Bancarotta fraudolenta e pene sostitutive: la decisione della Cassazione
La disciplina della bancarotta fraudolenta rappresenta uno dei pilastri del diritto penale dell’impresa, mirando a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso delicato riguardante l’applicabilità delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia in presenza di gravi reati fallimentari.
Il caso di bancarotta fraudolenta e il ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un amministratore di una società di capitali per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, focalizzandosi esclusivamente sul diniego dell’applicazione del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della pena detentiva.
La richiesta di lavoro di pubblica utilità
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato la possibilità di sostituire la pena carceraria con un’attività socialmente utile. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come tale richiesta fosse priva dei requisiti minimi di specificità necessari per un vaglio di legittimità.
La decisione della Suprema Corte sulla bancarotta fraudolenta
Secondo gli Ermellini, il ricorso deve essere considerato inammissibile quando si limita a riproporre le medesime questioni già affrontate e risolte nel grado precedente, senza offrire nuovi spunti critici o confutare analiticamente il ragionamento del giudice d’appello. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già motivato il rigetto basandosi sulla personalità del reo e su carenze documentali.
L’importanza del programma di recupero
Un punto centrale della decisione riguarda la documentazione necessaria per accedere alle pene sostitutive. La Cassazione ha rilevato che la dichiarazione di disponibilità presentata dall’imputato era generica, priva di riferimenti specifici al procedimento in corso e mancante di un programma dettagliato o di indicazioni sull’esito di eventuali misure precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Il collegio ha osservato che il ricorrente non ha saputo contrastare i rilievi della Corte d’Appello, la quale aveva legittimamente negato il beneficio non solo per la gravità dei fatti di bancarotta fraudolenta, ma anche per l’assenza di elementi concreti che potessero far ritenere la pena sostitutiva idonea al reinserimento sociale e alla prevenzione di nuovi reati. La mancanza di un confronto diretto con le argomentazioni della sentenza impugnata rende il ricorso meramente ripetitivo e, dunque, inammissibile sotto il profilo processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni della sentenza ribadiscono che l’accesso alle sanzioni sostitutive, pur essendo un obiettivo primario della recente riforma del sistema sanzionatorio, non è automatico. In materia di bancarotta fraudolenta, l’imputato ha l’onere di fornire al giudice elementi solidi, programmi definiti e una reale prospettiva di utilità sociale della misura richiesta. La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla definitività della condanna, anche l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, sanzionando così l’esercizio improprio del diritto di impugnazione.
Quando un ricorso per bancarotta fraudolenta è considerato generico?
Il ricorso è generico se ripropone le stesse difese già respinte in appello senza contestare specificamente i punti della motivazione del giudice di secondo grado.
Quali documenti servono per richiedere il lavoro di pubblica utilità?
Occorre presentare una dichiarazione di disponibilità specifica per il procedimento, un programma dettagliato dell’attività e riferimenti concreti alla personalità dell’imputato.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, solitamente di tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48916 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48916 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da operazioni dolose, commessi in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2016;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta, formulata con motivo aggiunto in appello, di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, per di più in assenza di un confronto completo con le argomentazioni della Corte territoriale, avendo invero questa argomentato la propria decisione non solo sulla base della valutazione della personalità dell’imputato, ma anche tenendo conto dell’assenza di riferimenti, all’interno della dichiarazione di disponibilità, al procedimento in oggetto nonché della mancanza di un programma o dell’esito dell’applicazione della misura; rilievi, questi, con cui il ricorso no si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2023.