura, è privo di specificità (oltre che non autosufficiente non essendo stato allegato l’atto da cui risulterebbe il vizio dedotto) perché non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello di Campobasso (cfr. p. 13).
3.4. L’ottavo motivo del ricorso di COGNOME e di quello del COGNOME sono privi di specificità.
Entrambi i ricorrenti non indicano le ragioni per le quali la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, al contrario, si sofferma sui motivi per i quali tali attenuanti non potevano essere riconosciute (cfr. pag. 13 della sentenza).
Nonostante il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio in proprio favore, giacché il difensore di parte civile si è limitato a depositare le sole conclusioni ma non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, non avendo espresso alcun argomento teso a contrastare i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nulla sulle spese della parte civile.
Così deciso, il 21/01/2026