Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Adria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e per l’inammissibilità dei ricors nel resto;
udito il difensore del ricorrente NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del 4 dicembre 2018 del Tribunale di Verona
che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali amministratori di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita data 27 ottobre 2011, per avere distratto somme appartenenti alla società, nonché per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e, unificate tali condotte a fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, applicata altresì l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e, ritenute tali aggravanti equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela RAGIONE_SOCIALE, costituitasi parte civile.
In particolare, la Corte di appello ha escluso l’aggravante del danno di rilevante gravità e la recidiva applicata al COGNOME, in quanto mai contestate, ha ridotto e sospeso condizionalmente la pena principale nei confronti del solo COGNOME, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari applicate ad entrambi gli imputati e ha anche revocato la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
All’esito del giudizio di appello i due imputati risultano condannati per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale generica e per avere distratto la somma di euro 246.703,59 utilizzata per apportare migliorie ad un immobile concesso in locazione dalla RAGIONE_SOCIALE, ma utilizzato dal COGNOME per lo svolgimento in prima persona di un’attività imprenditoriale di bed and breakfast e per abitarvi unitamente alla sua compagna ed a NOME COGNOME, nonché per avere prelevato dalle casse sociali le somme utilizzate per pagare i canoni di locazione relativi a detto immobile, che veniva però utilizzato per le finalità sopra esposte.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge quanto all’affermazione di penale responsabilità.
Sostiene, quanto alla distrazione della somma di euro 246.703,59, che la Corte di merito, nel quantificare tale importo, non avrebbe fornito risposta ai rilievi contenuti nelle pag. 32 e 33 dell’atto di appello e non si sarebbe confrontata con le deposizioni testimoniali della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, con conseguente necessità di annullare le statuizioni civili.
Inoltre, la sentenza di secondo grado non avrebbe dato risposta ai motivi di
gravame, contenuti alle pag. 22 e 23 dell’atto di appello, volti a contestare la stessa sussistenza della condotta distrattiva, essendo emerso, dalle dichiarazioni del coimputato NOME COGNOME – la cui posizione era stata definita con sentenza di applicazione di pena – che la fallita e la RAGIONE_SOCIALE avevano emesso, l’una nei confronti dell’altra, fatture per operazioni inesistenti.
Quanto alla distrazione delle somme utilizzate per il pagamento dei canoni di locazione, la motivazione sarebbe illogica, poiché gli accertamenti svolti dalla curatrice erano successivi alla dichiarazione di fallimento, quando l’immobile aveva già assunto la sua dimensione recettizia finale, e carente, perché non terrebbe conto della deposizione di NOME COGNOME, che aveva riferito che il personale del ristorante alloggiava in quell’immobile con detrazione di euro 250300 dallo stipendio; non era, quindi, vero che l’immobile fosse stato arbitrariamente occupato dall’imputato.
Relativamente, infine, alla bancarotta fraudolenta documentale, la motivazione della sentenza non si confronterebbe, in ordine alla ascrivibilità della condotta al COGNOME, con quanto riferito dal teste COGNOME, consulente contabile della società, il quale aveva affermato di essersi sempre relazionato esclusivamente con il COGNOME; anche la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva affermato di non essersi rivolta al COGNOME per recuperare le scritture contabili; da queste deposizioni discenderebbe la carenza del dolo in capo al COGNOME, atteso che l’attività gestionale di questo era stata limitata alla ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione e che le imprese che avevano provveduto all’esecuzione delle opere risultavano tutte regolarmente pagate.
Il fatto andrebbe quindi riqualificato come bancarotta semplice documentale e risulterebbe estinto per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, quanto al trattamento sanzionatorio, «vizio di motivazione» e violazione di legge.
Sostiene che, dovendo essere esclusa, per quanto sopra esposto, la bancarotta fraudolenta patrimoniale o quella documentale, verrebbe a mancare l’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
Con riguardo alla recidiva, la sua applicazione non sarebbe stata adeguatamente motivata.
Altrettanto ingiustificata sarebbe la conferma della durata di anni dieci fissata per le pene accessorie fallimentari.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine
all’affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che erroneamente questa gli è stata attribuita in veste di socio di minoranza della fallita; sottolinea di non aver mai assunto la carica di amministratore della fallita.
3.2. Con il secondo motivo, articolato in sei sottoparagrafi, il ricorrent lamenta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, che non avrebbe esaminato le numerose censure mosse con l’atto di appello.
3.2.1. In particolare, la Corte di merito, laddove afferma che i fatt sarebbero stati esaustivamente ricostruiti dalla RAGIONE_SOCIALE e confermati dai documenti acquisiti, omette di considerare che la RAGIONE_SOCIALE ha ricostruito i fatti sulla base di quanto alla stessa riferito dal COGNOME, interessato a scaricare sugli imputati le sue responsabilità; il COGNOME non aveva mai riferito alla RAGIONE_SOCIALE di ingerenze del COGNOME nella gestione della società, ricordandosi di quest’ultimo solo quando era stato esaminato nel dibattimento; tali contraddizioni erano state evidenziate nell’appello, ma su di esse la Corte di merito non si è pronunciata.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE non aveva rilevato che dai bonifici bancari eseguiti dalla fallita e da RAGIONE_SOCIALE l’una a beneficio dell’altra emergeva un giro di fatture per operazioni inesistenti, come riferito dal COGNOME in udienza; le somme bonificate alla fallita da RAGIONE_SOCIALE erano finanche maggiori di quelle ricevute da questa; la RAGIONE_SOCIALE aveva anche trascurato il giro di fatture false tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE organizzato dal COGNOME, amministratore di entrambe le società.
Tali circostanze erano state segnalate con l’appello, ma su di esse non sarebbe stata fornita alcuna risposta.
3.2.2. La Corte di appello ha affermato che l’imputato aveva vissuto assieme al COGNOME nell’immobile locato, nonostante le reiterate contestazioni del COGNOME, e non ha indicato le prove sulle quali ha fondato tale affermazione. Il COGNOME ha anche prodotto un certificato storico attestante che egli aveva vissuto altrove.
Su tali circostanze, denuncia il ricorrente, non è stata fornita alcuna risposta.
3.2.3. Quanto alla somma di euro 246.703,59 utilizzata per la ristrutturazione dell’immobile, dagli estratti conto bancari del conto intestato all fallita e dalle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE emergeva che tra le due società era stato organizzato un giro di fatture per operazioni inesistenti.
Anche le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non risultano pagate con somme di denaro provenienti dal conto intestato alla fallita RAGIONE_SOCIALE.
Pure su tali circostanze la Corte di appello non si è pronunciata.
3.2.4. GLYPH Con riguardo al pagamento dei canoni di locazione relativi
all’immobile in Caprino, con l’atto di appello si era evidenziato che il COGNOME, esaminato in dibattimento, aveva escluso che essi fossero stati pagati con denaro della fallita e dall’esame dell’estratto conto della fallita risultava che solo un bonifico era stato effettuato nel settembre del 2009, quando l’immobile era stato utilizzato per i dipendenti della fallita. Anche in questo caso non è stata fornita alcuna risposta.
3.2.5. Con l’atto di appello erano stati evidenziati vari elementi a sostegno dell’inattendibilità del COGNOME, ma la Corte di appello lo ha ritenuto credibile.
Tale conclusione fa però apparire la sentenza contraddittoria, atteso che egli ha riferito che le fatture tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano relative ad operazioni inesistenti e ha escluso che i canoni di locazione fossero stati corrisposti con somme provenienti dalla fallita e neppure, nei suoi incontri con la RAGIONE_SOCIALE, aveva affermato che il COGNOME lo avesse estromesso dalla gestione della società fallita, imputando tale condotta al solo COGNOME.
3.2.6. Quanto agli esborsi sostenuti per i lavori di ristrutturazione, nella sentenza di appello si afferma che essi sarebbero stati effettuati dal COGNOME, senza tuttavia indicare le prove dalle quali sarebbe stata desunta tale circostanza, neppure emersa dalla espletata istruttoria.
3.2.7. Infine, in relazione alle statuizioni civili, erano stati effettuati pre rilievi in ordine alla quantificazione del danno, ma anche tale questione non è stata affatto presa in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, nella parte in cui si duole della mancata risposta alle censure formulate alle pagine 22 e successive dell’atto di appello, con le quali si sosteneva che la fallita e la RAGIONE_SOCIALE avevano emesso, l’una nei confronti dell’altra, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, onde ottenere finanziamenti bancari, cosicché in realtà nessun passaggio di somme di denaro era realmente avvenuto tra le due società e la contestata distrazione era da ritenersi assolutamente insussistente, ed il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, che pure si duole dell’omessa risposta alle analoghe censure formulate nel proprio atto di appello, sono fondati.
Sebbene i ricorrenti avessero formulato nei loro gravami specifiche censure su tale questione, onde contestare la sussistenza della condotta distrattiva, la Corte di appello, nel riportare i motivi di appello, non le menziona affatto e non fornisce ad esse alcuna risposta, ignorando i rilievi degli imputati.
Né può sostenersi che la Corte di merito abbia inteso motivare sulle censure
degli appellanti richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, atteso che neppure nella sentenza del Tribunale tali obiezioni vengono in alcun modo affrontate.
Ne consegue che la motivazione della sentenza qui impugnata è meramente apparente.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME ed il secondo motivo del ricorso di NOME NOME COGNOME risultano fondati anche nelle parti in cui i du ricorrenti si dolgono dell’affermazione della loro penale responsabilità per la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva avente ad oggetto i canoni di locazione.
Entrambi i ricorrenti, nei loro atti di appello, hanno evidenziato che non risulta in alcun modo accertato l’ammontare dei canoni pagati dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’unico bonifico bancario avente ad oggetto i canoni di locazione era stato effettuato nel settembre 2009, quando l’immobile era stato utilizzato per ospitare i dipendenti del ristorante la cui gestione costituiva l’attivi imprenditoriale esercitata dalla fallita; hanno pure segnalato che il COGNOME, sentito in dibattimento, ha escluso che i canoni di locazione fossero stati corrisposti con risorse provenienti dalla fallita.
Anche tali censure risultano del tutto ignorate dalla Corte di merito, che non ha fornito alcuna risposta a tali obiezioni.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è, invece, complessivamente infondato, nella parte in cui egli si duole dell’affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Egli, onde sostenere l’assenza del dolo generico della bancarotta fraudolenta documentale, invoca una rivalutazione delle deposizioni del teste COGNOME, consulente contabile della società, e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non è consentita in questa sede di legittimità.
Il motivo è, inoltre, infondato laddove si afferma che poiché NOME COGNOME avrebbe gestito la società fallita limitandosi alla ristrutturazione dell’immobile egli risponderebbe della violazione dei doveri inerenti alla qualifica di amministratore esclusivamente entro tale ristretto ambito dal quale esulerebbe la tenuta delle scritture contabili.
In tema di reati fallimentari, l’amministratore «di fatto» della società fallita da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore «di diritto», per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME,
Rv. 250844, relativa ad un delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250094).
Anche il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME è infondato, atteso che dalla motivazione della sentenza di appello emerge chiaramente che lo stesso è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non quale socio di minoranza della fallita, ma nella veste di amministratore di fatto della stessa. Egli, quindi, mostra di non volersi confrontare con la ratio decidendi ed il ricorso risulta generico, anche laddove sostiene che la sua qualità di amministratore di fatto non sarebbe provata.
Inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME, atteso che con l’atto di appello l’imputato non ha impugnato il punto della decisione di primo grado attinente all’applicazione della recidiva.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti limitatamente all’affermazione di responsabilità per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. I restanti motivi di ricorso relativ alle statuizioni civili ed al trattamento sanzionatorio restano assorbiti.
Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 12/09/2024.