Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 367 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 367 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato NOME per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 14 novembre 2018.
Secondo i giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore unico RAGIONE_SOCIALEa società – avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e RAGIONE_SOCIALE‘andamento degli affari RAGIONE_SOCIALEa società.
Inoltre, sebbene la società fosse in perdita già dall’anno 2012, non avrebbe chiesto il fallimento, continuando l’attività e aggravando il dissesto.
Infine, avrebbe destinato la somma di euro 47.413 per pagare i fornitori, in via preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen.
Sostiene che due componenti del collegio che si è pronunciato sull’appello si sarebbero dovuti astenere, visto che avevano già integrato il collegio in altro processo avente a oggetto altri fatti di bancarotta commessi dallo stesso imputato, relativi al fallimento RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” e RAGIONE_SOCIALEa ditta individ “RAGIONE_SOCIALE“. Sarebbero palesi i motivi di opportunità, di cui all’art. 36, let h), cod. proc. pen., che avrebbero dovuto indurre i due componenti del collegio ad astenersi.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 530 cod. proc. pen.
Rappresenta che, cinque mesi prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società, l’autorità giudiziaria che aveva dichiarato il fallimento personale del COGNOME aveva nominato il dott. NOME COGNOME amministratore RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” (le cui quote erano tutte di proprietà del COGNOME).
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere addebitato all’imputato, atteso che sarebbe spettato al RAGIONE_SOCIALE prendere contatto con lo studio RAGIONE_SOCIALE, per recuperare la documentazione per la società. Il reato non potrebbe essere addebitato all’imputato, atteso che egli, al momento del fallimento, era privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica soggettiva, necessaria per integrare il reato proprio contestato. Al momento del fallimento, infatti, la società era amministrata dal COGNOME.
Sotto altro profilo, sostiene che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento all’omessa consegna RAGIONE_SOCIALEa documentazione. L’omessa consegna, tuttavia, non consentirebbe di stabilire se la documentazione si trovasse in uno stato tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari RAGIONE_SOCIALEa società.
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Rappresenta che: cinque mesi prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione del fallimento, il dott. NOME COGNOME era stato nominato amministratore; l’amministrazione di fatto di uno dei locali gestiti dalla società era stata assunta da tale COGNOME; quest’ultimo, all’esito di giudizio abbreviato, era stato assolto dal reato di bancarotta semplice; alcun rilievo era stato mai mosso al COGNOME per il reato di bancarotta semplice.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che vi sarebbe una palese disparità di trattamento «fra soggetti correi o che potenzialmente potevano assurgere al ruolo di correità». Invero, se il reato di bancarotta semplice non poteva essere addebitabile al COGNOME e al COGNOME, tantomeno poteva essere addebitabile al COGNOME.
2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Sostiene che i pagamenti preferenziali sarebbero stati realizzati esclusivamente dal COGNOME (assolto, all’esito di giudizio abbreviato), che, da oltre un anno prima RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito uno dei ristoranti RAGIONE_SOCIALEa società.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di astensione da parte del giudice, invero, non avendo incidenza sulla capacità del giudice, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. un., n. 5 del 17 aprile 1996, COGNOME, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 26741).
Il ricorrente, pertanto, per far valere le presunte cause di incompatibilità, avrebbe dovuto presentare istanza di ricusazione dei componenti del collegio, nelle forme e nei tempi previsti per tale istituto.
1.2. Il secondo motivo, nelle varie censure nelle quali si articola, è infondato.
Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che l’imputato, al momento del fallimento, era privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica soggettiva, va ribadito che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere RAGIONE_SOCIALE‘amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l’incarico, dimostrare l’avvenut consegna RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. P_IVA).
Ebbene, nel caso in esame, l’imputato non ha dimostrato l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili al nuovo amministratore subentrante, né tantomeno che esse fossero complete. Al contrario, i giudici di merito hanno posto in rilievo che il nuovo amministratore (COGNOME) – peraltro operativo per il limitato periodo di sei mesi – aveva tentato inutilmente di recuperare le scritture contabili dall’imputato.
Non risulta poi vero che i giudici di merito abbiano fatto riferimento solo alla mancata consegna RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, non verificando che la documentazione fosse stata tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari RAGIONE_SOCIALEa società. La Corte di appello, invero, ha ricostruito in maniera analitica le vicende relative alla documentazione contabile, ponendo in rilievo che essa non solo era stata consegnata al curatore in ritardo, ma «anche e soprattutto che essa non era completa». Le scritture consegnate, invero, non consentivano di verificare la «situazione economica e patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa società».
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Il ricorrente, invero, formula RAGIONE_SOCIALEe generiche censure, riferendosi alla posizione di altri soggetti (il COGNOME e il COGNOME), senza evidenziare alcun elemento effettivamente utile a configurare un vizio, desumibile in sede di legittimità, del giudizio di responsabilità effettuato nei suoi confronti.
Va, peraltro rilevato che, dalle sentenze di merito, emerge che le posizioni del COGNOME e del COGNOME erano completamente diverse da quelle RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Quanto al COGNOME, i giudici di merito hanno posto che egli aveva ricoperto un ruolo nella società per un limitato arco temporale, durante il quale si era attivato per recuperare la documentazione contabile e, una volta conosciuti i debiti verso l’erario, per presentare l’istanza di fallimento. Quanto al COGNOME, i giudici di meri hanno evidenziato che egli si era occupato, a partire dal 2017, del solo ristorante “RAGIONE_SOCIALE“, assumendo comunque nell’ambito di esso un ruolo limitato, atteso che era il COGNOME a occuparsi di attività fondamentali, quali il pagamento dei dipendenti e dei fornitori, e RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse RAGIONE_SOCIALEa società, mediante le operazioni sul conto corrente RAGIONE_SOCIALEa fallita.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Esso, invero, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. I giudici di merito, in particolare, hanno posto in rilievo che (dall dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso COGNOME) era emerso che era l’imputato a occuparsi «del pagamento dei dipendenti e di prelevare denaro dal conto corrente RAGIONE_SOCIALEa società, in quanto unico soggetto delegato a operarvi, per poi usarlo per pagare i fornitori» (cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado, pagina 10).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso, il 10 luglio 2025.