Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17150 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pistoia del 18.2.2020, ha rideterminato in anni quattro durata delle pene accessorie fallimentari stabilite nei confronti di NOME COGNOME, confermando nel resto la condanna di quest’ultimo, tra l’altro, alla sanzion principale, pari a quattro anni di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta distrat e documentale, nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, comma primo, secondo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000.
L’affermazione di responsabilità dell’imputato si radica nel suo ruolo di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia il 9.10 Egli è stato condannato per la distrazione di beni della fallita non rinvenuti in sed inventario, nonché della somma di 615.713,83 euro (decurtato d 80.000 euro il valore contestato, sin dalla sentenza di primo grado) relativa alla vendita degli immobili facen parte del condominio Melograno di Lucca e di quella pari ad oltre 275.000 euro corrispondente alle poste attive indicate nell’ultimo bilancio depositato, relativo all’ 2006. L’imputato è stato ritenuto responsabile anche per la distruzione e sottrazione delle scritture contabili, valutata la condotta quale bancarotta fraudolenta documentale ed anche come reato tributario per la sottrazione della documentazione contabile al fine di evitare il pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura.
2.1. Il primo degli argomenti difensivi eccepisce, nella prospettiva della violazione legge e del vizio di motivazione, la mancanza di elementi di prova quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; sentenza impugnata non ha adeguatamente spiegato in che modo ed attraverso quali mezzi l’imputato ha distratto, dissipato od occultato le somme di denaro effettivamente versate dai compratori dei beni immobili venduti dalla società; i pagamenti, avvenuti mediante bonifici o assegni bancari, non provano nulla quanto alla destinazione delle somme ivi indicate ed alla distrazione da parte dell’imputato. Anche per i beni strumentali mancherebbe la prova della distrazione, poiché neppure si è provata la loro esistenza, né tale esistenza può essere desunta dalla mera lettura dei dati di bilancio, firmato s indicazione di terzi ed in modo inconsapevole da parte dell’amministratore.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione quanto alla prova della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale (il dolo specifico di pregiudicare i creditori). La difesa prospett quindi, la necessità di una riqualificazione della condotta nella fattispecie meno grave cui all’art. 217, comma 2, I. fall.
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2.3. La terza censura è dedicata a contestare i vizi di violazione di legge e di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000, po il principio di specialità osterebbe alla possibilità di configurare detta fattis unitamente a quella di bancarotta fraudolenta documentale, per la medesima condotta; conseguentemente sarebbe applicabile solo la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente denuncia, con la stessa ragione di ricorso, anche il difetto prova della distrazione e della finalità di impedire all’Erario di soddisfare le pr ragioni, che costituisce il dolo specifico della fattispecie di reato.
2.4. L’ultimo motivo di ricorso eccepisce difetto di motivazione in ordine all’omess concessione delle attenuanti generiche, senza tener conto dei suoi deficit culturali e tecnico-amministrativi
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso co requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Il primo motivo difensivo è svolto secondo direttrici di censura sottratte al sindaca di legittimità, sia per la loro formulazione assertiva e generica, sia per la linea di c affidata ad argomenti in fatto e rivalutativi delle prove (inammissibile, secondo costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice: si richiamano, tra le tante, Sez. 6 n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 e Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Il motivo di ricorso si compone di una serie di affermazioni che denunciano una presunta apoditticità della sentenza d’appello, che non avrebbe spiegato le ragioni in base all quali ha attribuito all’imputato la responsabilità per le sparizioni dei beni strumentali fallita e delle somme di danaro risultanti da operazioni di compravendita di immobili, i modo retorico e meramente evocativo, senza tener conto, peraltro, della giurisprudenza di legittimità consolidata.
L’affermazione di responsabilità discende, infatti, dalla corretta applicazione deg orientamenti di legittimità secondo i quali la prova della distrazione o dell’occultamen dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilit dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fa interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustific l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della societ
fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul princi in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, COGNOME, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, COGNOME, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243295).
E nel medesimo senso, si è sostenuto che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi document attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l’esatto adempiment degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 20 Villa Daniele, Rv. 275499; vedi anche Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, COGNOME, Rv. P_IVA).
Di recente, analizzando la questione sotto il profilo del divieto di a utoincriminazione, ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di veri penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla su responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustific l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato’ senza che ciò interferisca col diritt silenzio garantito all’imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 de 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).
Le deduzioni di carenze motivazionali, in ogni caso, sono comLnque manifestamente infondate.
Infatti, la sentenza impugnata ha chiarito che è stata raggiunta la prova delle vendit degli appartamenti, il cui incasso è stato confermato dallo stesso imputato nel corso dell’esame dibattimentale senza tuttavia che egli sia stato in grado di spiegare l destinazione di tali incassi, non ritrovati nelle casse sociali né investiti altrim attività aziendali della fallita (del tutto indimostrata ed assertiva è stata ritenuta che gli introiti siano stati erosi dagli oneri finanziari legati al pagamento di un mutu
Quanto alla contestazione che la prova della distrazione dei beni strumentali sia stata tratta solo dal dato contabile del loro inserimento nel bilancio per l’anno 2006, la sentenz impugnata ha evidenziato come anche le dichiarazioni dello stesso imputato alla curatrice fallimentare abbiano confermato l’esistenza dei beni inseriti in bilancio (e sulla pi coerenza con il sistema costituzionale e convenzionale dell’utilizzabilità di t dichiarazioni si richiama, da ultimo, Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589). Né può darsi rilievo alla circostanza valorizzata dal ricorso che il bilancio al 2006 ven firmato dal ricorrente, amministratore, su indicazione di terzi ed in modo inconsapevole, tanto più che tale apodittica affermazione non incide neppure sulla prova dell’esistenza di beni poi non rinvenuti al momento del fallimento.
Il secondo motivo è anch’esso svolto in fatto e manifestamente infondato, poiché la sentenza d’appello ha evidenziato alcuni essenziali indicatori che hanno orientato il convincimento della prova del reato di bancarotta fraudolenta documentale, considerato anche il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, p parte, I. fall.
Si è sottolineato, infatti, che la documentazione contabile e societaria della fallita due giorni dopo la ricezione, da parte del ricorrente, dalla depositaria RAGIONE_SOCIALE (e dunque provata la sua esistenza), era scomparsa e non venne mai mostrata né agli operanti della Guardia di Finanza che procedettero all’accesso nell’azienda i 23.6.2011, né al curatore fallimentare.
La stringente sequenza temporale tra ricezione e sparizione, nonché la circostanza che il ricorrente abbia tentato di attribuire la mancanza della documentazione ad un furto subito, mai neppure denunciato, hanno condotto la Corte d’appello a ritenere configurata la prova del dolo specifico di aver distrutto o sottratto le scritture contabili al “impedire l’accertamento della condotta distrattiva”; il che equivale a sostenere che l condotta è stata orientata dalla finalità di impedire la ricostruzione del patrimonio soci e di recare pregiudizio ai creditori.
Si tratta di conclusioni del tutto logiche, non scalfite dagli argomenti generici proposti ricorso.
4. La terza censura è manifestamente infondata.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è configurabile il concorso tra il delitto d sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto-autore degli illeciti (nel primo tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente el psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico): così, Sez. 5, 35591 del 20/6/2017, Fagioli, Rv. 270810; Sez. :3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266133.
Quanto alla prova della sottrazione delle scritture contabili, valga richiamare quanto g esposto al punto 3, relativamente alla presenza di inequivoci, gravi elementi indiziar della sottrazione delle scritture consegnate all’amministratore dalla società depositaria della sua volontà di impedire così il buon esito delle azioni esecutive dei creditori, t quali anche l’Erario, cui viene anche impedito, mediante la sottrazione, di determinare l’effettiva entità del proprio credito, da calcolare in percentuale sull’entità del red del patrimonio sociale.
L’ultima ragione di ricorso è manifestamente infondata poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente argomentato dalla sentenza impugnata, facendo leva sulla gravità della condotta e sulla proporzionata dimensione
del trattamento sanzionatorio, livellato sul minimo edittale per la pena base, cui son seguiti minimi aumenti per i reati satellite della continuazione.
Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 de 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509).
L’argomento difensivo, fondato sulla meritevolezza derivante dal deficit culturale del ricorrente è, ovviamente, privo di qualsiasi rilievo anche per la sua generic formulazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul p Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.