Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7402 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7402 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN GIMIGNANO il 24/08/1943 COGNOME NOME nato a SAN GIMIGNANO il 28/07/1954
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio uditi i difensori
l’avvocato COGNOME deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione l’avvocato COGNOME espone i motivi ed insiste nell’accoglimento del ricorso
l’avvocato COGNOME espone i motivi ed insiste per l’accoglimento del
ricorso
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, con la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento del sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato quella di primo grado nei confronti di COGNOME NOME e NOME in relazione al delitto di bancarotta fraudol per distrazione, commesso in qualità di amministratori e liquidatori – più precisamente, primo Presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato fino a luglio 2012 e la seconda amministratore delegato e consigliere di amministrazione fino a luglio 2012 e liquidatore dal luglio 2012, della RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 16 luglio 2014.
2.Sono stati predisposti per conto di entrambi – tramite difensori abilitati – due a impugnazione distinti, i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. L’atto di impugnazione a firma dell’avv. COGNOME ha dedotto 4 motivi.
2.1.1. Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza perché gli imput sarebbero stati condannati per una condotta non contestata nell’imputazione, ovvero la retrodatazione all’inizio del 2013 della riduzione ad euro 100.000 del canone di affi d’azienda tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
2.1.2. Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett cod. proc. pen. e della manifesta illogicità della motivazione avendo gli imputati dimostrato c l’attività dell’affittuaria non decollò mai e fu accompagnata da costanti e gravi perdite; la di merito avrebbe dovuto esprimersi sul valore reale e non solo nominale del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE per l’affitto d’azienda, in rapporto al danno arrecato ai creditori della fa avrebbe dovuto spiegare in che termini una possibile compensazione con i crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE, ove consentita, sarebbe stata fruttuosa per i creditori della affittante. I sostanza, il credito di quest’ultima sarebbe semplicemente aumentato di 300.000 euro, relativi ai canoni di affitto, inutile a fini compensativi perché la RAGIONE_SOCIALE era comunque creditore del insolvente RAGIONE_SOCIALE Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che il valore di realizzo dell’azienda affittata era di 238.000 euro, corrispondente grosso modo al credito insinuato nel fallimen della RAGIONE_SOCIALE ed emerso in un primo tempo in capo a RAGIONE_SOCIALE (euro 241.157), sicchè le somme ulteriori, relative ai canoni di affitto pattuiti con il contratto originario, non sa state in ogni caso coperte o recuperabili nell’ambito dei corrispondenti rapporti obbligatori.
2.1.3. Il terzo motivo si è concentrato sul vizio di violazione di legge in rela all’applicazione dell’art. 2634 cod. civ., con particolare riferimento alla teoria dei va compensativi. La costituzione della nuova società aveva lo scopo di tutelare i posti di lavor
di produrre introiti con l’obbiettivo di aiutare la Società “madre” in crisi. Come riferito da testimoni, la riduzione del canone mensile di affitto sarebbe stato giustificato d sopraggiunta crisi della RAGIONE_SOCIALE nel mese di ottobre 2013, in un ambito, dunque, di reciproci vantaggi a favore dell’una e dell’altra società.
2.1.4. Il quarto motivo si è doluto del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc in quanto l’operazione di riduzione del credito da euro 400.000 ad euro 100.000 avrebbe dovuto ritenersi coerente con la necessità di iscrizione in contabilità dei crediti second presumibile valore di realizzo, avuto riguardo alle pessime condizioni della società affittuaria
2.2. Il ricorso a firma dell’avv. COGNOME consta di tre motivi.
2.2.1.11 primo motivo si è appuntato sul vizio di apparenza e manifesta illogicità del motivazione della sentenza impugnata. Essa sarebbe solo virtualmente conforme alla pronuncia di primo grado, perché – a differenza di quest’ultima – avrebbe affermato la responsabilità degli imputati solo con riferimento alla “retroattività della riduzione del can di affitto di azienda dal 9 ottobre al 1 gennaio 2013; e lo avrebbe fatto con esposizione illogica, sul presupposto della futura “compensazione” dei rapporti di debito-credito tra affittante affittuaria; e la rinuncia ad effettuare la compensazione non potrebbe ritenersi pericolosa per creditori, essendo limitata ai rapporti tra le due società.
2.2.2.Con il secondo motivo si sono evidenziati vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento, in rapporto alla sussistenza della distrazione penalmente rilevante, erroneamente ravvisata nella operazione di riduzione del canone di affitto con effett retroattivo, che avrebbe impedito la compensazione tra i debiti-crediti delle due societ quando la sentenza stessa avrebbe affermato, contraddicendosi, che nessuna distrazione avrebbe potuto essere individuata nella compensazione eventualmente intervenuta tra le società stesse. Sarebbe stato erroneamente applicato il “principio dei vantaggi compensativi di gruppo”, perché i testimoni – e da qui il travisamento della prova – avrebbero descritto intenti positivi e di “salvataggio” dell’affitto d’azienda, tra cui il progetto industrial polverizzatore che avrebbe dovuto evitare sprechi industriali, la salvaguardia dei posti di lavo e dei valori aziendali e di un “ipotetico avviamento”, nonché risorse liquide a favore de “società madre”. Prosegue testualmente il ricorso che “di fatto queste tutele poi non s concretizzarono a causa del mancato pagamento dei canoni” di affitto d’azienda, circostanza che consigliò di ridurne l’entità, operazione non censurata dal collegio sindacale.
2.2.3. Il terzo e ultimo motivo ha dedotto l’erronea applicazione delle norme del Codice dell Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con riferimento alla disciplina della “logica di gruppo”, di c Titolo VI del CCII, che ha esplicitamente riconosciuto i confini della bancarotta distrattiv presenza di vantaggi derivanti dalla appartenenza ad un gruppo o da un collegamento tra imprese. In sostanza, il contratto di affitto di azienda avrebbe meritato una diversa chiave lettura, riferita al progetto “di rafforzamento e risanamento” del gruppo di società RAGIONE_SOCIALE, con ricadute positive sui singoli enti. Più esattamente, la riduzione del cano d’affitto avrebbe dovuto essere considerata un “trasferimento di risorse infragruppo nell’otti
del piano di risanamento del dissesto del gruppo GVM”. Nella stessa ottica avrebbe dovuto essere valutata l’iniziativa concordataria con ammissione decretata dal Tribunale di Firenze nel gennaio 2014, accompagnata dalla relazione dell’attestatore, che aveva stimato la convenienza della proposta di concordato ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori della GVM s.p.a..
3. La difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi inammissibi rigettarsi il ricorso e ha chiesto la liquidazione delle spese.
Considerato in diritto
Il ricorso degli imputati, a tratti inammissibile, non merita accoglimento.
1.E’ necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che la giurisprud di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio d reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispett decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, COGNOME, non mass.). Inoltre, specie in presenza di una “doppia conforme”, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esam dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del su convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la sentenza di merito non è tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatament tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazion globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni de convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv.250900). Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione
sono GLYPH inammissibili GLYPH quando GLYPH risultano GLYPH intrinsecamente GLYPH indeterminati, GLYPH risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di “genericità intrinseca”; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decision impugnata, si tratta di “genericità estrinseca”: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017 COGNOME, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricors cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
1.1.D’altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, a sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occ che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dall pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibil di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una dive ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621).
2.0rbene, il primo motivo, di carattere necessariamente preliminare, del ricorso dell’avv COGNOME è manifestamente infondato, sotto diversi profili.
2.1.Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizi dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del princ suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, versandosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazion (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, COGNOME, cit., Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 215 giugno 2015, COGNOME, Rv. 264438); e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanz probatorie portate a conoscenza dell’imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia
avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive” (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 229021).
2.2. Per un verso, il capo d’imputazione sub A) riporta testualmente, nell’ambito della pi articolata contestazione della bancarotta fraudolenta per distrazione dell’azienda, la fas dell’iniziale pattuizione di , e l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del “fatto”, prevista dall’art. 417 e dall’art. 42 proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell’imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all’imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame. Per altro verso, la lettura degli elaborati decisori permette di rilevare che gli attuali ricorrenti abbiano ampiamente interloquito sul tema del “retrodatazione” dell’accordo sull’entità del canone nel corso di entrambi i gradi di giudi esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa per loro intellegibili si formulazione dell’iniziale editto imputativo.
2.3. E ancora, è costante principio di diritto che la violazione del principio di correlazion accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, come invece accaduto nel caso di specie (ex multis, sez.4, n. 19043 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 269886; sez.6, n. 31346 del 12/07/2012, COGNOME, Rv.253217).
3.Tracciati allora i termini delle questioni devolute e devolvibili, il secondo ed il quarto del ricorso dell’avv. COGNOME, il primo e parte del secondo motivo del ricorso dell’avv. Ce che possono essere affrontati congiuntamente, sono in parte generici – perché reiterativi dell lagnanze proposte in sede di gravame, alle quali il giudice di seconda istanza ha fornito global ed appagante risposta – in parte non consentiti in sede di legittimità e comunque ne complesso infondati.
3.1.Contrariamente a quanto sostenuto negli atti di ricorso, da ritenersi dunque fuori fuoco, portata depauperatrice dell’operazione di formale negoziazione della riduzione del canone di affitto dell’azienda non è stata individuata nel venir meno di finanze proiettate nell’ambit una “compensazione” tra debiti e crediti reciprocamente assunti e vantati dalle parti de contratto d’affitto, ma – come testualmente si evince dagli enunciati della sentenza di prim grado (pagg. 18 e 19) – nel drenaggio di risorse liquide in danno della fallita, per importo ad almeno 300.000 euro, destinate a “far fronte ai propri debiti verso l’Erario e i dipenden come dimostra lo stato passivo fallimentare, con conseguente pregiudizio per i creditori dell società”; e la decisione di secondo grado, che ha ripreso il ragionamento espositivo del primo giudice, ha sottolineato che la “riduzione con effettivo retroattivo del canone” è st concordata in una situazione nella quale “appariva dunque ravvisabile, ex ante, un pericolo
concreto per l’integrità del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori” (pag.7); ed ha ribadito che la natura distrattiva dell’operazione si è realizzata co consapevole volontà (degli amministratori, n.d.r.) di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte , ipotesi che verificata nella specie in ragione dell’abdicazione, senza contropartita alcuna, ad una legittim pretesa creditoria per l’importo di euro 300.000 in un momento di conclamata decozione della RAGIONE_SOCIALE tenuto altresì conto, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, delle cointeressenze degli amministratori rispetto all’altra società coinvolta deve dunq evidenziarsi che la pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabili dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa era in grado di determinare in danno dei creditori, era senza dubbio nota agli odierni imputati ” (pag.8).
Quanto fugacemente si legge, a pag. 7 della pronuncia d’appello circa la rinuncia alla pretesa creditoria “valevole in tale momento a fini compensativi” è, di tutta evidenza, da circoscriver allo scrupolo illustrativo del tessuto della motivazione, volto a rimarcare l’irragionevolez sotto il profilo imprenditoriale, di un’opzione contrattuale intercorsa con un soggetto giurid con il quale già esistevano reciproci rapporti di credito-debito.
Sfugge, allora, a qualsiasi censura di manifesta illogicità un ragionamento espositivo che, facendo leva sul contributo professionale e testimoniale del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero, ravvisi sussistente la natura distrattiva un’operazione negoziale, fra parti correlate ed in istato d’insolvenza, in prossimità del presentazione della domanda di ammissione all’altrettanto rapidamente naufragata procedura di concordato preventivo, che realizzi la disnnissione di un credito, ritenuto congruo (pag. 1 sentenza di primo grado) e di ragguardevole entità, a vantaggio di un ente, rappresentato dalla stessa compagine societaria ed amministrativa della concedente, che, nell’arco di oltre un anno, non abbia versato alcunchè a titolo di canone di locazione (e che continuerà a non pagare nulla nel proseguo) e nei cui confronti, sino a quel momento, alcuna iniziativa di esazione del credito sia stata intrapresa. Tanto più che – come appropriatamente osservato dalla Corte territoriale – anziché “abdicare” alla riscossione del credito finanche con anomal efficacia retroattiva, l’impresa affittante avrebbe serenamente potuto risolvere il contratto affitto per inadempimento e rientrare nell’immediata disponibilità del compendio aziendale, come ha poi fatto il curatore della procedura concorsuale il quale, sia pure in “moneta fallimentare”, è riuscito a ricavare con la sua alienazione il consistente importo di 238.000 eu da destinare al soddisfacimento della massa creditoria.
La soluzione adottata dalle sentenze di merito si allinea del resto al costante indirizzo questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’a 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorro alla formazione dell’attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277743;
sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275232).
4.11 terzo motivo del ricorso dell’avv. COGNOME l’ultima parte del motivo secondo e il t motivo del ricorso dell’avv. COGNOME – evocativi della teoria dei “vantaggi compensativi” nel confronto con il corredo giustificativo delle sentenze del duplice grado, aspecifici, consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati.
4.1. Va posto in rilievo che il tema di interesse è quello del c.d. gruppo di imprese, i assetto generale rinviene risalente descrizione nell’art. 2359 cod. civ. (cfr. amplius in motivazione, sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, COGNOME), connotato dalla presenza di una società in posizione di supremazia rispetto ad altre, in quanto titolare di rilevanti partecipazi detentrice di interessi, anche attraverso l’attribuzione della gestione amministrativa de singole società alle medesime persone fisiche riconducibili ad una regia unitaria, in altre ent imprenditoriali. Con la riforma del diritto societario introdotta dal D. Lgs. n. 6 del legislatore ha inteso disciplinare il gruppo societario affidando alla responsabilità di “capogruppo” l’attività di direzione e di coordinamento delle altre persone giuridiche, a cui so testualmente dedicati gli artt. 2497 e segg. cod. civ.. Ogni singola società del grup costituisce soggetto giuridico autonomo e distinto dalle altre e risponde solo dei propri deb ma può essere coinvolta in un progetto economico collettivo od in comuni piani strategici di sviluppo. In ambito penale, l’esame del fenomeno del gruppo societario si è evoluto con tendenziale riferimento alla materia dei reati fallimentari, patologicamente immanenti all degenerazione delle tensioni e delle interferenze tra gli interessi delle singole sodetà gruppo, che possono determinare il ricorso ad una illecita distribuzione del rischio d’impresa all’accentramento o al riversamento delle perdite sull’una o l’altra delle entità che ne fa parte attraverso il drenaggio di risorse finanziarie che pregiudichino le ragioni delle rispe masse creditorie. In tale peculiare contesto, hanno assunto importanza le operazioni infragruppo potenzialmente riconducibili alla fattispecie della bancarotta fraudolen patrimoniale per distrazione, di natura prefallimentare. In passato, ed essenzialmente prima della riforma del diritto societario, la giurisprudenza penale di legittimità era orienta attribuire valenza distrattiva, integrativa della responsabilità ai sensi dell’art. 216 comma 1 L.F., a tutti i trasferimenti di denaro da una società ad un’altra, a prescindere d considerazione della logica economica di gruppo, nel complesso trascurata e recessiva, che non fossero assistiti da idonea contropartita per l’impresa erogante, stante la prevalenza d principio dell’autonomia della singola persona giuridica (sez.5, n. 29896 del 01/07/2022, Rv. 222387). Con la riformulazione dell’art. 2634 cod. dv., che esclude l’ingiustizia del prof della singola società del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili (terzo comma), derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo, è stata tratteggiata e progressivamente delineata la teoria dei cc.dd. vantaggi compensativi, tali d influire sulla rilevanza penale dell’erosione delle risorse finanziarie di una società in fav Corte di Cassazione – copia non ufficiale
altra qualora la prima, inizialmente privata delle disponibilità, abbia beneficiato o sia in g di beneficiare di corrispondenti utilità derivanti dall’appartenenza al medesimo gruppo. Si trat di previsione normativa che ha dato riconoscimento al principio di offensività, che costituisc fondamento della punibilità delle condotte sanzionate dal diritto penale fallimentare e, i particolare, di quelle integrative di distrazione o dissipazione. Pertanto, ove si accerti che l compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una proba realtà di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, sicchè benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vanta complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (sez.5, n. 49787 del 05/06/201 Bellemans, Rv. 257562; sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Insomma, la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, apparentemente lesiva degli interessi del ceto creditorio della singola entità d’impresa, può essere esclusa ove sia dimostrato che essa corrisponda al soddisfacimento degli interessi del gruppo, e dunque in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallit neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (sez.1, n. 18333 del 01/12/2022, COGNOME, R 284537; sul punto, cfr. anche sez.5, n. 33809 del 26/05/2023, P.G., COGNOME e altri, n.m.).
Tuttavia, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’intere di un gruppo (sez.5, n. 8253 del 26/06/2015, COGNOME, Rv.271149; Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, COGNOME, Rv. 268675; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 273635), ovvero e quantomeno la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, secondo la previsione di cui all’ art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (sez. 5, n 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545; in motivazione, sez.5 n. 1137 del 17/12/2008, COGNOME).
4.2. In altri termini, è possibile trasferire ricchezza da una parte all’altra del gruppo, condizione che vi siano vantaggi compensativi per quella entità d’impresa che viene privata di una porzione di attivo e il “vantaggio” per la capogruppo che abbia impiegato proprie disponibilità finanziarie in favore di altro ente collegato deve essere fondatamente certo congruo, proporzionato, almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato. Non è indispensabile – affinchè il vantaggio elida la lesione – che vi sia prova aritmetic ragionieristica della compensazione, ma deve esserci dimostrazione che il risultato atteso dall’amministratore al momento della realizzazione dell’operazione depauperatrice fosse prospetticamente ed oggettivamente assai probabile in una visuale di tutela degli interessi di gruppo e sia successivamente, come tale, verificabile.
4.3.In particolare, qualora il compimento della operazione pregiudizievole sia contrastato, comunque ex post giustificato dalla prospettazione di postumi vantaggi compensativi, la prevedibilità del loro verificarsi non può essere meramente dichiarata o rivendicata dall’interessato, ma deve essere comprovata da attendibile documentazione (ad es. business plan, progetti industriali, relazioni sulla gestione degli amministratori, verbali del Consigl amministrazione, evidenze contabili come i contratti o la corrispondenza) della holding e della società eterodiretta all’epoca del fatto lesivo.
Con ciò, si vuole dire che è possibile escludere la sussistenza del reato di bancarotta pe distrazione qualora, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita s dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234606; conf. Sez. 5, n. 30333 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267883; Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254519) e tuttavia non è sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità dell’amministratore per compimento dell’atto dannoso, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, ma l’amministratore ha l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connes vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a bilanciare efficacemente gli effet immediatamente negativi dell’operazione compiuta (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 16707 del 24/08/2004, Rv. 576187; in motivazione, sez.5, n. 29036 del 09/05/2012, COGNOME).
In questa ottica, un’operazione distrattiva infragruppo tra società che versino in condizio finanziarie di dissesto – di per sé indicative, quindi, di un trasferimento di valori connota “fraudolenza” – trova collocazione nella fattispecie di cui al comma primo dell’art. 223 L. f (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, COGNOME, Rv. 253032; Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, COGNOME, Rv. 268023; sez.5, n. 2517 del 04/12/2020, COGNOME, Rv.280254), sicché, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di ri tra società appartenenti allo stesso gruppo, eseguito, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economi posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, COGNOME, Rv. 255646).
Ebbene, nel caso in scrutinio dalle convergenti, logiche e persuasive inferenze della doppia conforme risalta di palmare evidenza l’impropria invocazione della condizione di non punibilità dei “vantaggi compensativi”, sotto plurimi profili.
In primo luogo, ove pur si ipotizzasse il fenomeno del collegamento societario, la veste di “società madre” o “capogruppo” non apparterrebbe alla RAGIONE_SOCIALE ma, semmai, alla RAGIONE_SOCIALE che deteneva l’intero pacchetto delle quote della RAGIONE_SOCIALE e, di riflesso, poteva esercitare, attraverso i suoi amministratori di fatto, ovvero gli imputati, una notevole influenza sulla G (art. 2359 ult. co . cod. civ.).
In secondo luogo, come puntualizzato dalle decisioni dei gradi di merito, l’operazione configurata come distrattiva si è collocata in fase di conclamata decozione della società affittante, di languente liquidità e di sostanziale, pari insolvenza dell’affittuaria, costit ad hoc in funzione del confezionamento del contratto d’affitto, non patrimonializzata e – come riconosciuto anche nel ricorso dell’avv. COGNOME – mai decollata e sin dalla originar costituzione, ovvero dal bilancio dell’esercizio 2012, produttiva di ingenti perdite. Pertanto pattuizione, persino retrodata, della riduzione di un credito mai soddisfatto nel contesto di rapporto che sino a quel momento non aveva apportato beneficio alcuno a favore della di poi fallita, che, peraltro con la messa in liquidazione, si era spogliata dei propri assets a vantaggio della società da cui avrebbe dovuto ricevere l’iniezione di risorse fresche per pagare i creditor aveva come finalità non il conseguimento di virtuosi obbiettivi infra-gruppo, in una prospettiv di complessivo e sinergico incremento produttivo ed economico – comunque rimasti del tutto indimostrati – ma l’abbandono di una posizione creditoria ad agio esclusivo della società affittuaria, riconducibile al medesimo management della concedente.
In questo scenario, si inscrivono d’altro canto, coerentemente, le osservazioni della sentenza del primo giudice (pag.19) a riguardo della notevole modestia dei finanziamenti dei soci (meno di 20.000 euro), eseguiti soltanto nel 2013, e dell’inconsistenza della garanzia fideiussori prestata, in relazione al credito per i canoni del contratto d’affitto d’azienda, dalla RAGIONE_SOCIALE, fatto di titolarità degli imputati, ridotta a 100.000 euro in corrispondenza della condotta spoliazione dell’ottobre 2013, persino revocata il 30 dicembre 2013 e solo apparentemente sostituita da un’ipoteca concessa su bene immobile a garanzia delle obbligazioni nascenti dal concordato preventivo e subordinata alla sua omologa, poi non avvenuta a causa del voto contrario del comitato dei creditori, che ha condotto al fallimento.
In conclusione, la prospettazione difensiva che si dilunga sulla ideazione di un positiv progetto salvifico e di risanamento delle imprese, oltre che in conflitto con le emergenze ripercorse nelle sentenze di primo e secondo grado, è nel complesso orientata a sollecitare la Corte di Cassazione ad una integrale rivisitazione del materiale probatorio, trama non consentita poiché esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degl elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944); e sempre al giudice di merito spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità de fonti di prova, la delibazione degli eventuali contrasti testimoniali e la scelta tra diver versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME e a., R 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso, consegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
6. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha partecipato discussione orale, ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/20 Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, si liquidano in euro 4630, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizi dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro 4630,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 18/12/2024
Il co si liere estensore
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Il Presidente