Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17157 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CUGNOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusio scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 12 marzo 2024 il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria di replica a conclusioni del Procuratore generale.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, a sua volta affermazione di responsabilità, nei suoi confronti, per il delitto di bancarotta fraud
patrimoniale, ovvero per aver distratto dalle casse sociali l’importo di 190.000 euro in capo RAGIONE_SOCIALE di diritto inglese RAGIONE_SOCIALE, a lui riconducibile; fatto commesso in qualità amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 19 dicembre 2008, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
2.L’atto d’impugnazione, redatto da patrociNOMEre abilitato, si è affidato a quattro motiv richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all’art. 173 comma 1 cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato vizi motivazionali a riguardo dell’affermazione di reità pe delitto contestato. La sentenza impugnata avrebbe trascurato che la RAGIONE_SOCIALE fallita avreb fatto parte di un gruppo di imprese perchè controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe realizzato ragguardevoli finanziamenti a favore della fallita, per evitarne il tracollo fina testi sentiti in primo grado avrebbero confermato tali circostanze; il ruolo del COGNOME, scopi, sarebbe stato di prim’ordine, come emergente dal verbale d’assemblea straordinaria della RAGIONE_SOCIALE del 18 giugno 2007; la sentenza impugnata avrebbe dunque omesso di esplicitare le ragioni per le quali tali circostanze non rileverebbero ai fini dell’esclusione della rico distrazione. Ancora, la difesa avrebbe offerto corposa documentazione (come verbali d’assemblea, comunicazioni elettroniche) relativa all’apertura di un conto corrente presso banca Saderat di Dubai, intestato alla RAGIONE_SOCIALE, sul quale l’imputato avrebbe fatto confl ingenti somme di denaro e sul quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe, restituendolo, bonificato l’impo di euro 190.000, ricevuto nel luglio 2007; e che fornirebbe la prova, insieme ai testi sentiti, che il ricorrente avesse incaricato un professionista, NOME COGNOMECOGNOME della RAGIONE_SOCIALE adoperarsi alla ricerca di finanziamenti per la RAGIONE_SOCIALE e che aveva ricevuto la so contestata qual compenso del servizio affidato ed al quale, stante l’inadempienza, ne era sta richiesta la retrocessione.
2.2.11 secondo motivo si è doluto di carenza di motivazione in relazione al rigetto, in appe dell’istanza di rinnovazione parziale del dibattimento ai sensi dell’art. 603 comma 1 cod. p pen., perché la Corte avrebbe omesso di esporre le ragioni del diniego all’integrazio invocata, attinente all’intendimento di dare dimostrazione della versione difens dell’imputato.
2.3.11 terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione COGNOME in ordine all’invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219 comma 1 L.F., richiesta con i motivi nuovi regolarm depositati a mente dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen..I1 pregiudizio arrecato ai creditori potrebbe considerarsi di rilevante gravità, avuto riguardo alla quantificazione dell’attivo passivo e del considerevole importo dei finanziamenti effettuati dall’imputato nel corso d vita della RAGIONE_SOCIALE.
2.4.11 quarto motivo ha dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe neppure citato i motivi nuovi di gravame benchè ritualmente depositati; sarebbe stat onere della Corte, anche in caso di ritenuta inammissibilità, esprimersi in tale direzione, co permettere alla parte di valutarne le ragioni, nel rispetto del diritto di difesa.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.1 primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono generici, non consentit in sede di legittimità e manifestamente infondati, per plurime ragioni.
In primo luogo, versandosi in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità nel quale sentenze di merito si integrano vicendevolmente e costituiscono unico corpo argomentativo dal quale la Corte può indifferentemente attingere, con proposizioni congrue e comunque non illogiche sono stati valutati come indimostrati gli addotti apporti di liquidità, che si as eseguiti dal ricorrente nel corso dell’attività della fallita, in considerazione dell'”assenz riscontro in tal senso nella contabilità sociale” e della complessiva genericità delle inform testimoniali acquisite in fase dibattimentale, “certamente non idonee a ritenere provata, fatto, tale circostanza” (pag.5 sentenza impugnata, pag. 3 sentenza di primo grado); e de tutto privo di sostegno probatorio il preteso rapporto di consulenza tra la RAGIONE_SOCIALE estera avrebbe dovuto eseguire una ricerca di mercato in vista di finanziamenti da assicurare al RAGIONE_SOCIALE fallita e quest’ultimo ente (pag. 2 sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appe ove ne è rimarcata l’appostazione contabile alla voce “crediti diversi”, evidentemen incompatibile con l’erogazione di un compenso per prestazioni di servizio rese da un terzo).
A questo proposito, deve essere rammentato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propri valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche d saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al te provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente u sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla ve della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifi necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità del motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugNOME, sicché dedurre tale vizi in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestame carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621-01); e non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versi
interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo d e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fon rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, p giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli a difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al con di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368).
Le deduzioni del ricorrente “impattano” sull’ineluttabile veto che pronnana da tali principi si confrontano con la consistenza delle argomentazioni delle sentenze del duplice grado di merito, con particolare riferimento al rilievo, preminente e decisivo, dell’inesistenza registrazioni contabili atte a convalidare obbiettivamente gli assunti difensivi, plausibilme logicamente non sostituibili da corrispondenza tardivamente allegata, da verbali di assemblea che non consentono la tracciabilità delle operazioni finanziarie e da dichiarazioni testimon vagliate peraltro come imprecise e di contenuto non conducente.
1.1.In secondo luogo, il dirottamento dell’importo di euro 190.000 dai conti corre dell’impresa sulla RAGIONE_SOCIALE di diritto inglese – anche a voler accedere alla tesi difensi dell’avvenuta, pregressa ed indiretta iniezione di denaro, da parte dell’imputato, nelle c della fallita – non può costituire, in radice, una forma di restituzione di risorse erogate di finanziamento del socio, la cui causale, in termini d’inquadramento giuridico, è rinven nella disciplina del mutuo, che prevede la retrocessione della somma al mutuante e non a favore di un soggetto terzo, tra l’altro insuscettibile di ragionevole collegamento negoziale la RAGIONE_SOCIALE spogliata della disponibilità (art. 1813 c.c.); ancora, il supposto finanzi sarebbe scaturito da un’elargizione della controllante, la RAGIONE_SOCIALE, e non dall’imputatopersona fisica.
1.2.In terzo luogo, sono proprio le argomentazioni difensive a orientare il collegio ad esclude – in ogni caso – la riconducibilità dell’operazione a quella di un rimborso di un finanzia effettuato a beneficio della RAGIONE_SOCIALE, restituibile in qualsiasi momento e sulla scorta dell’es di un diritto potestativo del socio amministratore. Ed invero, la delibera dell’assem straordinaria della RAGIONE_SOCIALE del 18 giugno 2007, richiamata a pag. 17 del ricorso per cassazion ha dato atto che il contributo finanziario che si assume eseguito dall’imputato in relazione al venir meno del capitale sociale minimo, per la cui ricostituzi contestualmente si attestava mancassero . E’ dunque evidente – in assenza di altri indicatori, tali da illustrare una diversa volontà delle parti, che ne conse sussumibilità nella figura del “mutuo” o del “prestito” – che il ricorrente avrebbe eff tali versamenti allo scopo di perfezionare un incremento del patrimonio della societ attuabile anche sotto forma di copertura delle perdite – e, pertanto, pur non formalmente immediatamente vincolati a capitale sociale in senso stretto, destinati ad irrobusti patrimonio, dotandolo di mezzi propri di cui poter disporre, così da dar luogo, per la natura, a crediti non immediatamente esigibili a semplice richiesta del conferente durante
vita della RAGIONE_SOCIALE, men che meno a distanza di uno, due o tre mesi dalla presunta introduzione della liquidità. Pertanto, non dando luogo ad un credito esigibile durante la vita della soc essi soggiacciono al principio generale della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. ed in qu veicolati al di fuori delle consistenze patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE in violazione di tale assumono connotazione distrattiva (cfr. in motivazione, sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276031; in motivazione, sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, NOME, Rv.285200; in motivazione, sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, ProvvisioNOME, Rv. 281872).
Tali essenziali considerazioni refluiscono sulla irricevibilità e manifesta infondatezz secondo motivo, dal momento che la scelta della rinnovazione dell’istruttoria dibattimental costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di comple dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale pu ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti” (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, d lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernent punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provvedut all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani Rv.213923).
Le sentenze di merito, con declinazione razionale ed appagante, hanno concordemente messo in rilievo un profilo fondamentale e non superabile della vicenda, ovvero l’accertata rispondenza della ricostruzione difensiva alle evidenze contabili, la cui funzione è proprio qu di dar conto, in un quadro sintonico e simmetrico, delle operazioni economiche svolt dall’impresa; le richieste difensive, per un verso nemmeno accompagnate dal necessario conforto documentale, elencato ma non allegato al ricorso in termini specifici ed esaurien (c.d. autosufficienza, cfr. in motivazione sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, COGNOME e altr per altro verso prive di efficacia in tal senso disarticolante, nemmeno evidenziata, precipi pertanto nel giudizio di aspecificità e di manifesta infondatezza.
3.11 terzo e il quarto motivo, a loro volta affrontati congiuntamente, sono infondati.
E’ costante orientamento di legittimità che i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazio devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugna enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione e c pertanto, a tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all’afferma
responsabilità dell’imputato, COGNOME investita COGNOME dall’appello originario e quella COGNOME inerente alla configurabilità dell’aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 I. fall., contesta motivi nuovi (così sez. 5, n.4184 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 262180). Ne discende che i “motivo aggiunto” che investe la ritenuta sussistenza della citata aggravante si ri geneticamente inammissibile, perché estraneo ai motivi principali e introdotto, inedito, c cc.dd. motivi nuovi.
A riguardo, poi, dei motivi nuovi di appello, il collegio intende dare continuità al prin diritto secondo il quale “nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente deposita dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti d manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado” (Cass. sez.2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982; sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114).
Non è in questa sede rilevante, dunque, che la Corte di merito non si sia espressa sui motiv nuovi, vuoi perché inammissibili, vuoi perché implicitamente respinti con l’apprezzamento, p succinto ma appropriato, della cospicua misura della distrazione (pag.5). Del resto, conclusione così rassegnata risulta corretta, perché la quantificazione del danno arrecato a massa dei creditori deve essere parametrata all’entità della distrazione contestata accertata, in linea con i principi ermeneutici espressi da questa Corte di Cassazione, in virt quali, in tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fatti configuranti ba patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottrat all’esecuzione concorsuale (sez.5 n. 49642 del 02/10/2009, COGNOME, Rv. 245822; sez.5, n 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063; sez.1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv.217403) e non all’entità del passivo o della differenza tra l’attivo ed il passivo della pr concorsuale.
4.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21/03/2024