Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40998 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40998 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME NOME, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti all’imputato in qualità di “amministratore di fatto” della impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 28 giugno 2016.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio (per l’udienza del 5 dicembre 2022) notificato all’imputato soltanto il 21 novembre 2022, senza il rispetto del termine minimo a comparire.
L’eccezione era stata sollevata nel giudizio di secondo grado, con memoria trasmessa, tramite posta elettronica certificata, il 29 novembre 2022, ignorata dalla Corte di appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata presentazione delle conclusioni del P.G.
La cancelleria della Corte di appello ha trasmesso al difensore, in un “file unico”, tutte le conclusioni della parte pubblica relativa ai processi fissati per l’udienza del 5 dicembre 2022, ma tra esse nessun atto era riferibile al processo in oggetto.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Dall’esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue:
l’imputato è stato citato in appello per l’udienza del 5 dicembre 2022;
il decreto di citazione è stato notificato all’imputato, presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 21 novembre 2022;
nelle conclusioni scritte, tramesse il 29 novembre 2022, il difensore dell’imputato ha eccepito la nullità della citazione per il mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni;
l’udienza del 5 dicembre 2022, all’esito della quale è stata assunta la decisione impugnata, è stata celebrata in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ex art. 23 bis legge n. 176 del 2020.
2.2. Deve evidenziarsi che il termine minimo a comparire per il giudizio di appello è pari a venti giorni ex art. 601 cod. proc. pen. anche nel caso di giudizio
abbreviato, non rilevando il più breve termine di dieci giorni ex art. 127 cod. proc. pen.
A mente dell’art. 443 comma 4 cod. proc. pen., in sede di abbreviato, il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’art. 599 cod. proc. pen., vale a dire in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
Tuttavia l’art. 127 cod. proc. pen. disegna uno schema generale del procedimento in camera di consiglio, che va seguito nel suo complesso soltanto in difetto di specifiche disposizioni di legge.
Nel caso dell’appello, per gli atti introduttivi dell’udienza camerale opera la previsione speciale di cui all’art. 601 cod. proc. pen.
Ne consegue che la vocatio in iudicium deve avvenire nelle forme e nei termini previsti dalla suddetta norma, quindi si segue lo schema non dell’avviso e del termine dilatorio di dieci giorni ex art. 127 comma 1 cod. proc. pen., bensì quello del decreto di citazione a giudizio e del termine minimo non inferiore a venti giorni a mente dell’art. 601 commi 2 e 3 cod, proc. pen. (Sez. 6, n. 7425 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272369 – 01; Sez. 3, n. 5483 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 231148; Sez. 4, n. 9536 del 12/07/1993, COGNOME, Rv. 195323, Sez. 2, n. 4590 del 11/03/1993, COGNOME, Rv. 194153, Sez. 6, n. 1859 del 16/10/1992, dep. 1993, Larnè, Rv. 193527; Sez. 6, n. 4438 del 17/03/1992, COGNOME, Rv. 190056; può dirsi definitivamente superata la difforme opinione minoritaria N. 1859 del 1992 Rv. 193527 – 01, N. 3198 del 1992 Rv. 189661 – 01, N. 44413 del 2015 Rv. 265054 – 01).
2.3. Le disposizioni di cui all’art.23-bis legge n. 176 del 2020 non hanno previsto alcuna deroga rispetto all’ordinario termine di comparizione regolato dall’art. 601 cod. proc. pen. e fissato, come detto, nella stessa durata sia per le decisioni assunte dalla Corte di appello in dibattimento, sia per le forme camerali di cui dall’art. 599, cod. proc. pen..
Deve ritenersi pacifico che anche per il rito camerale cartolare, previsto dalla normativa sopra richiamata per il giudizio di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine di comparizione è quello ordinario di giorni venti di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., considerato che il più breve termine di dieci giorni previsto dall’art.127 cod. proc. pen. sarebbe addirittura incompatibile con il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza previsto dal citato art. 23-bis, comma 4, per la richiesta di discussione orale delle parti e per quella dell’imputato di partecipare all’udienza (così Sez. 6, n. 45927 del 17/11/2021, COGNOME, n.m.).
2.4. Nella specie il termine per comparire (non inferiore a venti giorni) stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non è stato rispettato, poiché tra il 21
novembre (data della notificazione all’imputato) e il 5 dicembre 2022 (data dell’udienza) intercorrono solo 13 giorni c.d. “liberi” (cfr. art. 172, comma 5, cod. proc. pen. sul computo dei termini “a ritroso”).
Si tratta di una nullità a regime intermedio, verificatasi in un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello”, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello ex art. 180 cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651).
Nella specie il difensore di fiducia dell’imputato ha tempestivamente sollevato l’eccezione in sede di presentazione delle conclusioni, prima della deliberazione della sentenza.
La Corte distrettuale nulla ha detto al riguardo.
Discende la nullità della citazione dell’imputato in appello ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’invalidità di tutti gli atti successivi co regressione del procedimento al grado di appello in virtù del disposto dell’art. 185 commi 1 e 3 cod. proc. pen..
3. Il secondo motivo è assorbito.
Ferma la decisività della questione processuale sopra esaminata, questo collegio ritiene utile, per ragioni di chiarezza, segnalare alla Corte di appello la necessità di valutare, sotto il profilo giuridico, la peculiarità del processo in rassegna che attiene alla figura dell’amministratore di fatto, chiamato a rispondere del reato di bancarotta per il fallimento di un imprenditore individuale.
Si ricorda che, nel caso di fallimento dell’impresa individuale, la responsabilità penale di soggetti diversi dall’imprenditore non può essere ricondotta alla qualifica di “amministratore di fatto” (cfr. Sez. 5 n. 48321 del 28/06/2018, COGNOME, non massimata).
La rilevanza della posizione dell’amministratore di fatto trova, invero, il suo fondamento giuridico nell’estensione a tale posizione del titolo di responsabilità previsto dall’art. 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, relativo al fallimento delle società (Sez. 5, n. 14103 del 19/10/1999, Sgro, Rv. 215878); e l’attribuzione della responsabilità ad un soggetto quale socio occulto di un’impresa individuale presuppone che il fallimento sia stato esteso a tale soggetto (Sez. 5, n. 23044 del 11/04/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 19/09/2023