Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30215 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30215 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LODI il 10/06/1963
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
l’avvocato COGNOME dopo aver argomentato in ordine a taluni punti del ricorso depositato, ne chiede l’accoglimento.
L’avvocato COGNOME si associa alle conclusioni rassegnate dal codifensore.
Ritenuto in fatto
1. E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, che -per quanto di interesse per il presente processo ha confermato l’affermazione di reità , con la condanna alle pene principali ed accessorie, deliberata dal g.u.p. nel rito abbreviato, di COGNOME NOME in ordine al delitto di cui agli artt. 216 prima parte n. 1, 219 comma 1 e 223 comma 1 del r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale il 20 luglio 2020.
2.Il ricorso, a firma di difensori abilitati, consta di 6 motivi, sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui agli artt. 606 comma 1 lett c) ed e) cod. proc. pen.; la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza. Il ricorrente sarebbe stato condannato per bancarotta distrattiva dei canoni di locazione, non incassati, benchè fosse stata contestata dal pubblico ministero la distrazione degli immobili o del loro controvalore. Più precisamente, la condanna sarebbe intervenuta per un fatto strutturalmente diverso, a fronte delle vicende formalmente contestate che invece risiedono nella distrazione di euro 2.800.000 in relazione al ‘pagamento di un contratto di locazione finanziaria per l’immobile ubicato a Forte dei Marmi…utilizzato dal medesimo COGNOME NOME per scopi privati’; il complesso aziendale di Lodi, ceduto in locazione a se stesso e ad altri componenti della famiglia, senza incassare alcun canone né corrispettivo; un immobile di Bressana Bottarone, ceduto in locazione alla RAGIONE_SOCIALE al canone annuo concordato di euro 3.103.200, ridotto senza alcuna motivazione aziendale, con danno economico per la società fallita. Sarebbe stata contestata una condotta commissiva, mentre la sentenza di colpevolezza avrebbe riguardato una condotta omissiva, e in ogni caso i canoni di locazione non incassati non sarebbero stati quantificati nel loro ammontare nel capo d’imputazione, come doveroso.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi sub art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, in rapporto alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva avente ad oggetto ‘la stipula di un contratto di leasing e il relativo esborso per il pagamento dei canoni’ di un immobile di Forte dei Marmi, per scopi non strumentali all’attività esercitata. Si contesterebbe un atto distrattivo realizzato con la stessa stipulazione del contratto di leasing; il curatore fallimentare è subentrato nel contratto di leasing con il riscatto del bene, a riprova della regolarità dell’operazione , ha venduto il bene, in sede di liquidazione giudiziale, per un valore superiore a quello fissato nel contratto di leasing e, del resto, la RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto gran parte dei canoni di leasing alla società finanziaria. Insomma, la destinazione del bene al godimento personale dell’imputato non avrebbe comportato alcun depauperamento del patrimonio aziendale. Ancora, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiederebbe un ‘effettivo accertamento del pregiudizio per le ragioni creditorie’ , mentre -nel caso concreto -i canoni di locazione finanziaria sono stati corrisposti per l’acquisizione di un immobile. D’altro canto, ‘la messa a reddito’ degli immobili, che rientra nell’oggetto sociale di una impresa immobiliare, ‘è un’opzione, non un obbligo’ e sarebbe facoltà ‘legittima e insindacabile’ decidere se locare il bene o ‘concederlo gratuitamente in godimento o ancora utilizzarlo in proprio’. Infine e qui sarebbe ravvisabile il travisamento della prova -il ricorrente avrebbe dato dimostrazione di un pur parziale pagamento di canoni di locazione degli immobili di Forte dei Marmi e di Lodi, perché il collegio dei curatori avrebbe quantificato il suo debito in euro 356.500, ‘dando così atto che, seppur non nell’integralità, il COGNOME ha remunerato RAGIONE_SOCIALE nel corso degli anni’.
2.3. I l terzo motivo ha lamentato sussistere i medesimi vizi per quanto concerne l’accusa di distrazione consistita nella ‘cessione in locazione a sé stesso e ad altri componenti della famiglia’ di un complesso residenziale di Lodi, che in verità sarebbe rimasto nel patrimonio a disposizione della curatela e sarebbe stato valorizzato in bilancio per un elevato importo, euro 8.679.239, destinato dunque al soddisfacimento dei creditori della fallita. Anche in tal caso, peraltro, la sentenza sarebbe incorsa in travisamento, perché il deducente avrebbe dimostrato un parziale, e molto rilevante, pagamento dei canoni di locazione, con alcuna incidenza sulle ragioni dei creditori. E in ogni caso la destinazione del bene al godimento dell’amministratore non varrebbe a consumare il reato.
2.4. Il quarto motivo, poggiato sempre sui vizi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha riguardato l’affermazione di responsabilità per la distrazione dell’immobile di Bressana Bottarone, perché, anche in questo caso, come allegato dalla argomentazione alternativa fornita nell’atto di gravame, il bene non sarebbe mai fuoriuscito dal patrimonio della fallita; la riduzione dei canoni di affitto non integrerebbe distrazione, perché in realtà ‘la rinuncia ad una parte del canone’ pattuita in sede di contratto con la subentrante RAGIONE_SOCIALE avrebbe permesso ‘di incassare somme che altrimenti non sarebbero mai state percepite’ e cioè, in altre parole, un canone pur ridotto ha consentito ‘di continuare a percepire un introito’ e di confidare nella manutenzione delle strutture. La bontà dell’operazione così decisa dall’imputato sarebbe suffragata dalla scelta della curatela del fallimento di non risolvere il contratto di locazione.
2.5. Il quinto motivo si è doluto del vizio di omessa motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, di sussistenza almeno dubbia a fronte di quanto comprovato dalla difesa sugli avvenuti pagamenti, di entità cospicua, dei canoni delle locazioni; sulla transazione con il fallimento; sulla proficuità e rispondenza a criteri imprenditoriali delle operazioni eseguite.
2.6. Il sesto motivo si è appuntato sui vizi di violazione di legge e della motivazione per quanto attiene all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata; il discostamento dal minimo edittale e il giudizio di comparazione tra circostanze nella quantificazione della pena sarebbe illogico, per la lievità del precedente penale -un omesso versamento di IVA per il 2016; perché COGNOME è stato assolto dall’accusa di bancarotta impropria ex art. 223 comma 2 n. 2 L.F.; perché sarebbe stata conclusa una rilevante transazione con la curatela con esborso di euro 700.000; non sarebbe stato provato un grave danno patrimoniale per i creditori, perché gli immobili sono stati messi a disposizione dei curatori del fallimento, che ne hanno ricavato importanti introiti per i creditori.
3.Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 24 giugno 2025 il difensore dell’imputato ha trasmesso note di udienza, a sostegno dei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, che per sua natura, imponendo una rivisitazione parziale dell’addebito di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritto all’imputato, assorbe l’esame del secondo e del sesto motivo, quest’ultimo riguardante nella sua globalità il trattamento sanzionatorio, che dovrà essere rivalutato nel giudizio di rinvio.
1.1. Deve essere dapprima richiamato il principio stabile della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l” iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
In altre parole, la diversità del fatto che rende doverosa la modifica del capo di imputazione da parte dell’organo dell’accusa e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del conseguente diritto di difesa. Per “fatto” si deve intendere quello storico costituito dalla condotta, dall’evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rimarcato che, ai fini della contestazione dell’accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non già l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Ed invero il requisito della “enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione delle misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge ‘ – previsto, a pena di nullità, tra i contenuti degli atti di impulso dell’azione e del processo penale (es. artt. 417 lett. b) e 421 comma 1,429 e 552 cod. proc. pen.) – è funzionale ad informare l’imputato a riguardo del tenore delle accuse mosse, al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, in linea con quanto sancito dall’art. 6, comma 3, lett. a), Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. L ‘interpretazione elaborata in proposito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha precisato che tale diritto si esplica nelle facoltà di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, diritto garantito dall’art. 6, comma 3, lett. b), Convenzione E.D.U., ed è inerente al più generale diritto a un processo equo, con la conseguenza che l’informazione data deve contenere gli elementi necessari per permettere all’imputato di preparare le proprie difese (Corte E.D.U. COGNOME contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; COGNOME contro Italia, 11/12/2007). Esso, pertanto, può dirsi soddisfatto quando il fatto addebitato sia enunciato in modo tale che l’interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza (Sez. U, Sentenza n. 18 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216430). Occorre, insomma, tenere ben distinta la mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del fatto in sé. Solo quando si verifichi quest’ultima trasformazione è necessario verificare se, ed in che modo, la medesima sia suscettibile di determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
1.2. Reputa il collegio che la Corte di merito non abbia fatto buon governo -con riferimento alla prima porzione del capo d’accusa, afferente all’immobile di Forte dei Marmi – delle direttrici così tracciate.
All’imputato COGNOME è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in veste di amministratore unico della fallita ‘per aver distratto la somma complessiva di euro 2.800.000, sottratti tra il 2009 e il 2020, per il pagamento di un contratto di locazione finanziaria per l’immobile ubicato in Forte dei Marmi , utilizzato dal medesimo COGNOME NOME per scopi privati e non strumentali all’attività esercitata’ . I giudici di merito hanno invece ritenuto che oggetto della distrazione non sia stata la somma impiegata per il pagamento dei canoni del contratto (a causa mista) di leasing immobiliare, che la difesa -confrontandosi con l’editto d’accusa ha sempre sostenuto correttamente utilizzata per acquistare a titolo definitivo il bene e in relazione al quale, dichiarato il fallimento, la curatela ha esercitato il diritto di riscatto che ne ha consentito l’apprensione al patrimonio societario liquidabile nell’interesse dei creditori, ma l’impiego strumentale del bene immobile condotto in virtù del contratto medesimo, destinato non a fini commerciali ma ad agio personale sostanzialmente gratuito dell’amministratore e della famiglia. E’ dunque radicalmente cambiato l’oggetto del la condotta censurata con la sentenza rispetto ai contenuti del ‘fatto’ enunciato nel rimprovero imputativo, come del resto si evince dal ‘salto logico’ del le proposizioni del provvedimento del primo giudice (confermato in secondo grado), che, dinanzi ad analoga obiezione difensiva, ha scandito l’irrilevanza dell’accrescimento patrimoniale garantito da un bene messo a disposizione della procedura concorsuale sul rilievo, che attiene a diverso segmento comportamentale e a differente prospettiva interpretativa, della funzionalizzazione dell’immobile ‘per ben quindici anni’ alla fruizione personale dell’imputato a titolo pressochè gratuito, anziché ad una sua locazione al valore di mercato. In buona sostanza, secondo le decisioni di merito non sarebbero state distratte le risorse liquide dell’impresa in vista dell’acquisto del bene , ma il diritto personale di godimento, acquisito a titolo oneroso,
derivante dalla stipulazione del contratto di locazione finanziaria, attività in linea di principio di rilevanza penale (sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, COGNOME, Rv. 283812), che tuttavia è aliud rispetto a quanto specificamente contestato.
La sentenza impugnata è dunque nulla in parte qua per la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, a norma degli artt. 521 e 522 comma 1 cod. proc. pen. e ne deriva, per l’effetto, il suo annullamento e quello della sentenza di primo grado con rinvio, ai sensi dell’art. 623 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 604 comma 1 cod. proc. pen. ed alla causa di nullità della prima decisione non rilevata dal secondo giudice, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di primo grado per nuovo giudizio sul punto.
2.Di contro, l ‘esame de l terzo e del quarto motivo di ricorso attinenti alle separate condotte di bancarotta distrattiva dell’immobile di Lodi e di quello di Bressana Bottarone , che, variamente inammissibili, sono nel complesso infondati, esige una breve premessa che richiami taluni, consolidati canoni tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
2.1.Costituisce ius receptum del diritto vivente che (sez.5, n. 7359 del 24/05/1984, COGNOME, Rv.165675).
2.2. I l corrispettivo delle locazioni costituisce ‘frutto civile’ ai sensi dell’art. 820 terzo comma cod. civ., che si acquista giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 cod. civ.).
N on è in discussione che tra gli impieghi ontologicamente immanenti all’attività di una società immobiliare sia da includere quello della dazione in locazione del bene immobiliare, produttivo allora, per il carattere oneroso del negozio, di ‘frutti civili’ – i canoni di locazione, presenti e futuri correlati al perseguimento dell’oggetto sociale. Una destinazione dell’immobile, che sia di proprietà della società, che non sia strumentale al raggiungimento degli obbiettivi redditizi della società e al conseguimento dell’oggetto sociale e che, anzi, si traduca nel soddisfacimento di anodini interessi privatistici, costituisce operazione distrattiva penalmente rilevante a norma dell’art. 216 comma primo n. 1 L.F.; si tratta di autentico ‘distacco’ del bene di proprietà dell’impresa secondo la nozione tradizionale tracciata dalla giurisprudenza in tema di bancarotta -perché, in quanto suscettivo di ‘utilizzazione’ economica -in vista degli scopi sociali, presenti e futuri -viene dirottato per fini differenti, estranei a quelli propri dell’ente,
finanziari, reddituali, di incremento patrimoniale, che alla sua funzione naturale sono direttamente collegati e che rappresentano la garanzia per i creditori.
2.3.E allora, i due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, per più ordini di ragioni.
La prima riposa nella constatazione che -anche a voler condividere l’impostazione difensiva, asetticamente agganciata alla formulazione testuale dell’editto accusatorio non vi è alcuna discrasìa tra l’imputazione e la sentenza, perché effettivamente, nell’ambito delle due vicende fattuali ivi evocate, si configurano distinte operazioni di ‘distrazione’ degli immobili, sottratti all e finalità gestionali e di profitto a cui essi avrebbero dovuto essere devoluti, nell’esclusivo interesse dell’impresa.
Ne viene che, avuto riguardo al tenore dell’imputazione, articolata in più componenti, ma tale da ricomprendere e condensare il rimprovero, complessivamente consistito nella ripetuta realizzazione di operazioni di impiego di beni sociali per finalità estranee all’interesse della società o in vista di un’incongrua controprestazione e di rinuncia all’esazione dei crediti commerciali in pregiudizio della massa dei creditori, il ricorrente, al lume delle basi esegetiche già richiamate, sia stato posto certamente nelle condizioni di apprenderne i contenuti e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
La seconda, di taglio prettamente sostanziale, risiede nel rilievo dell’oggettivo , ampio sviluppo del contraddittorio processuale, a cui la difesa ha fornito costante apporto, sui punti controversi ed affrontati dalle sentenze dei gradi di merito, a riguardo delle scelte ‘ strategiche ‘ dell’imprenditore, che ha preferito non collocare sul mercato l’immobile di Lodi e scelto di amministrare quello di Bressana Bottarone con il ricorso ad opzioni tutt’altro che remunerative.
2.4. Si può concludere osservando che nulla muterebbe anche a voler inquadrare le condotte contestate -quantomeno quelle di finalizzazione a scopo privato della casa di Lodi -nel paradigma normativo della ‘dissipazione’ di pari rilevanza penale, intesa come dissolvimento o sperpero dei beni dell’impresa o del loro valore per l’appagamento di bisogni voluttuari o fortemente eccentrici rispetto alle effettive esigenze dell’azienda (da ultimo, sez.5, n. 13299 del 13/02/2025, Tarquinio, Rv.287908; sez.5, n. 7437 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 280550), perché l’orientamento fermo della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che non viola il principio di correlazione con l’accusa la sentenza che condanni l’imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest’ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (sez.5, n. 37920 del 05/07/2010, COGNOME, Rv. 248505; sez.5, n. 35697 del 25/06/2024, COGNOME, n.m.; sez.5, n. 9027 del 06/07/2000, COGNOME, Rv. 217528).
3. E’ possibile dunque passare all’esame de lle altre parti dei menzionati due motivi di ricorso (terzo e quarto), concernenti l’affermazione di responsabilità, che si rivelano in parte generici -perché univocamente orientati a sottrarsi al confronto con la piana e persuasiva ratio decidendi
declinata in proposito dalle decisioni di merito, in doppia conforme, alle quali è possibile indifferentemente attingere -e in ogni caso non meritevoli di accoglimento.
In linea con il radicato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza, in parte già richiamato, le operazioni contestate, nei termini delineati, rispondono alla patologia d’impoverimento delle risorse d’impresa in danno dei creditori (cfr. a titolo esemplificativo, per un caso recente nel quale la fallita aveva pagato canoni di leasing per un bene destinato gratuitamente ad ente terzo, sez.5, n. 6393 del 12/12/2024, Palladino, n.m.; altro, nel quale la fallita aveva pagato canoni di locazione per un’abitazione strumentale a fini individuali, sez. 5, n. 3204 del 19/10/2024, COGNOME, n.m.; altro, nel quale il singolo amministratore faceva uso di beni sociali a scopo privato, sez.5, n. 38328 del 30/05/2023, COGNOME, Rv. 285303; v. anche ex multis i precedenti di sez.5, n. 15679 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 262655; sez.5, n. 21251 del 10/02/2020, COGNOME, Rv. 247471) , anche nelle forme dell’ingiustificata, omessa riscossione di crediti commerciali, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277743, menzionata nella decisione di primo grado; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 275232); inerzia che tanto più risalta nella sua connotazione fraudolenta, naturalmente, ove il beneficiario del bene di proprietà della società, e della mancata esazione del credito, siano il suo amministratore e i prossimi congiunti, ovvero entità imprenditoriali comunque a costoro riconducibili.
E ancora, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Ne consegue che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (sez.5, n. 44891 del 09/10/2008, COGNOME, Rv. 241830; sez.5, n. 48872 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283893).
Orbene, le decisioni in rassegna (pag.6 e segg. primo grado, v. anche pag. 5 app.), hanno appropriatamente illustrato che il complesso immobiliare di Lodi è stato acquistato e ristrutturato con l’indebita veicolazione di risorse societarie per milioni di euro ; le singole unità, sin dal 2009, sono state dall’amministratore messe a disposizione di sè medesimo e dei familiari sulla scorta di contratti di locazione per un canone annuale complessivo di 80.000 euro, oltre ingenti spese condominiali, versati in minima parte, tanto che . Infine, la pronuncia di primo grado ha convenientemente analizzato l’operazione distrattiva consistita e interamente controllata dal suo gruppo familiare. Tale secondo contratto – mai registrato sino al 24 marzo 2021 – prevedeva un canone di locazione annuo di euro 3.103.200 oltre IVA, che successivamente al mese di ottobre 2018 veniva drasticamente ed arbitrariamente ridotto (pag.9, v. anche pag. 6 appello) a somma inferiore di oltre un terzo per il 2018, 2019 e 2020, mentre nulla era stato incamerato per il 2016 e il 2017. A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che il quarto motivo di ricorso omette di misurarsi con le articolate puntualizzazioni della prima sentenza, che ha posto in evidenza che ; riflessione ed approfondimento che trascinano le confutazioni difensive -volte, per il vero solo assertivamente, a prospettare la plausibilità, sotto un profilo aziendalistico, della riduzione del canone locatizio a favore di RAGIONE_SOCIALE -nell’alveo d ell’ a-specificità e manifesta infondatezza.
4.Il quinto motivo -come pure correttamente registrato dal Procuratore Generale nelle conclusioni è inedito e, per l’effetto, con riferimento alle operazioni distrattive dei complessi di Lodi e Bressana Bottarone non attinte dalla risoluzione di annullamento, geneticamente inammissibile. La questione relativa ad una presunta carenza di motivazione del corredo giustificativo della sentenza impugnata a riguardo dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione non è stata posta con i motivi di gravame e non può essere presentata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Per costante giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali espressamente dispone l’art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n.
57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
In ogni caso, è appena il caso di ricordare che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si sia realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (ex multis, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, COGNOME, Rv 261683). La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo (in caso, appunto, di bancarotta distrattiva prefallimentare) e comunque esterno alla condotta stessa. Quanto all’elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez. U COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, COGNOME, Rv 261348). Sicchè, a fronte delle considerazioni svolte, il dirottamento, diretto e indiretto, di beni aziendali pro domo sua nei contorni ampiamente chiariti nel duplice elaborato di merito, è stato compiutamente ed esaustivamente annoverato tra gli indicatori di fraudolenza che, estranei a criteri di ragionevolezza imprenditoriale, depongono a pieno titolo per la prova della coscienza e volontà di compromissione delle aspettative dei creditori.
La sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere dunque annullate, nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di primo grado, che -all’esito della decisione adottata in ordine al singolo profilo dell’imputazione interessato dall’annullamento – dovrà riesaminare anche il trattamento sanzionatorio complessivamente irrogabile.
6.Ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen. va dichiarata, invece, l’irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all’accertamento del reato e alla responsabilità penale dell’imputato in relazione alle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale riguardanti gli immobili di Lodi e di Bressana Bottarone (cfr., anche per i precedenti passati in rassegna, sez. U n. 3423 del 29/10/2020, COGNOME, Rv.280261).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente alla condotta di distrazione avente ad oggetto la somma di euro 2.800.000,00 relativa alla locazione finanziaria
dell’immobile di Forte dei Marmi con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 03/07/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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