Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3188 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MACERATA il 09/08/1972
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ch ne ha confermato la responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta a lui ascritti;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di l penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla indeterminatezza del cap imputazione, è manifestamente infondato in quanto, in tema di citazione a giudizio, non vi incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificit tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all’imputato di difender 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090 – 01); inoltre, è assertivo nella parte in cui mu censure in ordine all’esistenza dei beni de quibus e all’attendibilità del bilancio, atteso che, in tem di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancat dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigen della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo ( 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499 – 01; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino Rv. 279204 – 01) e il ricorso omette qualunque confronto con la motivazione fornita dal Giudice merito che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto che le res fossero nella disponibilità della fallita (segnatamente, non solo la regolare redazione del bilancio, ma anche contenuti nel progetto di stato passivo della società e dalle fatture presentate dai creditori, da tratto che la società disponesse di beni strumentali);
considerato che il secondo motivo, con il quale si lamentano la violazione di legge pena e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del de bancarotta fraudolenta documentale, è manifestamente infondato e versato in fatto poiché, in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fra documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili a se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché sia forn dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271754 01) e l’impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, prospetta un’alternat ricostruzione del fatto;
considerato che il terzo motivo, con il quale si adducono la violazione di legge penale vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche co giudizio di prevalenza, alla commisurazione della pena e dei benefici di legge, è manifestamen infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli eleme rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato prepond nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/
COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 0 evidenziando la negativa personalità dell’imputato e la gravità dei fatti; e tale apprezzamento può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite degli assunti patentemente generi contenuti nel ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.