Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31849 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condanNOME COGNOME NOME per più fatti di bancarotta fraudolenta, relativi alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 27 novembre 2015.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – in qualità di amministratore unico – avrebbe cagioNOME, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, costituendola con l’unico intento di accollarle gli immobili della controllante (“RAGIONE_SOCIALE“, società gestita dalla sua ex convivente NOME), con la finalità di generare in capo a quest’ultima una consistente plusvalenza, in grado di risanarne parzialmente il risultato di esercizio. Gli immobili conferiti dalla controllante erano quasi interamente ipotecati, avevano costi di gestione insostenibili ed era stato loro attribuito un valore del tutto sproporzioNOME.
L’imputato, inoltre, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili della societ
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 43 cod. pen.
Rappresenta che, con l’atto di appello, la difesa aveva posto in rilievo che: la condizione di dissesto che aveva condotto al fallimento non sarebbe stata determinata dal conferimento immobiliare, costituente in sé un valore positivo, ma dalla gestione dei beni conferiti; se appariva certamente assistita da dolo l’operazione di conferimento dell’asse immobiliare, non altrettanto poteva dirsi per quanto concerneva la successiva gestione degli immobili conferiti.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in ordine a tali questioni, la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta non «sorretta da un valido apparato motivazionale».
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 216 legge fall.
Contesta la sussistenza della bancarotta documentale, sostenendo che la documentazione contabile sarebbe stata consegnata al curatore, alla presenza del teste COGNOME, che, in dibattimento, avrebbe confermato la circostanza.
La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di gravame.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen.
Rappresenta che, con uno dei motivi d’appello, la difesa aveva contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che: il presunto scopo di impedire – attraverso la
sottrazione delle scritture contabili – la ricostruzione del patrimonio sociale appariva poco compatibile con la circostanza che la società non aveva mai operato.
Tanto premesso, sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 219 legge fall.
Contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe spiegato «in base a quale giudizio di valore il danno asseritamente cagioNOME non potrebbe esser definito di particolare tenuità».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che l’operazione andava unitariamente considerata e – soprattutto con riferimento all’elemento soggettivo – non era corretto distinguere tra il conferimento degli immobili e la loro gestione, atteso che: la società era stata costituita unicamente per consentire alla “RAGIONE_SOCIALE” (società gestita dalla ex convivente dell’imputato) di disfarsi del suo improduttivo patrimonio immobiliare; la società poi fallita – fin dall’atto di costituzione – non era stata dotata di un assetto organizzativo minimo e di liquidità (tanto da non avere neanche un conto corrente); la società non poteva che essere «non gestita», essendo priva di qualsiasi mezzo per operare.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, invero, ha articolato censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME).
Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendon sollecitare un’inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).
1.3. Il terzo motivo è infondato.
Va, invero, evidenziato che, dalla lettura della motivazione, emerge i maniera chiara che l’intera operazione era stata predisposta al fine di conseguire alla società controllante l’ingiusto profitto di liberarsi dell’improdu compendio immobiliare, arrecando in tal modo anche danno ai creditori della fallita. I Giudici di merito hanno evidenziato che la sottrazione e l’occultame delle scritture contabili era chiaramente strumentale a quell’intento criminoso.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Esso, invero, è privo della necessaria specificità, atteso che il ricorrente fornisce il benché minimo elemento dal quale poter desumere che il danno patrimoniale cagioNOME con i fatti contestati sia stato di speciale tenuità.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 c proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, il 14 maggio 2024
Il Consigliere estensore ente