Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3298 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone che aveva condannato NOME alla pena di due anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere, nella qualità di socio illimitatamente responsabile ed amministratore della ditta RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel febbraio 2016, sottratto o distrutto la totalità dei libri e scritture contabili della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, nonché distratto la quasi totalità dei beni mobili registrati, relativi alla società fallita, per un valore di euro
5.848,50, assolvendo l’originario coimputato NOME per non avere commesso il fatto.
NOME NOME NOME, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 163 cod. pen. deducendo che, essendo stata inflitta una pena non superiore a due anni di reclusione, non sarebbe configurabile alcuna preclusione alla concessione dell’invocato beneficio , sussistendo, peraltro, i presupposti di un giudizio prognostico favorevole non avendone l’imputato, in precedenza, mai usufruito.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena rilevando che la Corte territoriale ha fatto riferimento generico all’art. 164 cod. pen. senza indicare le ragioni che l’hanno indotta ad escludere la sussistenza dei presupposti del beneficio.
2.3. Con terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 222 Legge fall. Deduce che la società era rimasta inattiva dal 2010; dal 2013 era venuta meno la pluralità dei soci e la società si era sciolta, ai sensi dell’art. 2272 cod.civ., nel termine dei sei mesi successivi.
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Sono manifestamente infondati i primi due motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di logica connessione, con i quali la difesa si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e della carenza di motivazione, in punto di denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa sostiene, inoltre, che la decisione impugnata risulterebbe, sul punto, illegittima ed immotivata, in quanto la Corte territoriale, a fronte di una specifica richiesta difensiva formulata con uno dei motivi di appello, avrebbe fatto riferimento ad un limite di pena erroneo.
1.1.Tale ultimo primo profilo di doglianza è corretto in quanto l ‘art. 163 cod. pen. riserva la concessione del beneficio a coloro che siano condannati ad una pena detentiva ‘ non superiore ‘ a due anni. La Corte territoriale ha, invece,
ritenuto che non sussista il presupposto applicativo del beneficio ovvero il limite della «pena complessivamente inferiore ai due anni». L’erronea definizione del perimetro applicativo della norma è, tuttavia, ininfluente, nel caso in esame, in quanto, anche se la pena inflitta all’imputato è risultata pari (e non superiore) a due anni di reclusione, tuttavia, dall’esame del certificato penale in atti risulta che il medesimo ha già usufruito del beneficio avendo riportato condanna, definitiva dal 13.11.2013, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali per la quale è stata concessa una sospensione condizionale di pena; inoltre, il medesimo imputato ha riportato successivamente altra condanna ( con sentenza irrevocabile dal 29.1.2014) per il reato di violenza privata alla pena di reclusione di tre mesi. Ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen. , correttamente richiamato dalla Corte territoriale, l’imputato non avrebbe potuto, pertanto, ottenere il beneficio invocato, in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con precedente condanna, ha superato i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. In ogni caso, la sentenza di primo grado aveva dato conto di un giudizio di prognosi negativa effettuato sulla personalità dell’imputato, alla luce delle risultanze del casellario ( pag.7), confermato dalla Corte territoriale; anche sotto tale profilo, pertanto, si rivela l’infondatezza della doglianza.
3.Il terzo motivo è infondato.
La difesa sostiene la non configurabilità dei reati ascritti essendo risultata la società inattiva dal 2010 ed essendo stati demoliti tutti i mezzi della società in quanto non più funzionanti e privi di valore commerciale; deduce, inoltre, che la società avrebbe dovuto ritenersi estinta di diritto, a seguito del venire meno della pluralità dei soci, a partire dal 2013, e stante la mancata ricostituzione della stessa nel termine dei sei mesi, come previsto dall’articolo 2272 cod. civ.
Tali doglianze sono infondate in quanto la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dal suo verificarsi è una delle cause di scioglimento della società semplice (art. 2272, n. 4 cod. civ.), ma l’organizzazione sociale rimane in vita e sopravvive, in tal caso, fino a quando non siano estinti i rapporti societari di debito e di credito verso i terzi. Pertanto, ogni obbligo, compreso quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili, si concentra sull’unico socio superstite anche se non abbia svolto l’incarico di amministratore ( Sez. 5, n. 3221 del 19/09/2019, dep. 2020, Rv. Rv. 278303 -01; Sez. 5, n. 6854 del 12/05/1994, Rv. 198134 -01). In ogni caso deve considerarsi che in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale e che i presupposti di fatto accertati nella sentenza richiamata dalla fattispecie penale non sono una “questione pregiudiziale” della quale possa ritenersi investito il
giudice penale, dato che essi sono stati appunto accertati da detta sentenza, «la quale vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa» (S ez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398 -01).
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per condotte di bancarotta, compiute nella gestione della società dichiarata fallita, evidenziando che, dopo lo scioglimento della stessa società, il medesimo si era del tutto disinteressato della tenuta delle scritture contabili, omettendone l’ulteriore tenuta e sottraendol e.
Anche lo stato di inattività della società non fa venir meno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili che viene meno solo con la formale cancellazione della società dal registro delle imprese.
Deve, dunque, ribadirsi che l’obbligo di tenuta degli adempimenti contabili in capo all’amministratore della società permane anche quando venga meno la pluralità dei soci o la società diventi inattiva, in funzione di tutela dell’interesse dei creditori sociali a mantenere integra la propria garanzia sul patrimonio sociale e a ricostruire tutte le vicende che intervengano dal momento della cessazione dell’attività della società e fino al momento dell’eventuale dichiarazione di fallimento.
Quanto alla ulteriore deduzione concernente la presunta demolizione dei beni strumentali in capo alla società, non rinvenuti al curatore al momento del fallimento, la mancanza di qualsiasi riscontro probatorio anche documentale rispetto a tale asserzione che rimane confinata pertanto nella sfera della apoditticità.
3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME