Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1586 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 marzo 2025, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del concorso in delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in qualità di socio amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 22 luglio 2015, per aver distratto i beni puntualmente indicati in rubrica.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché al reato di bancarotta semplice, quale contestato in rubrica. La responsabilità per le asserite condotte distrattive è stata affermata in assenza di una verifica effettiva da parte dei testi di p.g. delle presunte attività illecite.
Si contesta la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo in relazione alla “mancata consegna della contabilità”. Inoltre, in maniera contraddittoria, la motivazione dà atto, per un verso, di una flessione di debiti nel 2014 e, dall’altro, afferma il dolo specifico di arrecare danno ai creditori, senza alcun riguardo per le condotte dell’imputato tese a liquidare il patrimonio della società e i debiti contratti negli anni 2013 e 2014 al fine di creare una continuità aziendale e di evitare di danneggiare il ceto creditorio, come dimostrato dalla consegna di tutta la documentazione contabile.
2.2 Col secondo motivo, variamente articolato, si lamenta travisamento di prova e violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla mancata analisi della relazione a firma del AVV_NOTAIO NOME, depositata dalla difesa all’udienza del 19 giugno 2019 e presente nel fascicolo dibattimentale, la cui decisività – ai fini della dimostrazione della tesi difensiva, secondo cui le operazioni contestate erano dettate dall’esclusivo fine di preservare la continuità aziendale è stata illogicamente trascurata dalla Corte territoriale.
Sono pervenute: a) requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, 2) memoria di replica nell’interesse dell’imputato 3) conclusioni nell’interesse della parte civile, RAGIONE_SOCIALE,, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con cui si chiede il rigetto del ricorso e la refusione delle spese sostenute, precisando che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo perché teso in massima parte a contestare un reato -quello di bancarotta documentale per occultamento o distruzione dei libri o scritture contabili – per il quale non è intervenuta condanna. Del resto, il capo d’imputazione stesso fa riferimento a una diversa contestazione, relativa alla bancarotta distrattiva.
Sebbene l’epigrafe del motivo sembri introdurre – coerentemente con la rubrica e la motivazione della gravata sentenza – una doglianza concernente la ritenuta responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché per il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, primo comma, I. fall, le successive argomentazioni, sviluppate nel corpo del motivo, sono del tutto inconferenti rispetto alle ragioni rese dalla Corte d’appello in merito alla ritenuta condotta distrattiva. Il motivo è, pertanto, aspecifico, in quanto elusivo di un confronto, critico ed effettivo, con la motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, n. m.).
Tanto premesso, si osserva che dirimente, ai fini del giudizio di condanna per il reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, I. fall., è quanto osservato dalla Corte territoriale a proposito del mancato rinvenimento di quei beni aziendali (denaro e cespiti, indicati in rubrica), pur preesistenti alla dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente non ha indicato l’effettiva destinazione, impedendo, quindi, alla curatela, il recupero delle poste attive.
Muovendo da tale premessa, i giudici di merito hanno ritenuto che fosse onere del ricorrente indicare la sorte dei beni stessi. Al riguardo, occorrono talune puntualizzazioni in merito al significato di detto onere, alla stregua di quanto precisato, nel tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte. Intanto, va ribadito il principio – sotteso alla motivazione della gravata sentenza – secondo cui la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, COGNOME, Rv. 249715). Una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, COGNOME, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all’art. 216, comma primo, n. 1, I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui
grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l’onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, COGNOME, Rv. 249715, cit.).
In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell’imprenditore di componenti attive e dell’assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell’onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. È appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all’art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, deve rimarcarsi la correttezza, logica e giuridica, della gravata decisione, là dove si è evidenziata l’irrilevanza, ai fini della prova dei fatti distrattivi, della collocazione temporale del furto patito dalla fallita nell’ottobre del 2013 (e non nel 2014, come asserito dal ricorrente): come osservato in motivazione, infatti, detta prova è stata basata sul confronto tra la situazione patrimoniale della fallita risultante dal bilancio relativo all’esercizio 2013 e la situazione del successivo anno. Dalla comparazione emergeva che 1) le immobilizzazioni materiali, le disponibilità liquide e le merci risultanti al 31.12.2013 risultavano azzerate al 31.12.2014; 2) che, anche a voler considerare la lieve flessione dei debiti registrata nel 2014 quale risultato di ricavi di vendite, persisteva un significativo scarto tra l’importo di quei ricavi e il valore delle rimanenze degli anni precedenti. A fronte di tali logiche argomentazioni, la difesa reitera eccezioni generiche, già adeguatamente disattese dalla Corte d’appello.
Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto aspecifico e generico. In motivazione è, infatti, sottolineata l’assenza, nel fascicolo dibattimentale, delle consulenze di parte (a firma del AVV_NOTAIO) asseritamente
depositate dal ricorrente. A fronte della puntuale replica della Corte distrettuale circa il mancato rinvenimento nel fascicolo di quella relazione, il ricorrente si limita a contestare tale notazione, affermando l’esistenza della consulenza di parte.
Ora, impregiudicato il fatto che la mancata acquisizione di una relazione di consulenza tecnica di parte non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la consulenza tecnica non rientra tra le prove decisive a discarico, cui si riferisce la disposizione citata attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa’, Rv. 284058 – 02), la difesa trascura altresì i principi giurisprudenziali che impongono al ricorrente di specificare se e in che modo quella data prova sia stata prodotta; a tal fine, e per contrastare efficacemente la replica della Corte distrettuale, sarebbe stato necessario allegare, ad esempio, un’annotazione di cancelleria, a riprova dell’avvenuto deposito della consulenza, ciò che la difesa ha mancato di fare.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli, con separato decreto di pagamento, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 28/10/2025.