Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14931 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Proc. Gen. presso la Corte di Cassazione, dr.NOME COGNOME, si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso.
Il difensore COGNOME NOME del foro di PERUGIA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOMENOME tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Perugia del 28 marzo 2023, che – previo giudizio prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata – h ridotto la pena inflittagli in primo grado dal Tribunale di Perugia, che lo aveva ri responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale – per sottrazione de contabilità – e patrimoniale – in relazione alla distrazione delle risorse e dei beni risul bilancio di esercizio del 31/12/09 – commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 30 aprile 2013.
2.L’atto di impugnazione ha dedotto tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente neces di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche per travisamento della pr in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 216 primo comm 1 I.f., in quanto la sentenza impugnata si COGNOME adagiata sul dato puramente contabile, emergente dal bilancio del 2009, senza approfondimento alcuno in punto sussistenza del denaro e delle immobilizzazioni, meramente riportate nei dati, quando il curatore del fallimen si era espresso per l’eventualità dell’ipotesi di una falsa appostazione di bilancio. La d COGNOME fornito prova dell’allagamento dei locali dell’immobile nel maggio 2009, che COGNOME danneggiato irrimediabilmente le merci e i beni mobili, come documentato dalle fotografi prodotte; il teste della difesa, COGNOMECOGNOME COGNOME confermato l’accadimento e rif dell’intervento del perito della compagnia assicuratrice; il bilancio del 2009 si COGNOME r alle registrazioni contabili, senza tener conto dell’accertata svalutazione conseguen all’evento. Allo stesso modo, quanto all’attivo di cassa, quest’ultimo COGNOME stato utili per tacitare le banche, che infatti non si sono insinuate al passivo, a nulla rile l’inesistenza di riscontri contabili in tale direzione.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi a riguardo dell’affermazione di reità delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Non COGNOME stata acquisita prova cert dell’occultamento della contabilità, perché – per tutto il tempo di operatività dell’az contenuta nel tempo – essa COGNOME stata regolarmente tenuta e in ogni caso difetterebbe la dimostrazione della consapevolezza di un agito volto a non consentire la ricostruzione de patrimonio e del volume degli affari. Del resto, l’imputato COGNOME chiesto alla curatela di disporre di qualche tempo per esibire la documentazione e tale condotta deporrebbe per un contegno di natura meramente colposa; non risponderebbe al vero che l’attività COGNOME proseguita nel 2010, perché il fatturato, documentato in contabilità, atterrebbe alla ven
delle merci residuate nell’esercizio precedente, a puro scopo liquidatorio. Infine, la conda per tale fattispecie di reato COGNOME in contraddizione con quella per bancarotta patrimoniale 3.11 terzo motivo si è soffermato sui vizi sub art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 I.f. , poic danno provocato ai creditori risulterebbe di particolare tenuità, essendo emerso, nel processo che nel fallimento si siano insinuati crediti per circa 60.000 euro e l’istanza di fallimento presentata da un fornitore, titolare di un credito di circa 15.000 euro.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Va premesso che – come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, che, in doppia conforme sulla responsabilità, costituiscono un unico corpo argomentativo da cui il collegio pu attingere – la società fallita, costituita nel 2008, aveva interrotto l’attività nel 2010 p più in condizioni di pagare la pigione del contratto di locazione; come puntualizzato da curatela del fallimento, la condotta dell’amministratore COGNOME, tale sin dalla costituzio si è rivelata collaborativa, perché alcuna documentazione contabile è stata consegnata nonostante l’impegno a provvedervi; non sono stati resi disponibili beni o risorse finanziar non è stato fatto cenno ad eventi accidentali che COGNOMEro compromesso il valore commerciale del magazzino aziendale nel corso della vita dell’impresa; con l’evolversi de dissesto societario sono state costituite nuove realtà imprenditoriali, riconducibili al rico operanti nel medesimo settore della compravendita di arredamento e, in assenza di riscontro contabile, non è stato possibile verificare l’esistenza di rapporti commerciali con tali passivo concorsuale si è assestato intorno ai 60.000 euro, ma la mancata ostensione della documentazione contabile non ha consentito approfondimenti sulla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; l’ultimo bilancio depositato, relativo al 2009, ha illustrato attive, oggetto dell’addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione in assenza di appaga giustificazioni dell’imputato; l’ultima dichiarazione dei redditi, presentata nel 20 evidenziato un volume d’affari di 85.000 euro, indicativo della prosecuzione dell’attivit deposizione del teste della difesa, COGNOME NOME, di contenuto generico, non ha chiar tempi, luoghi e dati di riferimento del presunto allagamento dei locali in cui era custod merce – in relazione alla quale il danno è stato stimato nei limiti della cifra, conten 35.000 euro – e, comunque, alla svalutazione del magazzino nella misura del 70%, come sostenuto dall’altro testimone indotto dalla difesa, dr. COGNOMECOGNOME COGNOME dovu corrispondere il decremento della posta del bilancio del 2009, che ha indicato invece il val
delle rimanenze in euro 245.860; tali lacune non sono state colmate dal tardivo deposito, ne corso del processo di primo grado, di parte delle scritture contabili, relative al 2008 e al 2 il professionista della società, COGNOMECOGNOME ha formulato mere ipotesi valutative sen nemmeno consultare tale incarto; non è stata fornita prova conducente dell’estinzione dei debiti bancari con l’utilizzo del saldo di cassa; la sussistenza dell’elemento soggettivo del di bancarotta fraudolenta documentale è desumibile dai dati oggettivi della vicenda fattual perché tale vizio originario ha impedito qualsiasi verifica in ordine ai rapporti intercor altre società e alle movimentazioni economico-finanziarie successive al 2009, sino alla data d fallimento.
2.In tale scenario, pianamente ricostruito, con proposizioni razionali ed appropriate, da pronunce del doppio grado, le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, oltre rappresentare mera reiterazione delle ragioni di gravame già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale, si rivelano per un verso indeducibili in sede di legit perché volte a sollecitare una non autorizzata rivisitazione del materiale probatorio – e altro verso comunque infondate.
3.Deve essere nuovamente rammentato che – quanto all’ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione – è affermazione risalente e costante nella giurispruden di legittimità che «l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, com lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibi ictu ()culi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione “orizzonte circoscritto”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processua (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 d 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); e che nel giudizio di cassazione sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autono adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispett quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/1 dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
4.11 dedotto vizio di travisamento della prova è in radice insussistente e, sul punto, val pena ricordare che, sul piano giuridico, esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimo conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudi Nella sostanza, il ricorrente ha inteso dedurre l’utilizzazione delle prove testimoniali sull
di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risul probatorie); ma, in tale ipotesi, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisament prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica del trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisi per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini qua “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, a persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (S n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01).
La deduzione di erronea interpretazione della prova – in cui si condensano le censure a ta proposito impropriamente mosse dal ricorso – è estranea a tale vizio, posto che «il compito armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice d merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In particolare, quanto all prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve ave oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile diffor tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne a inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presun errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406); ed in tal caso grava sul ricorrente un onere di allegazione segnatamente, l’onere della specifica indicazione dell’atto che si assume preternnesso anche attraverso la sua puntuale documentazione, in uno con la presentazione del ricorso.
5.Sono, in definitiva, travolte dall’inammissibilità le lagnanze che investono l’interpreta delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, nemmeno allegate all’atto di ricorso, che, enunciati per nulla illogici ed anzi persuasivi, sono state considerate inconcludenti, perché un lato – il perito COGNOME quantificato un danno, conseguente alle presunte infiltrazion locali di un immobile, molto trascurabile, incompatibile con il valore delle merci esposto bilancio del 2009 – e dall’altro – se la riduzione della stima di mercato del magazzino si f assestata sul 70%, come meramente ipotizzato dal consulente di parte COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME stato motivo di non darne contezza nel bilancio di esercizio e nella nota integrativ l’entità del volume d’affari del 2010 è stata correttamente ritenuta espressiva di una surret prosecuzione dell’attività commerciale e, in ogni caso, se anche fosse stata funzionale a operazioni liquidatorie, alcuna giustificazione è stata fornita dall’imputato a riguardo della delle somme riscosse dalla vendita della merce residuata; ed analoghe riflessioni possono essere svolte con riferimento al depauperamento delle risorse di cassa e al mancato rinvenimento dei beni strumentali, in relazione ai quali la omessa ostensione dell’impian contabile ha precluso qualsiasi velleità di rielaborazione, con piena integrazione della pr
della distrazione penalmente rilevante (per tutte, sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, 267710).
5.1.Del resto, la mancata o irregolare tenuta della contabilità, in totale spregio degli obbl legge, non può certo costituire elemento da cui gli amministratori inadempienti possano trarr processuale beneficio, dovendo essi comunque giustificare la destinazione dei beni sociali – l cui esistenza risulta, nel caso di specie, dall’ultimo bilancio di esercizio e dalla dichiarazi redditi, relativi al 2009 – non rinvenuti dal curatore al momento della dichiarazion fallimento.
Quanto alla sussistenza del “dolo specifico” richiesto dalla norma incriminatrice di cui al 216 comma primo n. 2), prima parte, del R.D. n. 267/42, si deve osservare che la sentenza impugnata, allineandosi alle argomentazioni svolte dal primo giudice, ben lungi dal valutar l’involontarietà, ha messo in rilievo che l’occultamento della contabilità, tenuto dell’ingravescente stato di decozione della RAGIONE_SOCIALE a partire dal 2010 e della immediata costituzione di nuove società aventi il medesimo oggetto sociale, ha rappresentato strategìa operativa volta, in definitiva, ad occultare gli accadimenti aziendali – consistit in corpose operazioni distrattive – e da precludere la corretta ricostruzione dell’andame delle attività, in evidente e decettivo pregiudizio delle aspettative dei creditori della fa ex multís, sez.5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304; sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, Rv. 283983).
5.2.Può infine aggiungersi che tali indicatori di fraudolenza sono convalidati ed avvalorati d tardiva esibizione, peraltro parziale, di documenti contabili nel corso dell’istrutto dibattimento di primo grado, perché è obbligo dell’imprenditore, sin dalla fase antecedente al dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una corretta rappresentazione della situazio economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con il deposito di una relazione aggiornat unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, in sede di convocazione prefallimentare (ar comma 4 L.F.); dopo l’apertura della procedura concorsuale, con il deposito dei bilanci e del scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dalla comunicazione della se dichiarativa di fallimento (art. 16 comma 1 n. 3 L.F.); e con la tempestiva e costa disponibilità all’interlocuzione con il curatore del fallimento (art. 49 L.F.).L’onn ingiustificata di tali doverosi adempimenti non può certo essere surrogata, tantomen scriminata, dall’esibizione dei libri contabili al giudice del processo penale, sede evidenteme non deputata al perseguimento degli obbiettivi propri della procedura fallimentare altrimen regolamentata, ai quali soltanto essa si rivela funzionale.
6.11 terzo motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata si è conformata ai consolidati principi giurisprudenziali secondo i qua la speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 Legge marzo 1942 n. 267 va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’en del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata
dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (sez. 5, n. 12724 del 12/12/2 Conticello, Rv. 279019; sez. 5, n. 122 del 03/11/2021, COGNOME, non mass.).
Pertanto, mentre non è rilevante l’entità dei crediti insinuati al passivo della proce concorsuale, il danno patrimoniale è stato puntualmente parametrato al significativo valor della complessiva distrazione, pari a poco meno di 300.000 euro (pag. 10).
7.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso, consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 05/03/2024
Il consigpere estensore
GLYPH
Il Presidente