Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tradate il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese del 7 giugno 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 23 settembre 2015, per una condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva (lett. a del più ampio capo A) e per una condotta di bancarotta preferenziale (capo B) e, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i due reati, lo aveva
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condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe travisato gli atti del processo dai quali emergeva che il saldo di cassa al momento della dichiarazione di fallimento era in realtà insussistente ed avrebbe finanche confuso le due diverse condotte distrattive originariamente contestate.
Inoltre, erroneamente la Corte di merito avrebbe affermato che il ricorrente aveva più volte cambiato versione in ordine alla giustificazione dell’ammanco e che le prove dichiarative assunte sarebbero inidonee ad escludere l’ipotesi distrattiva; il ricorrente aveva giustificato il preteso ammanco affermando che le somme erano state impiegate per pagare i fornitori, acquistare il carburante per i veicoli e rimborsare ai dipendenti le spese di trasferta e le varie giustificazioni si integravano tra loro e non si contraddicevano; le giustificazioni fornite erano avvalorate dalle deposizioni dei dipendenti e la mancanza di documenti giustificativi della spesa poteva dipendere da negligenza, ma non valeva di per se stessa a far ritenere sussistente la condotta distrattiva.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, sostenendo che la stessa non risulterebbe dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio e che in particolare non sarebbe stato provato che la società versasse in stato di insolvenza al momento del pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, avvenuto un anno e cinque mesi prima del fallimento; in ogni caso, difetterebbe l’elemento soggettivo del reato, essendo il pagamento diretto ad evitare l’interruzione dell’attività produttiva.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per non avere la Corte territoriale dichiarato l’intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione, essendo la sentenza di appello stata pronunciata dopo che erano trascorsi più di anni sette e mesi sei dalla consumazione del reato di bancarotta preferenziale.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell’omesso bilanciamento tra le circostanze attenuanti e l’aggravante dei più fatti di bancarotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di bancarotta fraudolenta, che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti e nell’affermare tale principio questa Corte di cassazione ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).
Quanto alla pretesa inesistenza di un saldo cassa al momento della dichiarazione di fallimento, il ricorrente in realtà invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità.
2. È, invece, fondato il terzo motivo.
Per il reato di bancarotta preferenziale contestato all’imputato il termine di prescrizione massimo, ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei decorrenti dalla consumazione del reato e quindi dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta in data 23 settembre 2015.
Non essendo intervenute cause di sospensione del termine, il termine massimo di prescrizione risulta maturato in data 23 marzo 2023, ben prima della sentenza di appello del 14 settembre 2023, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Ne consegue che la estinzione del reato deve essere dichiarata in questa sede, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del quarto motivo.
La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio limitatamente al capo B) e deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo A, lettera a), inclusa la durata delle pene accessorie di cui all’ultimo comma dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 08/04/2024.