Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25023 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25023 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MONTALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Napoli del 4 ottobre 2023, che ha confermato quella del Tribunale di Benevento, a sua volta di condanna nei confronti di COGNOME NOME per delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, commesso in qualità amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 22 giugno 2012, con le pene accessorie fallimentari e col risarcimento del danno e la rifusione delle spese in favo della curatela del fallimento, parte civile costituita.
1.Sono stati articolati 4 motivi di ricorso, qui richiamati nei limiti di stretta necess all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha denunciato un vizio di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, a causa della tardiva trasmissione al difensore dell’imputato delle conclus del Procuratore generale presso la Corte d’appello, che non avrebbe consentito il regolare esercizio del diritto di difesa e di replica.
1.2.11 secondo motivo ha dedotto un secondo vizio di inosservanza della legge processuale a pena di nullità, con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che avrebb illegittimamente pretermesso le conclusioni scritte della difesa dell’imputato sulla sc dell’erronea affermazione della loro mancata trasmissione al giudice d’appello secondo il ri cartolare.
1.3.11 terzo motivo ha lamentato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo della mancata riqualificazione della condotta contestata in quella di bancarot preferenziale, da ritenersi prescritta, avendo il curatore del fallimento, confortato deposizione di un ufficiale della guardia di finanza, dichiarato in dibattimento che il avrebbe effettuato dei finanziamenti alla società negli anni 2001-2012 a titolo di mutuo e no in conto capitale, con la conseguente inapplicabilità della regola della postergazione di all’art. 2467 cod. civ..
1.4.11 quarto motivo si è soffermato sui vizi di violazione di legge e della motivazione riguardo del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in quanto i precedenti penali che osterebbero, secondo la sentenza impugnata, alla concessione del beneficio riguarderebbero illeciti depenalizzati ed estinti, salvo un risalente pregiudizio p reato fiscale, oggetto di condono.
2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comm 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procura Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cu ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3.In data 19 marzo 2024 il difensore dell’imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le q ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e in data 28 marzo 2024 la difesa d parte civile, a sua volta, ha trasmesso le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il r del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e compensi di parte civile.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.Quanto al primo motivo, il collegio reputa di condividere l’indirizzo della giurispruden questa Corte, secondo il quale nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore de disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il deposito tardivo delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neanch nel caso in cui avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione del conclusioni delle parti private, ma esime il giudice dall’obbligo di prenderle in esame (sez. 8131 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284369; sez. 7, ord. n. 6542 del 18/01/2024, COGNOME, non mass.; cfr. anche sez.1, n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, Rv.283307).
Ed invero, nel caso di specie, compulsato il fascicolo processuale per la natura della questio posta, è emerso che:
il Procuratore Generale ha formulato le proprie conclusioni scritte con atto datato 28 settemb 2023 e le stesse sono state tardivamente trasmesse al difensore dell’imputato in data 29 settembre 2023;
il difensore dell’imputato ha inoltrato alla Corte d’appello le proprie conclusioni scritte 28 settembre 2023, quando le conclusioni del requirente non gli erano ancora state rese note, non senza eccepire la nullità che si è assunta derivante dalla citata, mancata disponibilità d altrui deduzioni conclusive.
1.2. Orbene, nel caso in scrutinio vale il principio di diritto da tempo espresso per l’anal disciplina del contraddittorio cartolare vigente per il giudizio di cassazione, di cui all comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, secondo il quale il mancato rispetto dei termini previsti il deposito informatico e lo scambio delle conclusioni delle parti non determina alcuna nullit sensi dell’art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen., purchè le parti medesime, pubblica e pr siano state poste in condizioni di concludere attraverso i regolari avvisi di udienza (sez. 6207 del 17/11/2020, P., Rv. 280412; sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694). vicenda processuale de qua –
L’assenza di cause d’invalidità della sentenza si verifica anche quando – come accaduto nella le conclusioni del Procuratore generale siano state trasmesse alle parti private dopo la scadenza del termine anticipatorio previsto dalla legge, dal momento che
nella struttura normativa dei procedimenti in camera di consiglio o a trattazione cartolare cui agli artt. 127 e 611 cod. proc. pen. – analoga a quella introdotta, con l’art. 23 bis d n. 137 del 2020, dalla disciplina speciale della fase ennergenziale del Covid-19, partecipazione al contraddittorio è facoltativa ed eventuale.
1.3. Il tardivo deposito della requisitoria scritta del Procuratore Generale – e, più in gene tardivo inoltro delle conclusioni e delle memorie delle altre parti – equivale al mancato depo e l’organo decidente è esentato dall’obbligo di prenderla in esame; parimenti, il “mancat deposito delle richieste del Procuratore generale non spiega effetti sulle facoltà della di dell’imputato, che potranno essere espletate con la rituale trasmissione, nel termine di legg delle proprie conclusioni, come avvenuto nel caso in esame.
2.11 secondo motivo è inammissibile per carenza d’interesse ex art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., in quanto le conclusioni trasmesse dalla difesa il 28 settembre 2023 – al netto de questione di nullità, come detto infondata, attinente alla tardiva trasmissione delle conclus del Procuratore generale – nulla hanno aggiunto alle ragioni di gravame, che sono state puntualmente esaminate dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata.
3.11 terzo motivo è aspecifico – perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata – e comunque manifestamente infondato.
Deve invero essere rammentato che il motivo di ricorso che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, indeducibile in questa sede, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di meri sicchè i suddetti motivi devono considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv 259425).
La ragione esposta non si misura compiutamente con le articolate proposizioni del provvedimento impugNOME che – al di là, e prima ancora, della distinzione, divisata dal giurisprudenza di vertice, tra versamenti a titolo di mutuo ed erogazioni in conto capitale d società ai fini della corretta qualificazione delle condotte di bancarotta – ha fornito cont con argomentazione logica e persuasiva, dell’assenza di prova concreta ed appagante dei cospicui finanziamenti effettuati dall’imputato a favore della società e, comunque, del sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di sua titolarità, insuscettibili dimostrazione sulla base dei meri dati formali della contabilità interna, e, per altro verso, connotazione sostanzialmente dissipativa della vendita dell’immobile, vuoi perché alieNOME per il prezzo di 600.000 euro in presenza di un valore di bilancio appostato per un milione di eur
vuoi perché non è stata rilevata traccia contabile del versamento degli assegni ricevuti a tit di pagamento dalla “RAGIONE_SOCIALE“, acquirente del bene (pag. 4 e 5).
Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla manca dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzioNOME, gravante ex art. 87 L.F. sul f interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’appar inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in ca mancato rinvenimento di beni aziendali o del ricavato della loro estromissione dal patrimonio (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, COGNOME, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243295).
Così come – in tema di prova dell’elemento psicologico – l’elemento soggettivo del delitt di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussiste non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio soci una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 de 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).
Né possono valere a colmare la lacuna espositiva i frammenti, decontestualizzati, delle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento di primo grado – riportati nell’ d’impugnazione – poiché il ricorso per cassazione non può sottrarsi all’onere della specifica integrale indicazione degli atti processuali che intende far valere attraverso la citazio singoli ed “atomizzati” brani dei medesimi atti (sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., R 276566; sez. 5, n. 44922 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; sez.4, n. 3360 del 16/12/2009,Mutti, Rv.246499); e gli aspetti del giudizio che riguardano la valutazione l’apprezzamento del significato degli elementi probatori, testimonianze incluse, attengon esclusivamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando ris compromesso il discorso giustificativo (“interno”) sulla loro capacità dimostrativa, co conseguenza che sono inammissibili, in sede di legittimità le censure che si risolvano in un sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio, men che meno se inidonee ad illustrarne la decisività ai fini della disarticolazione delle inferenze argomentati provvedimento impugNOME (tra le tante, sez. 5, n.18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Consorte, Rv. 254063).
4.11 quarto motivo del ricorso è affetto, a sua volta, da genericità e manifesta infondatezza.
Quanto alla censura che investe il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, il correlato motivo di appello, circoscritto a considerazioni indeterminate autoreferenziali sulla vita imprenditoriale del ricorrente, deve, invero, reputarsi estremame
generico (pag.9); ed è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza di presunta, omessa motivazione in relazione ad una censura d’appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della senten appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati d inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, COGNOME, Rv. 173343; Sez. 4, 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700). Ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che, in sede di rinvio per la sua delibazione, sarebbe comunque destiNOME, nella sua connotazione inconducente, alla declaratoria di inammissibilità.
La ragione di ricorso è anche manifestamente infondata, perché il giudice di merito, ne valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non h l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., pot limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensio compresi i precedenti giudiziari (sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; sez 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087). Per altro verso, il delitto di atti osceni declinazione del comma 2 dell’art. 527 cod. pen. non è stato abrogato e, in difetto dell produzione della sentenza, di cui sarebbe stata onerata la difesa deducente – perché non può richiedersi alla Corte di Cassazione di disporre di ufficio l’acquisizione di atti giudizi potrebbero comportare accertamenti in fatto – non è ab origine possibile delibare l’astratta fondatezza della doglianza; e da ultimo, è giurisprudenza dominante della Corte di legittimit che ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pen la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, co proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (se n.41290 del 11/09/2019, COGNOME, Rv. 277355), come può essere valorizzata l’esistenza di iscrizioni giudiziarie per reati poi depenalizzati e degradati ad illeciti amministrativi, tra comunque di condotte antigiuridiche potenzialmente influenti sulla relativa prognosi prospettic (sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, COGNOME, Rv. 232312; sez.5, n. 17660 del 03/03/2004, COGNOME, Rv. 229115; sez. 6, n. 35176 del 05/07/2001, COGNOME, Rv. 220106).
5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
6.Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifus delle spese in suo favore, perché le conclusioni scritte del difensore non hanno apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi esse limitate a richiedere la reiezione
ricorso senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla su spese della parte civile.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
re estensore GLYPH
Il Presidente